Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06374 presentata da TATTARINI FLAVIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990617
Al Ministro del lavoro. - Per sapere - premesso che: l'articolo 43, comma 1, della legge 335 del 1995 riguardante la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" sancisce che: "le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, fino a concorrenza della rendita stessa"; l'Inps applica tale norma con interpretazione erronea ed illegittima, secondo la quale la reversibilita' della pensione di vecchiaia sarebbe non cumulabile con la rendita liquidata dall'Inail; la ratio della disposizione dell'articolo 43 comma 1 e' invece oltremodo chiara nella finalita' di impedire il cumulo di prestazioni a carico di enti diversi quando le stesse originino dal medesimo evento invalidante; pertanto la non cumulabilita' si riferisce sicuramente ai trattamenti reversibili che assicurano la capacita' lavorativa, vale a dire all'assegno di invalidita' ed alla pensione di invalidita' reversibile; se il lavoratore ha contratto una malattia professionale invalidante non puo' cumulare la rendita Inail con la pensione di inabilita'; se l'assicurato muore e la morte e' ricollegabile con nesso di causalita' alla malattia professionale o all'infortunio, il suo avente causa non puo' cumulare la rendita per il superstite con la pensione di invalidita' reversibile; tutto questo almeno fino alla approvazione delle norme attuative della recente delega concessa dal Parlamento al Governo in materia di cumulo; se invece la pensione di reversibilita' origina dall'aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e non e' ricollegata in alcun modo ad evento invalidante, manca il requisito del medesimo evento invalidante e quindi la richiesta merita l'accoglimento da parte dell'Inps; la erronea applicazione da parte Inps sta producendo disagi diffusi nel paese e costringe soggetti interessati a inutili contenziosi con ricorso al giudice del lavoro che in casi ormai numerosi e costanti ha sancito (fra questi sentenza n. 410 del 24 novembre 1998 della Pretura Circondariale di Grosseto; sentenza n. 783 del 6 luglio 1998 della Pretura Circondariale di Pisa) la totale illegittimita' di tale interpretazione e ripristinato il diritto negato con la relativa condanna al risarcimento e alle spese processuali -: se non ritenga utile ed urgente, al fine di evitare inutili perdite di tempo, spreco di risorse e soprattutto per garantire certezza di diritto, dare immediate disposizioni all'Inps per garantire una lineare e corretta applicazione dello spirito e della lettera delle norme di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 335 del 1995. (5-06374)