Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01830 presentata da MALAVENDA ASSUNTA (MISTO) in data 19990528
La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: l'interpellante nella sua qualita' di legale rappresentante del partito-movimento politico Cobas per l'Autorganizzazione costituito con atto notarile del 31 dicembre 1996 - prima di adire istanze superiori sovranazionali e gli organi ordinari della giustizia nazionale - ha proposto ricorso al Presidente della Repubblica per l'ingiustizia subita da centinaia di migliaia di elettori italiani, parzialmente privati del diritto di partecipare alle elezioni al Parlamento europeo con proprio simbolo, regolarmente depositato ed accettato; nei termini di legge vennero infatti presentati il contrassegno di lista al Ministero dell'interno e le liste di candidati alle cancellerie delle Corti di appello sedi degli Uffici elettorali circoscrizionali di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo. Poiche' il comma 4 dell'articolo 12 della legge del 24 gennaio 1979, n. 18, non imponeva l'adempimento della raccolta delle firme prevista dai commi precedenti del suddetto articolo, le liste dei candidati non erano corredate da quelle sottoscrizioni. Ed infatti, l'Ufficio circoscrizionale di Roma ammetteva senza muovere alcun rilievo la lista, quello di Napoli escludeva la lista ma, presa visione della opposizione e di ulteriore documentazione, trasmetteva, per il successivo esame, tutti gli atti all'Ufficio centrale per l'esame definitivo. Quelli di Venezia, Milano e Palermo escludevano la lista. Contro l'esclusione e' stata proposta tempestiva opposizione; purtroppo pero', l'Ufficio elettorale nazionale respingeva tutte le opposizioni, compresa quella di Napoli (che pure era corredata di parere favorevole dell'Ufficio circoscrizionale remittente) sul presupposto della nullita' per mancanza delle firme degli elettori sottoscrittori; per la verita', ad indurre in errore gli Uffici circoscrizionali e l'Ufficio centrale era stata una circolare informativa del Ministero degli interni che si rifaceva a note della Segreteria Generale della Camera dei deputati in cui si utilizzava ai fini della interpretazione del citato articolo 12, comma 4, delle legge n. 18 del 1979 il vigente Regolamento della Camera, che non ha alcuna rilevanza ai fini delle formalita' da osservare per la presentazione delle liste. Infatti, Regolamenti vigenti in entrambi i rami del Parlamento esplicano la loro efficacia esclusivamente all'interno del Parlamento stesso e raggiungono la sola finalita' di regolare in maniera efficiente, efficace ed il piu' possibile economica l'attivita' delle Camere. Di contro, la normativa invocata (articolo 12 della legge citata) e' completa in ogni sua parte e stabilisce che e' sufficiente per un partito-movimento politico regolarmente costituito, anche con un solo parlamentare, la sola presentazione della lista senza obbligo di firme di elettori sottoscrittori, cosa recepita per intero da due Uffici circoscrizionali, Roma e Napoli, non secondi a nessun'altro. D'altronde, tale interpretazione e' conforme anche alla "intenzione del legislatore" cosi' come si desume dall'intervento del rappresentante del Governo, onorevole Darida, e dalla parlamentare Castellina, resi in Aula dalla Camera nel dibattito tenuto nel corso dell'approvazione della legge; attualmente la lista Cobas per l'Autorganizzazione partecipa alle elezioni al Parlamento europeo soltanto nella circoscrizione dell'Italia centrale creando una enorme disparita' nell'espressione del libero voto rispetto alle altri parti d'Italia, il che apre lo spazio per un contenzioso che coinvolgera' immediatamente il risultato elettorale e successivamente la credibilita', la rappresentativita' e la legittimita' degli eletti -: quali iniziative intendano attivare in sede di istruttoria relativa al ricorso al Capo dello Stato, al quale l'interpellante si e' rivolta affinche', avvalendosi dei suoi poteri, quale primo magistrato d'Italia, intervenga affinche' sia ripristinato l'ordine costituzionale violato, evitando soprattutto l'inutile spesa di una consultazione elettorale cosi' menomata in partenza per gli errori commessi. (2-01830)