Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06369 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990616
Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: con nota del 26 aprile 1999, del Ministero dei trasporti protocollo n. 248/MOT1.88/A, il direttore del Dipartimento trasporti terrestri inviava, ad alcune aziende operanti sul territorio nazionale, una nota relativa all'applicazione della direttiva 97/68/CE con la quale si precisava che la stessa era applicabile alle autogru'; detta nota non chiariva se le norme di diritto comunitario invocate a supporto di detta tesi dovessero ritenersi applicabili alle sole autogru' inquadrate come macchine operatrici; suscita sconcerto il fatto di vedere accomunate nel recepimento di una direttiva comunitaria due categorie di macchine (quella degli autoveicoli ad uso speciale, per i quali e' assentita una velocita' massima fino a 70 Km/h, e quella delle macchine operatrici, per le quali e' prevista una velocita' massima di 40 Km/h): dette categorie di macchine soggiacciono, infatti, a norme tecnico-fuzionali del tutto differenti, tant'e' che alla prima si applicano disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1986, mentre alla seconda quelle di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1985; la volonta' della burocrazia ministeriale di estendere l'applicazione della direttiva 97/68/CE a tutte le autogru' - siano quindi esse autoveicoli ad uso speciale o macchine operatrici - trova anche conferma nella decisione assunta dai funzionari ministeriali di concedere il certificato di circolazione ad autogru' di un costruttore tedesco inquadrate negli autoveicoli della categoria III, non rispondenti alla normativa 91/542/CEE (Euro 2), ma rispondenti alla direttiva piu' sopra indicata; la direttiva 97/68/CE deve per contro applicarsi, giusta la lettera della stessa, ai motori destinati alle macchine mobili non stradali, sicche' pare incomprensibile l'applicazione della stessa agli autoveicoli ad uso speciale inquadrati nella categoria III; non risulta, inoltre, che altri paesi della Comunita' europea, in attuazione della direttiva 97/68/CE, applichino dette direttive ad autogru' con velocita' di 70 Km/h; infatti la Francia applica per i motori delle autogru' la direttiva 91/542/CEE (Euro 1), lo stesso vale per la Germania e altri Paesi. L'Austria ha introdotto la 91/542/CEE (Euro 2) ed anche in Italia era cosi' fino al momento di detta incomprensibile decisione ministeriale -: se e quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di porre tempestivo rimedio, a quello che, ad avviso dell'interrogante, costituisce un grossolano errore che vuole, contro legge e logica, equiparare ogni tipo di autogru', anziche' tenere distinte le due categorie, e cioe' da una parte quella degli autoveicoli ad uso speciale, e dall'altra quella delle macchine operatrici. (5-06369)