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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06397 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19990623

Ai Ministri dell'interno, per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: nei primi giorni di giugno 1999 anche la provincia di Treviso, e soprattutto l'area del Vittoriese, e' stata interessata dal maltempo, in particolare sono stati colpiti per ben due volte da forti grandinate i comuni di Vittorio Veneto, Revine Lago, Cison di Valmarino e Fregona; per dare un'idea della violenza del secondo evento calamitoso, avvenuto martedi' 8 giugno 1999, basta dire che la grandine era di grandezza pari ad una pesca tant'e' che moltissime tegole di abitazioni sono state rotte dalla forza degli eventi e sono andati in frantumi non solo i vetri delle finestre delle case, ma anche i parabrezza delle auto. Il danno stimato solo per il comune di Vittorio Veneto e' di circa 10 miliardi; sono piu' che mai evidenti gli ingentissimi danni che le colture agricole hanno subi'to in conseguenza di quanto accaduto, soprattutto per quanto riguarda gli alberi da frutto e vigneti, tanto da far parlare di raccolti distrutti; l'Ente provincia di Treviso ed i comuni sopraccitati hanno chiesto lo stato di calamita' naturale in base alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale", la quale prevede, tra l'altro, disposizioni e stanziamenti per far fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica; in particolare, a norma dell'articolo 3, comma 1, della citata legge, hanno titolo a beneficiare degli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subi'to danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica e quella riguardante le produzioni oggetto di assicurazione; il successivo comma 2 del medesimo articolo 3, individua le diverse tipologie di intervento e, tra queste, e' prevista alla lettera b) l'erogazione di contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subi'to danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; purtroppo la suddetta legge individua quali beneficiari solamente i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale. Si ritiene che tale indicazione sia estremamente restrittiva e penalizzante, soprattutto se valutata in ordine alla necessita' di attuare azioni di salvaguardia della stabilita' produttiva delle aziende agricole ricadenti in aree marginali e di realta' produttive finalizzate alla tutela delle produzioni tipiche; la disposizione di legge in questione non sembra tener conto di quelle strutture produttive che, per dimensioni aziendali limitate da oggettive difficolta' legate alla natura dei suoli ed alla superficie coltivabile a disposizione e per limitata rilevanza delle produzioni ottenute, spesso poco conosciute e pertanto scarsamente valorizzate a livello di mercati, non possono garantire i requisiti minimi necessari per il conseguimento delle sopraindicate qualifiche previste dalla citata disposizione legislativa; tale norma, di fatto, va a contraddire gli sforzi che vengono attuati dallo Stato per evitare che molte zone collinari si spopolino e si rivela ancora piu' assurda e paradossale visto che, escluso il comune di Vittorio Veneto, tutti gli altri comuni citati rientrano nell'obiettivo 5b del Regolamento (CEE) n. 2081/93, ovvero zone rurali caratterizzate, tra i requisiti richiesti, da scarsa densita' di popolazione o tendenza a consistente spopolamento; nel comune di Fregona, ad esempio, il pregiato vino doc "Torchiato" e' prodotto al 90 per cento da piccoli produttori, quegli stessi che, stante la vigente normativa, non avrebbero diritto ad alcuna indennita' in caso di danni provocati da calamita' naturali, nonostante siano proprio strutture produttive come quella di Fregona che garantiscono, con la loro presenza, un'adeguata salvaguardia, valorizzazione e promozione del territorio, in ordine alla tutela idrogeologica e alla possibilita' di contenere fenomeni di dissesto legati all'abbandono della pratica e dei centri minori -: se non ritengano necessaria un'estensione della previsione normativa vigente, individuando, quale soggetto beneficiario degli interventi disposti dalla citata norma, l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, pena il rischio di vedere ulteriormente spopolarsi le zone collinari che ad oggi sono abitate da persone piu' per affezione che per un reale utile economico derivato dalla coltivazione agricola. (5-06397)





 
Cronologia
lunedì 21 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolge a Bonn (Germania) il vertice UE-USA. In una dichiarazione congiunta UE e Stati Uniti si impegnano a rafforzare la collaborazione in seno alla nuova Agenda transatlantica, soprattutto per la risoluzione delle crisi internazionali, e a elaborare una politica europea in materia di sicurezza e difesa.

mercoledì 30 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva in seconda lettura la proposta di legge costituzionale Modifica all' articolo 48 della Costituzione concernente l' istituzione della circoscrizione Estero per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero (AC 5186-B), che sarà approvata in seconda lettura dal Senato il 29 settembre (Legge 17 gennaio 2000, n. 1).