Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06405 presentata da OLIVIERI LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990623
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: la nuova normativa in materia di fiscalita' locale attribuisce alle amministrazioni comunali un importante ruolo nell'elaborazione delle politiche tributarie e richiede alle stesse un significativo sforzo soprattutto nell'analisi dei bisogni della comunita' e del conseguente livello di spesa e del corrispondente prelievo nei confronti dei contribuenti; in tale prospettiva si muove la recente tendenza alla diminuzione dei trasferimenti soprattutto di tipo automatico o storico e la loro progressiva sostituzione con meccanismi perequativi; sempre in tale logica appare corretto che il Governo, d'intesa con la conferenza Stato, regione e province autonome e con la conferenza Stato-citta', elabori delle politiche di contenimento del livello di indebitamento pubblico e di riduzione del disavanzo coinvolgendo tutte le amministrazioni in tale sforzo, in modo da ripartire il sacrificio sul maggior numero di contribuenti in una logica il piu' possibile perequativa; si condivide in pieno la scelta normativa contenuta negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che attribuisce facolta' regolamentare alle amministrazioni locali e quindi consente alle medesime di poter modulare in relazione alla propria specificita' e peculiarita' la ripartizione del carico fiscale, in una logica di coinvolgimento, compartecipazione, responsabilita' e perseguimento dell'obiettivo di equita' fiscale; sorgono notevoli dubbi e perplessita' in ordine ad interventi normativi ed interpretativi diretti a limitare tale autonomia, soprattutto se essi determinano gravi sperequazioni ed ingiustizie sostanziali, che possono portare ad ingenerare un diffuso senso di rifiuto e, in qualche caso, di piu' o meno esplicito richiamo alla ribellione fiscale, e ci si riferisce in particolare alla definizione del concetto di "ruralita'" dei fabbricati ai fini fiscali, che porta ad una "generalizzata ed ingiustificata" esenzione in materia Ici se tale impostazione puo' essere condivisa a livello nazionale che si caratterizza per un diverso sistema di calcolo del reddito agrario e dominicale gia' imponibile ai fini Irpef, e se l'esenzione puo' essere comprensibile in determinati contesti, ad esempio con riferimento ad aree marginali o particolarmente svantaggiate, o ancora in particolari momenti di difficolta' in rapporto alla stagionalita' e alla settorializzazione dell'agricoltura, essa non lo e' ordinariamente per gran parte dei comuni del Trentino -: se non si ritenga che il sistema esecutivo posto genericamente in atto senza alcun correttivo possibile, di adattamento alle particolarita' delle situazioni locali, non sia corretto, risultando che solo in via incidentale il soggetto di riferimento diviene l'agricoltore; se non si reputi utile estendere la potesta' regolamentare delle amministrazioni comunali alla possibilita' di concedere o meno l'esenzione per ruralita' - anche stagionale - del fabbricato, tenendo conto delle esigenze di gettito del comune e di ripartizione equa del carico tributario fra i contribuenti; se non si concordi che i predetti interventi normativi ed interpretativi in materia di agevolazioni all'agricoltura che non offrono un buon servizio al settore che deve trovare in un'equa compartecipazione uno dei presupposti di legittimazione nelle comunita', e contestualmente impediscono alle amministrazioni locali di far fronte alle proprie esigenze di gettito tributario e di attuare una efficace, corretta ed equa politica tributaria in ottemperanza al canone costituzionale della "capacita' contributiva" intesa come individuazione di fattispecie di materia imponibile sulla base delle reali potenzialita' reddituali e produttive; se non ritenga necessario un intervento normativo diretto ad attribuire e riconoscere ai comuni autonomia regolamentare certa sulle scelte da operare in ordine al riconoscimento delle esenzioni per i fabbricati adibiti a scopo agricolo; se si reputi che le opportunita' elencate all'articolo 59, primo comma, del decreto legislativo n. 446 del 1997, potrebbero essere modificate nel senso di consentire ai comuni di disporre, in tutto o parte, l'esenzione dell'imposta per i fabbricati destinati all'attivita' agricola definendo le condizioni oggettive e soggettive nonche' le eventuali limitazioni per l'ottenimento del diritto all' esenzione. (5-06405)