Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06309 presentata da ATTILI ANTONIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990526
Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: l'articolo 34, comma 2, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 prevede l'istituzione, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu; in data 16 luglio 1992 e' stata stipulata l'intesa tra il ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna; il Consiglio della regione autonoma della Sardegna, sin dal 24 giugno 1992, ha chiesto di integrare la succitata intesa tra regione Sardegna e ministero dell'ambiente affinche' la costituzione del parco avvenga sulla base dell'adesione volontaria dei comuni; nel febbraio 1998 e' stata sottoscritta un'intesa tra Governo e regione autonoma della Sardegna; il 14 maggio 1998 sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 e' stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998 disponente l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu; a seguito di tale decreto del Presidente della Repubblica, il Consiglio della regione autonoma della Sardegna, ha deciso di rinegoziare con il Governo una nuova intesa relativa alla istituzione del Parco Nazionale del Gennargentu-Golfo di Orosei; inoltre a seguito di tale decreto del Presidente della Repubblica la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Nuoro, gli enti locali interessati del Parco nazionale del Gennargentu-Golfo di Orosei, hanno chiesto la sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco, affinche' si pervenisse alla definizione di una nuova intesa; con decreto del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998 e' stata rinviata all'11 luglio 1999 l'efficacia degli effetti del decreto del Presidente della Repubblica in questione relativamente alle misure di salvaguardia; il 21 aprile 1999 e' stata sottoscritta dal Governo e dalla regione autonoma della Sardegna l'intesa istituzionale di programma. In particolare essa dispone all'articolo 7, lettera h), la costituzione di una commissione paritetica per la definizione di uno specifico accordo di programma sul sistema dei parchi, compreso quello del Gennargentu e Golfo di Orosei; cio' nonostante in data 23 aprile 1999 il ministero dell'ambiente ha chiesto alla regione autonoma della Sardegna, alla provincia di Nuoro, ai sindaci dei comuni e ai Presidenti delle Comunita' montane, ricadenti nell'area del parco, la nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente Parco; questo atto compiuto nelle more dell'esame di una proposta di nuova intesa Stato regione, relativa alla istituzione del Parco nazionale del Gennargentu e Golfo di Orosei, rivolta a superare le ragioni di conflitto precedenti, ha suscitato fortissime reazioni negative da parte delle istituzioni locali, ivi comprese le dimissioni di alcuni sindaci, ulteriormente complicando la situazione di tensione gia' esistente; l'unilaterale accelerazione impressa dall'atto del ministero dell'ambiente lungi dal conseguire l'obiettivo rischia di comprometterlo definitivamente; l'11 maggio 1999 il Presidente della Giunta regionale della regione autonoma della Sardegna, la provincia di Nuoro, le comunita' montane e i sindaci dei centri interessati hanno unanimemente e formalmente chiesto al Governo che venga revocato ed annullato in tempi rapidissimi il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1998, n. 110, ed inoltre deciso che nessuna delle istituzioni richiamate proceda a dare pratica attuazione alle richieste unilaterali del ministero dell'ambiente, relative al suddetto decreto; appare contraddittorio con la citata intesa istituzionale del 21 aprile 1999 procedere, da parte del ministero dell'ambiente, ad atti che nel rapporto istituzionale con la regione, la provincia, i comuni, sono improntati alla politica del "fatto compiuto" inaccettabile sul piano della dignita' istituzionale dei poteri locali, nonche' gravemente lesiva di qualsiasi corretto e credibile rapporto con le popolazioni residenti nell'area; l'istituzione del Parco nazionale del Gennargentu non puo' essere intesa come un atto burocratico, ne' avvenire contro la volonta' delle istituzioni e popolazioni locali, tanto meno se intesa come imposizione dispotica dei poteri centrali; al contrario va riaffermata l'idea del Parco come strumento di identita' delle popolazioni la cui voce e' sempre stata debole in sede politica; popolazioni cui l'imperante cultura metropolitana rischia di togliere identita', consapevolezza e orgoglio della propria storia e del proprio autosviluppo; popolazioni, che hanno storicamente preservato e custodito il patrimonio ambientale, cui non si possono applicare in forma esclusiva e totalizzante le camicie di forza di limiti che ne prevaricano l'autonomia e ne umiliano la volonta' -: se il Governo non ritenga opportuno dare immediata operativita' alla commissione paritetica prevista dall'intesa istituzionale di programma, con contestuale esplicita dichiarazione di inefficacia o di decadenza dell'intesa del febbraio 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, destinata ad essere comunque sostituita a seguito della nuova negoziazione ai sensi del gia' richiamato articolo 7, lettera h) dell'intesa istituzionale di programma. (5-06309)