Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03996 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 19990630
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il signor Mario Tuti e' detenuto presso il carcere di massima sicurezza di Voghera dove ha gia' scontato 24 anni di reclusione; tempo fa, la direzione e, all'unanimita', tutta l'e'quipe trattamentale dell'istituto penitenziario hanno avanzato al ministero di grazia e giustizia una proposta di assegnazione del signor Tuti al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354; il signor Tuti aveva preso contatto con un'associazione di volontariato per l'assistenza ai disabili che si era impegnata per l'assunzione al lavoro del detenuto; dopo piu' di un anno dalla presentazione della domanda, periodo nel corso del quale aveva piu' volte inviato la decisione e richiesto a piu' riprese ulteriori chiarimenti, il ministero ha rigettato la richiesta, senza che fosse stato preventivamente indicato il responsabile del procedimento, senza alcuna motivazione e senza notificare la decisione all'interessato; la mancata notificazione del provvedimento all'interessato limita il suo diritto all'impugnabilita' dello stesso in sede giurisdizionale in difformita' da quanto sancito dalla Costituzione e da quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza 8-11 febbraio 1999, n. 26, nella quale ha rilevato che al riconoscimento della titolarita' dei diritti inviolabili dell'uomo, "che anche il detenuto porta con se' lungo il corso dell'esecuzione penale", "non puo' non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale. Il principio di assolutezza, inviolabilita' e universalita' della tutela giurisdizionale dei diritti esclude infatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere"; la Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha ritenuto che "la restrizione della liberta' personale secondo la Costituzione vigente non comporta affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalita' dell'autorita' preposta alla sua esecuzione" -: se non ritenga opportuno verificare la regolarita' del procedimento attraverso il quale sia stata valutata la proposta di ammissione al lavoro esterno del signor Tuti, considerando che la mancata notificazione al detenuto di un provvedimento motivato e la mancata individuazione del responsabile del procedimento hanno prodotto in capo al signor Tuti una violazione del proprio diritto alla tutela giurisdizionale sancito dalla Costituzione e affermato dalla Corte Costituzionale; quali siano i motivi per i quali sia stato negato al detenuto il diritto di essere ammesso al lavoro esterno, nonostante la proposta della direzione del carcere e la ricorrenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'ammissione. (3-03996)