Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06351 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (MISTO) in data 19990615
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: in data 28 dicembre 1998 il distretto militare di Firenze inviava comunicazione al signor Scapecchi Giovanni, nato ad Arezzo il 3 dicembre 1977 e residente a Monte San Savino (Arezzo), nella quale si affermava che era stata respinta la sua domanda di ammissione al beneficio del ritardo per motivi di studio; la motivazione era che il signor Scapecchi aveva gia' usufruito per piu' di due anni del beneficio del ritardo e che di conseguenza, essendo considerato uno studente di scuola media superiore, avrebbe dovuto rispondere alla chiamata alle armi nell'anno 1999; il signor Scapecchi, che frequenta regolarmente l'8^ anno della scuola di organo e composizione organistica, presso il Conservatorio di Musica di Stato "F. Morlacchi" di Perugia (Istituzione di Alta Cultura), ha fatto ricorso avverso il rigetto della domanda di ammissione al beneficio del ritardo alla leva per motivi di studio; il distretto militare regionale di Firenze, con due successive comunicazioni, in attesa della decisione finale della Direzione generale leva reclutamento e mobilitazione, ha confermato il diniego al rinvio e la chiamata del signor Scapecchi Giovanni con il secondo contingente 1999; per quanto riguarda i conservatori di musica e' bene ricordare quanto segue: a) i conservatori, come le Accademie di belle arti, sono "Istituzioni di Alta Cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione" (legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 4 comma 1), ovvero "Istituti superiori di istruzione artistica" (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 206 comma 1, lettera c) e non "scuole secondarie di secondo grado"; b) le disposizioni di legge sopraindicate che traggono origine dagli autorevoli pronunciamenti della Corte costituzionale (30 maggio 1991) e del Consiglio di Stato in adunanza generale (26 giugno 1992,) trovano conferma nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che al comma 2 dell'articolo 191 elenca gli istituti di istruzione secondaria superiore, tra i quali non sono, ovviamente, inclusi ne' le Accademie di belle arti, ne' i conservatori di musica; c) nei conservatori di musica, analogamente a quanto stabilito per le Universita', non vige l'anno scolastico, bensi' l'anno accademico ed anche le attivita' didattiche, di ricerca e produzione artistica, gli esami, le modalita' di ammissione ed iscrizione degli studenti, nonche' i contratti del personale docente e non docente, inquadrato in specifici ruoli nazionali e amministrati direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, non hanno niente a che fare con le norme di gestione ed inquadramento della scuola media superiore; d) i conservatori sono retti da Consigli di amministrazione e non da Consigli di istituto ed a capo degli stessi e' posto, con responsabilita' di sovrintendente artistico, didattico e disciplinare, un direttore, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, previa designazione elettiva effettuata dai professori dell'istituzione, con procedure analoghe a quelle vigenti nelle Universita'; e) i diplomi finali conseguiti presso i conservatori di musica, come quelli conseguiti nelle Accademie di Belle Arti e presso gli Isef, costituiscono titolo valido per l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie post-laurea (legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 117), pertanto i medesimi titoli hanno valore analogo a quello dei diplomi di laurea conseguiti presso le Universita' -: se non si ritenga necessario, alla luce di quanto sopra esposto, rivedere con la dovuta urgenza la situazione del signor Scapecchi Giovanni, consentendo allo stesso di poter terminare i propri studi con la dovuta continuita' e tranquillita'; come si intenda, piu' in generale, intervenire affinche' sia i conservatori di musica che le Accademie di Belle Arti siano inseriti, come e' legittimo, nell'elenco delle Istituzioni Superiori di grado universitario al fine di evitare, oltretutto, che altri studenti debbano subire disagi simili a quelli in cui e' incorso il signor Scapecchi Giovanni. (5-06351)