Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04020 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 19990706
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: in una lettera aperta alla direzione della casa di reclusione di Porto Azzurro, inviata, tra gli altri, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, al presidente della Corte costituzionale, al presidente della Corte di cassazione, ai presidenti della Commissione giustizia di Camera e Senato, ad alcuni parlamentari nonche' allo stesso Ministro interrogato, circa 300 detenuti hanno lamentato delle gravi carenze riguardanti il funzionamento del tribunale di sorveglianza di Firenze; nella lettera, i detenuti sottolineano che da circa quattro anni, sono sempre piu' frequenti decisioni, che il piu' delle volte sono carenti nella motivazione, dei magistrati di sorveglianza di rigetto delle istanze presentate dai detenuti o decisioni di rinvio sine die delle determinazioni da assumere rispetto alle istanze stesse, tanto che i detenuti lamentano che spesso essi finiscono per scontare la pena per intero senza aver mai usufruito di permessi-premio o di altri benefici, pur avendone i requisiti; competente per la casa di reclusione di Porto Azzurro e' un solo magistrato di sorveglianza che e' dunque preposto a svolgere le proprie funzioni nei confronti di circa 400 detenuti; l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce che il magistrato di sorveglianza vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo e che esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti; la legge n. 165 del 27 maggio 1998, che ha parzialmente modificato la legge del 1975, prescrive dei termini perentori entro cui il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza devono adottare le proprie decisioni con riferimento alle istanze, presentate dai detenuti, per la sospensione dell'esecuzione della pena, per l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, della detenzione domiciliare e per la concessione della semiliberta'; nella lettera, i detenuti lamentano anche la presenza di un esiguo numero di educatori preposti all'assistenza nel carcere; l'articolo 82 della citata legge del 1975 dispone che gli educatori partecipino all'attivita' di gruppo per l'osservazione scientifica della personalita' dei detenuti e attendano al trattamento rieducativo individuale o di gruppo coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attivita' concernenti la rieducazione. Essi svolgono inoltre, quando sia consentito, attivita' educative nei confronti degli imputati e collaborano nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali; la Corte costituzionale, con una recentissima sentenza (8-11 febbraio 1999, n. 26) ha ritenuto che "l'idea che la restrizione della liberta' personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria e' estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti. I diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'articolo 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della liberta' personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalita' che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. La restrizione della liberta' personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalita' dell'autorita' preposta alla sua esecuzione (sentenza n. 114 del 1979)"; il malfunzionamento degli uffici di sorveglianza lede diritti fondamentali dell'individuo sottoposto al regime di detenzione, condizionando sia la possibilita' di godere benefici conferitigli dalla legge sia di poter ricorrere in sede giurisdizionale per la tutela dei diritti medesimi, e viola il principio dettato dall'articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato, e ribadito dall'articolo 1, comma primo, della citata legge n. 354 del 1975 -: se non ritenga opportuno avviare un'ispezione presso il tribunale di sorveglianza di Firenze al fine di verificare la regolarita' dell'azione del tribunale e del magistrato di sorveglianza in relazione alle carenze denunciate dai detenuti della Casa di reclusione di Porto Azzurro; se non ritenga opportuno verificare la congruita' del numero degli educatori presenti nel carcere per garantire l'effettivo ed adeguato esercizio di tutte le funzioni finalizzate alla rieducazione ad essi conferite dalla legge. (3-04020)