Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04068 presentata da STAGNO D'ALCONTRES FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 19990715
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: la direttiva 92/25/CEE del Consiglio riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, attuata nel nostro Paese con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, definisce come obbligo di servizio pubblico "l'obbligo per i grossisti in questione di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione"; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, configura un obbligo di fornitura di medicinali "con la massima sollecitudine e, comunque, entro le 12 ore lavorative successive alla richiesta"; la massima sollecitudine deve, come e' ovvio, essere riferita al tipo di medicinale da fornire, in quanto, ad esempio, farmaci di emergenza e farmaci salvavita richiedono una modalita' di copertura dei fabbisogni particolarmente tempestiva ed adeguata alle patologie da curare; risulta all'interrogante che numerose industrie farmaceutiche hanno chiuso o stanno chiudendo i depositi per la distribuzione primaria dei farmaci localizzati in Sicilia, determinando preoccupate segnalazioni da parte delle istituzioni e degli operatori regionali -: se risponda al vero la notizia che la distribuzione dei farmaci in Sicilia, soprattutto dei farmaci di emergenza e salvavita, non si svolge con il requisito della dovuta "massima sollecitudine", imposto dalle disposizioni di legge; se non ritenga opportuno che tra le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali, non venga considerata necessaria nella localizzazione dei depositi, la garanzia di una consegna tempestiva sull'intero territorio nazionale, tenuto conto delle distanze, delle difficolta' di collegamento per gli ospedali ubicati in localita' decentrate e nelle due isole maggiori, della adeguata disponibilita' dei farmaci per patologie rare e pertanto, piu' in generale, dell'obbligo di servizio pubblico posto dalla legge a tutela della salute dei cittadini. (3-04068)