Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03999 presentata da CARRARA ANTONINO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990701
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'ipotesi di riforma del ministero delle finanze, formulata in applicazione della delega contenuta nella legge "Bassanini" n. 59 del 1997, nella stesura sottoposta alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative di settore, prevede la trasformazione di buona parte del ministero, organo dell'amministrazione diretta dello Stato, in piu' organi di amministrazione indiretta. Nello specifico si propone la trasformazione degli attuali 3 dipartimenti (Entrate, Territorio e Dogane) in 4 agenzie, di cui 3 - Entrate, Territorio e Dogane strutturate nella forma "tipica" dell'ente pubblico non economico, mentre per il solo Demanio, scorporato dall'attuale dipartimento del Territorio, e' prevista la forma giuridica di ente giuridico economico. Al ministero in senso proprio rimarrebbero i compiti di elaborazione delle politiche fiscali, d'indirizzo, monitoraggio e vigilanza, mentre alle agenzie, in forza di contratti privatistici di convenzione stipulati con il ministero, andrebbero i compiti di gestione dell'attivita' tributaria dello Stato; la riforma disattende la previsione di delega delineata alla lettera g), comma 1, dell'articolo 12 della legge n. 59 del 1997, li' dove, in luogo di procedere ad "eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali...", se ne ipotizza la moltiplicazione in quattro strutture con ampie autonomie gestionali; la legge delega non delinea i requisiti giuridici istituzionali dell'ente-agenzia, per il quale, del resto, non esiste nella norma e nella dottrina alcuna ed incontrovertibile definizione, in particolare della legittimazione ad assolvere compiti di tipo istituzionale, fino ad oggi assolti direttamente dallo Stato; appare sconsiderato e non conforme al dettato costituzionale che, un cosi' importante e vasto disegno di riordino su una amministrazione diretta dello Stato, possa essere sottratto al giudizio ed al voto del Parlamento, utilizzando lo strumento del regolamento di organizzazione, a cui si demanda la successiva e concreta definizione della riforma, e riducendo, in pratica, il decreto legislativo in un mero schema programmatico della riforma; fra le funzioni che attengono agli attuali dipartimenti, sono collocate primariamente le competenze fiscali in materia di controllo, verifica ed accertamento, presiedenti sulla regolarita' degli adempimenti dei contribuenti, espressione di una funzione squisitamente autoritativa dello Stato, e pertanto, non istituzionalmente demandabile ad altri soggetti; il progetto di riforma appare fortemente ispirato ad una asfittica concezione privatistico-produttiva, che porterebbe a privilegiare forme di incentivazione percentualizzate, trasformando, "di fatto", i funzionari in procacciatori di tributi e svilendo e alterando i principi di equita', di trasparenza, di garanzia e di serena applicazione delle norme, fondamento di una funzione eminentemente statuale come quella tributaria; al termine di un confronto durato oltre due mesi con il vertice politico del ministero, tutti i sindacati, non appartenenti alla triplice confederale, hanno rifiutato di sottoscrivere un documento concordato con l'amministrazione di condivisione del progetto di riforma, sui cui contenuti sono stati espressi numerosi rilievi. Solo il Salfi ha firmato il documento in questione, come sola presa d'atto, riservandosi ogni giudizio successivamente alla presentazione dell'articolo definitivo di riforma; da piu' parti sindacali si sono levate serie preoccupazioni per l'assoluta carenza di garanzie occupazionali, professionali, giuridiche ed economiche per i circa 65 mila dipendenti del ministero, ai quali non viene neanche definita con certezza la futura cornice contrattuale; la creazione di quattro nuove autonome agenzie, contrariamente alle finalita' di semplificazione amministrativa perseguite dalla legge delega, provochera' una moltiplicazione delle strutture organizzative necessarie al finanziamento interno con una conseguente ed inevitabile lievitazione dei costi di gestione; la riforma delineata si ispira ad un progetto di sostanziale "frazionamento centralistico" delle funzioni e competenze amministrative tributarie, che disattende completamente la delega al "decentramento verso gli enti locali" contenuta all'articolo 1 della legge n. 59 del 1997 -: se sara' prevista la copertura finanziaria per i costi richiesti da una riforma che comportera' la creazione di quattro enti autonomi nella gestione interna; se sara' previsto per i dipendenti del ministero delle finanze il mantenimento nell'ambito del proprio servizio della qualifica di ufficiali di polizia tributaria, riconosciutegli dall'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, considerando la notevole frequenza con cui viene fatto ricorso a queste competenze durante la normale attivita' di controllo e verifica; se i servizi investigativi, di recente istituzione presso i dipartimenti (Es, Svad del dipartimento delle Dogane), saranno previsti anche presso le istituende agenzie, continuando a svolgere le attuali attivita' di polizia tributaria e giudiziaria; se saranno previste, e, nel caso, quali saranno le forme di integrazione e coordinamento in materia di controlli, verifiche ed attivita' investigativa, fra le istituende agenzie e la Guardia di finanza; se saranno sottoposti all'approvazione o controllo del Parlamento i contratti di convenzione, con i quali il ministro delle finanze incarichera' le agenzie per la concreta attuazione delle politiche fiscali dello Stato dietro il corrispettivo di una assegnazione di risorse destinate al finanziamento delle stesse; quali siano le motivazioni politico-economiche che, con la riforma proposta, sembrano aver fatto accantonare il progetto per la realizzazione di un vero federalismo fiscale, disattendendo gli stessi contenuti della "legge delega"; quali siano state le motivazioni giuridico-istituzionali, in relazione alle considerazioni espresse, che giustificano nella riforma proposta la piena aderenza alla lettera ed allo spirito della legge contenuta nella legge n. 59 del 1997; quali siano state le motivazioni politico-amministrative che hanno indotto a proporre una nuova riforma dell'amministrazione tributaria a pochi anni dalla precedente, e ancor prima, che quest'ultima sia stata pienamente realizzata; quali siano le ragioni giuridiche e le convenienze organizzative che hanno portato a prevedere per i dipendenti delle agenzie due diversi status giuridici: uno di dipendente dell'amministrazione statale per il personale dirigente ed uno, non meglio definito di tipo privatistico, per il restante personale; con quali regole e con quali meccanismi procedurali sara' collocato l'ex personale del ministero delle finanze, dirigenziale e non, nell'ambito dei nuovi assetti interni delle agenzie; con quali regole e con quali meccanismi procedurali, considerata la natura non statale delle agenzie, saranno determinati i vertici dirigenziali e la composizione dei consigli di amministrazione delle stesse. (3-03999)