Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01839 presentata da LA MALFA GIORGIO (MISTO) in data 19990602
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: in data 14 maggio 1999 e' stata emanata l'ordinanza ministeriale n. 128 avente ad oggetto: "Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1998/99"; l'articolo 3, comma 3, di tale Ordinanza recita che: "l'attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico" tiene conto... del giudizio formulato dai docenti... "di religione" circa l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attivita' alternativa e il profitto che ne ha tratto"; tali insegnamenti non costituiscono parte integrante del curriculum scolastico ne' di conseguenza possono essere oggetto di valutazione determinante ai fini della carriera dell'alunno, essendo cio' esplicitamente escluso dal Concordato e dalla successiva intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica; in due successive sentenze (203/1989 e 13/1991) la Corte Costituzionale ha ribadito tale interpretazione stabilendo che ne' la frequenza dell'insegnamento della religione cattolica, ne' quella della cosiddetta materia alternativa possono costituire un obbligo; la partecipazione a pieno titolo dei docenti di religione cattolica alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico introduce un elemento di grave discriminazione a danno degli alunni che hanno scelto di non frequentare gli insegnamenti alternativi - o cui non sia stata offerta dalla scuola tale opportunita'. Non soltanto infatti varia la composizione numerica del consiglio di classe, ma viene a mancare per tali alunni un giudizio "pregiudizialmente" favorevole. Quanto poi alla cosiddetta materia alternativa, e' ben noto il peso marginale che essa ha nelle valutazioni del consiglio di classe -: se non ritengano che l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione violi la normativa vigente concernente l'insegnamento della religione cattolica (articolo 309 del testo unico), in quanto attribuisce ad esso una rilevanza formativa ed un peso valutativo non previsti e se non intendano indispensabile, per non violare quelle garanzie di uguaglianza formale e di imparzialita' che debbono costituire il fondamento della valutazione scolastica soprattutto nel momento in cui la scuola si avvia alla esperienza delicata del nuovo esame di stato, ritirare tale ordinanza. (2-01839)