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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06288 presentata da DE CESARIS WALTER (MISTO) in data 19990520

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: l'Inpdap ha stipulato tre contratti di locazione per immobili ad uso non abitativo con altrettante societa', rappresentate da un amministratore delegato che risulta essere la stessa persona per tutti e tre i contratti; tali contratti riguardano tre stabili di Roma, uno in via Nazionale, uno in via della Caffarelletta e l'ultimo in zona Carcaricola, e rappresentano, sostanzialmente, operazioni economiche tra loro collegate; in particolare, la vicenda dello stabile di via Nazionale ha assunto un carattere di rilevanza generale, suscitando l'interesse della stampa; tale stabile, infatti, fu occupato da appartenenti ad alcune associazioni romane impegnate nel campo della solidarieta' internazionale, con l'obiettivo di proporre all'amministrazione comunale la realizzazione di una "casa del rifugiato"; successivamente, mentre era in corso una trattativa con l'amministrazione comunale, lo stabile fu sgomberato dalle forze dell'ordine suscitando forti perplessita' e critiche sull'opportunita' di procedere ad atti di forza quando si era in procinto di giungere ad una positiva soluzione della vertenza; su questa circostanza sono state presentate varie interrogazioni parlamentari che ancora attendono risposta; la vicenda dell'occupazione dello stabile ha fatto emergere come il medesimo fosse stato recentemente affittato a una societa' secondo modalita' apparse immediatamente poco chiare e tali da destare fondate preoccupazioni sulla trasparenza e la convenienza, per l'ente pubblico, dell'operazione; in seguito, si e' svolto un incontro presso la sede dell'Inpdap tra gli interpellanti, rappresentanti delle associazioni promotrici dell'iniziativa per la realizzazione della "casa del rifugiato", consiglieri comunali, rappresentanti nazionali delle RdB; in tale incontro, i dirigenti dell'Inpdap hanno illustrato i contenuti delle tre operazioni contrattuali in parola, ammettendo, almeno per quanto riguarda il contratto di via Nazionale, alcuni "errori tecnici" che determinerebbero la necessita' di una correzione; a parere degli interroganti, al contrario, non si tratta di meri errori tecnici, bensi' di incongruenze di fondo che rendono chiaro che si e' di fronte a una operazione non trasparente, con evidenti vizi e con aspetti non trascurabili che fanno ritenere questa una vicenda ispirata a una logica speculativa; in particolare, si sottolineano i seguenti punti: a) nella premessa del contratto di locazione viene stabilito come la finalita' della locazione sia quella di un cambio di destinazione d'uso dell'immobile da "ufficio" a "albergo". Cio' rende evidente il fine speculativo del rapporto instaurato, finalizzato esplicitamente a un cambio di destinazione d'uso al fine di svolgere un'attivita' maggiormente redditizia per il conduttore. Ora, la finalita' della destinazione d'uso e' parte intrinseca della gara sulla cui base l'Inpdap avrebbe dovuto valutare le proposte e, quindi, doveva essere elemento conosciuto da tutti coloro che hanno risposto al bando indetto dall'Inpdap per la locazione dell'immobile. Pertanto, tale cambio di destinazione d'uso, la cui richiesta, a parere degli interroganti e' responsabilita' del proprietario e non del conduttore, doveva essere elemento di conoscenza preventiva per valutare, su tale base, la congruita' delle offerte; b) la competente struttura tecnica dell'Istituto ha valutato in 12 miliardi il valore dei lavori di ristrutturazione necessari per rendere fruibile l'immobile e ha valutato in 1 miliardo e 610 milioni l'affitto da corrispondere. A tale proposito, si sottolinea che non risulta chiaro a quale struttura tecnica dell'Istituto ci si riferisca e, quindi, chi abbia avuto la responsabilita' della valutazione dei costi della ristrutturazione necessaria. Inoltre, si sottolinea una incongruenza fondamentale: non risulta esplicitata la finalita' della ristrutturazione e, quindi, e' del tutto presumibile, avendo nella premessa chiarito come scopo della locazione sia il cambio della destinazione d'uso dell'immobile da uffici ad albergo, che finalita' della ristrutturazione sia la trasformazione dell'edificio per renderlo adatto a divenire albergo, quindi sia una finalita' legata alle esigenze lucrative del conduttore. Secondo quanto affermato dai dirigenti dell'Inpdap, nell'incontro in precedenza ricordato, la determinazione in 12 miliardi dei lavori di ristrutturazione sarebbe "l'errore tecnico" da correggere. E' del tutto evidente, al contrario, come la valutazione del costo della ristrutturazione rappresenti un punto centrale del contratto e la sua modifica non possa essere rappresentato come "fatto tecnico o formale", rappresentando parte sostanziale dell'intera operazione; c) i lavori di ristrutturazione, finalizzati presumibilmente, come prima ricordato, alle esigenze lucrative del conduttore, vengono addirittura scorporati dall'affitto, determinandosi, quindi, per un periodo di 13 anni un affitto reale di poco superiore a 77 milioni l'anno (poco piu' di 6 milioni al mese per un immobile al centro di Roma consistente in un piano interrato, un piano terreno, altri quattro piani e un attico). Inoltre, per i primi ventiquattro mesi, i tempi della ristrutturazione, l'affitto ha un valore simbolico fissato in lire 100.000. Pertanto, di fatto, la Societa' riceve, senza oneri di affitto reali, per i primi due anni l'immobile, per effettuare lavori di ristrutturazione, funzionali al proprio interesse lucrativo e finalizzati a un cambio di destinazione d'uso non richiesto dal proprietario dell'immobile e rispetto al quale non si e' a conoscenza se sia gia' stata inoltrata richiesta e rispetto a cui e' certo non sia intervenuta alcuna decisione dell'amministrazione comunale. Tali lavori, di fatto, sono pagati dall'Inpdap attraverso scomputo dall'affitto dei costi della ristrutturazione. Quindi, alla fine, il conduttore si trova ad avere in affitto, praticamente per venti anni (il contratto di nove anni piu' nove, parte dopo i primi ventiquattro mesi) un immobile, ristrutturato, con scomputo dei lavori effettuati per l'interesse dell'attivita' del conduttore, con un affitto simbolico per i primi due anni e di circa 6 milioni al mese per i successivi tredici anni (totale quindici anni); d) dal contratto non si evince la superficie dell'immobile in quanto questa non viene dichiarata; e) la garanzia per i primi ventiquattro mesi di occupazione dell'immobile e' costituita da 300 milioni, da costituire tramite fideiussione bancaria, a fronte di un impegno per lavori quantificati in 12 miliardi; f) la garanzia per il contratto e' fissata in lire 19.255.300, tre mesi di affitto al netto della ristrutturazione, mentre e' evidente come dovrebbe essere costituita da tre mesi di affitto che risulta fissato formalmente in un miliardo e 610 milioni all'anno; g) sembra che la societa', assegnataria dello stabile, abbia un capitale sociale estremamente esiguo a fronte dell'impegno economico assunto. Si ricorda, a tale proposito, come nel caso di alloggi ad uso residenziale, l'Istituto pretende la dimostrazione di un reddito di almeno due volte e mezzo l'affitto annuo da corrispondere, cio' al fine di garantire la solvibilita' del conduttore; l'organizzazione sindacale RdB in una nota ha sostenuto l'insostenibilita' tecnica e finanziaria del contratto che ne inficerebbe la regolarita' fino al punto da potersi configurare l'ipotesi di falso in atto pubblico; e' lancinante la contraddizione rappresentata dal comportamento dell'Istituto: da un lato e' stato emanato un bando per l'assegnazione di alloggi non di pregio ad uso residenziale per sfrattati e non, applicando il libero mercato, contravvenendo a quanto disposto dalla Convenzione nazionale sull'applicazione della legge n. 431 del 1998, recepita, in data 5 marzo 1999, in un decreto del ministro dei lavori pubblici (circostanza denunciata da organizzazioni sindacali degli inquilini, quali l'Unione inquilini e da alcune interrogazioni parlamentari), mentre, dall'altro, si stipulano per il patrimonio non abitativo contratti di locazione che, a parere degli interroganti, appaiono piu' funzionali alle esigenze lucrative dei conduttori che agli interessi dell'Istituto, con grave pregiudizio della trasparenza, dell'opportunita', della congruita' dell'operazione, nonche' del rispetto delle normative vigenti -: se non ritenga necessario intervenire per verificare le procedure seguite, nonche' i contenuti dei contratti suddetti; se non ritenga necessario intervenire per chiedere la revoca degli atti suddetti; se non ritenga opportuno aprire un'inchiesta per verificare l'esecuzione di atti illegittimi o tali da produrre un danno all'Istituto e quali misure intenda assumere nei confronti degli eventuali responsabili; se non ritenga opportuno presentare una relazione aggiornata sulla gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto; se non ritenga di dover intervenire per il ritiro del bando emesso in difformita' di quanto stabilito dalla convenzione nazionale sugli affitti, recepita nel decreto ministeriale pubblicato in data 5 marzo 1999. (5-06288)





 
Cronologia
mercoledì 19 maggio
  • Politica, cultura e società
    A Roma le Brigate rosse uccidono il professor Massimo D'Antona, ex sottosegretario e consulente del Ministro del lavoro Bassolino.

sabato 22 maggio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Tribunale Penale Internazionale per la ex-Iugoslavia incrimina il Presidente Milosevic, il Primo ministro della Repubblica Federale di Iugoslavia, nonché il Presidente e il Primo Ministro della Serbia e il Capo di Stato Maggiore dell'esercito iugoslavo per i seguenti crimini contro l'umanità: omicidio, persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi e deportazione.