Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01880 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 19990708
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che: dal 1970 lo Scau ha incassato a carico dei lavoratori i contributi previsti dai contratti collettivi in agricoltura a carico indistintamente di tutti gli assicurati e li ha ripartiti tra le sole organizzazioni che erano state ammesse a stipulare la convenzione per la riscossione dei contributi stessi; di fatto, dunque i contributi, che venivano prelevati a tutti gli assicurati indistintamente senza alcuna preventiva autorizzazione, venivano poi ripartiti tra le sole organizzazioni sindacali preposte alla riscossione e cioe' quelle che avevano stipulato un contratto collettivo di lavoro "chiuso"; inoltre, l'adesione a tali contratti veniva di fatto impedita a ogni altro sindacato sui cui cadesse il veto anche di una sola delle organizzazioni firmatarie; in sostanza, per anni si era determinato un antisindacale monopolio di fatto nella ripartizione dei contributi: i contributi che pero' venivano prelevati non ai soli associati alle predette organizzazioni, ma a tutti gli assicurati indistintamente, senza alcuna preventiva autorizzazione; l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha soppresso lo Scau a decorrere dal 1^ luglio 1995 e ha conferito le relative funzioni all'Inps e all'Inail ed ha stabilito che i contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334 venissero riscossi dall'Inps, conformemente alle modalita' stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo; in base al citato articolo 19, diverse organizzazioni sindacali autonome, fra cui Fna/Confsal, Fnasla/Cisal, Failea/Falcev, Fisaad/Cisas, Uci, Eurocoltivatori, Fenapi, Aic, Usppi/Fna, alcune delle quali rappresentate nel Cnel, nel comitato consultivo permanente, firmatarie del "Patto sociale" e del contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 maggio 1997, hanno fatto richiesta all'Inps affinche', in applicazione di tale norma, stipulasse anche con loro una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale nei confronti dei soggetti che avessero dichiarato di applicare il loro contratto di lavoro; l'intento sotteso ai richiesta era quello di ottenere la possibilita' di riscuotere i contributi dei propri associati ed evitare che la riscossione continuasse ad essere monopolio di poche organizzazioni sindacali, che non avevano alcuna delega o autorizzazione per operarla nei confronti indistintamente di tutti gli assicurati; in risposta della richiesta, l'Inps ha sostenuto che la dizione dell'articolo 19 della legge n. 724 del 1994 non aveva eliminato sic et simipliciter il sistema delle autorizzazioni alla stipula delle convenzioni da parte del ministero del lavoro; questo pero' non ha fornito alcun riscontro in merito; nonostante violenti dissensi emersi in seno al consiglio di amministrazione dell'Inps, sono state stipulate di nuovo le convenzioni per la riscossione con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro "chiuso"; a fronte di cio', le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del 1997 hanno presentato ricorso in sede giurisdizionale chiedendo contestualmente il deposito di tutta la documentazione contabile e di tutti gli atti connessi alla stipula della convenzione con le altre organizzazioni, rilevando anche alcune irregolarita' di rilievo penale; per effetto della posizione assunta dall'Avvocatura dello Stato in una memoria al Tribunale amministrativo regionale, nella quale, riconoscendo le ragioni delle ricorrenti, si affermava che la competenza del Ministero del lavoro non era riferita all'autorizzazione alla stipula della convenzione ma solo alla verifica a posteriori della legittimita' del contenuto della stessa, l'Inps ha stipulato una nuova convenzione con alcune delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del 1997; l'allora Ministro del lavoro, il professor Tiziano Treu subito dopo l'approvazione di tale convenzione, con una lettera all'Inps, nella quale fissava criteri e requisiti diversi in difformita' da quanto previsto dalla legge, ha disposto di bloccare la convenzione gia' stipulata, contestandone la legittimita' proprio sulla base di quanto espresso nella lettera; le organizzazioni interessate hanno impugnato la lettera del Ministro davanti al Tribunale amministrativo regionale per gli evidenti contrasti con il dettato legislativo; in questa sede, nell'atto di costituzione in giudizio, l'Inps adduceva il difetto di ammissibilita' del ricorso medesimo trattandosi di impugnazione di un atto non avente valore amministrativo ma di semplice "auspicio" con il quale il Ministro si augurava che le regole venissero riformate nel modo indicato nella lettera; nonostante il riconoscimento dell'inefficacia della lettera ai fini della modifica della legge e quindi della incapacita' della stessa a produrre effetti quanto alla validita' della convenzione gia' stipulata e nonostante l'espressa diffida di molti assicurati, l'Inps ha continuato ad inserire in via generalizzata nei bollettini i contributi di assistenza contrattuale ed a ripartire i contributi riscossi solo a favore di alcune organizzazioni; molti assicurati a seguito dell'inascoltata diffida nei confronti dell'Inps, hanno adito le vie giurisdizionali, con azioni che stanno ottenendo risultati positivi e i cui effetti potrebbero sfociare non solo in un'estensione del contenzioso, ma anche in episodi di dura protesta sindacale; l'esclusione delle organizzazioni sindacali dalla riscossione dei contributi riferiti ai propri associati costituisce una inammissibile discriminazione in violazione dei principio costituzionale di eguaglianza e di quelli a tutela della liberta' di associazione e della liberta' sindacale nonche' una palese violazione di norme stabilite dalla legge -: se il Ministro non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge n. 724 del 1994 attraverso l'attivazione di tutte le procedure necessarie volte alla riscossione dei contributi sindacali di competenza da parte delle organizzazioni sindacali illegittimamente escluse da essa. (2-01880)