Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03937 presentata da SCHMID SANDRO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990617
Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: dando seguito alle piu' avanzate ipotesi in materia di sviluppo di sistemi integrati di trasporti sui grandi corridoi di transito fra Italia e resto d'Europa, il Parlamento ha, negli ultimi anni, approvato leggi assolutamente inedite e all'avanguardia. Ci si riferisce alle norme del tutto particolari volte ad impegnare la Autostrada del Brennero spa nel compito di compartecipare allo sviluppo e al rafforzamento del trasporto intermodale investendo direttamente all'ammodernamento dell'asse ferroviario del Brennero; la legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misura di razionalizzazione della Finanza Pubblica" (Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303), articolo 2, comma 193, dispone: "Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuera' l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e la realizzazione delle relative gallerie, e' autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'Autostrada del Brennero spa alle condizioni che la legge stessa definira'". Questa norma indica, per la prima volta, che una societa' titolare di concessione ed esercizio di un'autostrada debba provvedere o contribuire al potenziamento di una linea ferroviaria. Per questi motivi la legge autorizza il Governo della Repubblica a prorogare il termine della concessione, che la vigente convenzione fissa al 31 dicembre 2005, alle condizioni che la stessa legge definira'; successivamente la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 55, comma 13, da' seguito alla precedente del 1996 e dispone quanto segue: a) autorizza la societa' Autostrada del Brennero, nella successione degli esercizi amministrativi, ad accantonare in un fondo, in esenzione di imposta, una quota anche prevalente dei proventi da pedaggio in base ad un proprio piano finanziario ed economico; b) vincola l'utilizzo delle disponibilita', accumulate nel precostituito fondo, al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie; c) condiziona l'impiego delle disponibilita' accumulate ad un piano di investimento, la cui approvazione e' demandata ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano; d) impone che le disponibilita' accantonate, in attesa di essere utilizzate per il potenziamento sulle strutture ferroviarie, siano investite in titoli di Stato; e) vieta l'utilizzo, anche parziale, delle disponibilita' accumulate per finanziare l'attivita' di progettazione; f) aumenta, con decorrenza 1^ gennaio 1998, il canone di concessione in favore dello Stato in misura tale da produrre maggiori proventi complessivi per lo Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento, rispetto ai proventi 1997; la stessa legge 449/97 individua distinti momenti o fasi diverse per la realizzazione del "Modello Brennero": la realizzazione del piano finanziario ed economico (necessario per la costituzione del fondo e strumento per determinarne l'entita'), la redazione del piano degli investimenti (che prevede l'utilizzo delle disponibilita' del fondo), la progettazione delle infrastrutture (tramite apposita societa') e la realizzazione del progetto con l'Autostrada del Brennero spa nel ruolo finanziario o cofinanziatore; sulla base delle disposizioni suddette la societa' Autostrada del Brennero ha presentato al ministero dei lavori pubblici e al ministero dei trasporti e della navigazione, in data 23 giugno 1998, un progetto di piano finanziario ed economico con un annesso piano di formazione del risparmio da destinare agli investimenti pro-ferrovia del Brennero che avrebbe dovuto (ex lege) essere approvato entro il 31 dicembre 1998, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanarsi seguendo l'iter contenuto nella legge stessa; a sei mesi dalla scadenza del termine indicato dalla legge, il piano presentato dall'Autostrada del Brennero spa non e' stato ancora approvato. Contemporaneamente anche la concessione, che la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedeva essere prorogata, non e' stata rivista mentre il canone e' stato rialzato. Tutto cio' sta causando una sfasatura tra operativita' immediata dell'accantonamento sul fondo pro-ferrovia e della maggiorazione del canone di concessione, da un lato, e il completamento dell'iter di approvazione del piano e del rinnovo della concessione, dall'altro, generando un quadro di incertezza che e' bene risolvere nel tempo piu' breve -: quali siano i tempi di approvazione del piano finanziario ed economico con annesso piano di formazione del risparmio presentato ai rispettivi ministeri dall'Autostrada del Brennero spa in data 23 giugno 1998, e quali i motivi del mancato rispetto del termine d'approvazione, che la legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misura di razionalizzazione della Finanza Pubblica" (Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996 n. 303), articolo 2, comma 193, indicava nel 31 dicembre 1998, nella consapevolezza che l'approvazione e' passo fondamentale per il processo di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie sull'asse internazionale del Brennero; quali siano i motivi che ritardano la proroga della concessione dell'Autostrada del Brennero spa e quali siano gli intendimenti del Governo in merito. (3-03937)