Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04023 presentata da SIMEONE ALBERTO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990707
Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, a sua volta integrata dalla legge 24 maggio 1989, n. 193, prevede che "I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1^ giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie che abbia sostenuto concorso di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali"; tale disposizione appare palesemente ingiusta e discriminatoria, soprattutto se si considera che dai benefici previsti resta escluso il personale rivestente analoga qualifica che, pur in possesso di diploma di laurea, non abbia tuttavia sostenuto le tre prove scritte; va peraltro considerato che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 (articolo 5, comma 2) consentiva agli impiegati della carriera di concetto l'inquadramento nella carriera direttiva, purche' in possesso del diploma di laurea, estendendo tale agevolazione (comma 3) anche agli impiegati della stessa carriera di concetto che avessero maturato sei anni di servizio e fossero in possesso del solo diploma di istruzione secondaria di primo grado; in sostanza, si e' consentito il passaggio ad una qualifica superiore ad impiegati con diploma di scuola media inferiore e non anche a coloro in possesso del diploma di laurea, per il solo fatto di non aver effettuato tre prove scritte; queste ultime peraltro non sono preclusive per l'accesso ad una qualifica in quanto in passato sono stati banditi concorsi di accesso alla carriera direttiva per i quali era richiesto il superamento di una sola prova scritta; va inoltre sottolineata l'assurdita' contenuta nel disegno di legge di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985, che riconosce una preparazione a livello post-universitario ai soli impiegati delle ex carriere di concetto in possesso del diploma di secondo grado e non anche agli stessi impiegati muniti, invece, del diploma di laurea; la palese ingiustizia riscontrabile nell'Amministrazione finanziaria e' stata invece risolta nel comparto sanita'-universita', con la legge 23 gennaio 1991, n. 21, con la quale si e' previsto l'inquadramento nella qualifica VIII del personale rivestente la qualifica VII (collaboratore amministrativo, tecnico, contabile), purche' in possesso del diploma di laurea e in servizio alla data del 1^ luglio 1979; in questo caso il diploma di laurea e' stato considerato a prescindere da qualsiasi altro requisito; non si comprende la ragione per la quale l'articolo 4, comma 14-bis, della legge 17 febbraio 1985 non abbia esteso i benefici al personale dell'amministrazione finanziaria inquadrato nella VII qualifica funzionale (ex carriera di concetto) ed in possesso di diploma di laurea, anche in considerazione dell'importante contributo che potrebbe essere fornito da detto personale ai fini' della lotta all'evasione ed all'elusione fiscale -: quali iniziative intendano assumere con la massima tempestivita' al fine di porre rimedio alla gravissima ed intollerabile situazione di discriminazione descritta in premessa. (3-04023)