Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04071 presentata da FERRARI FRANCESCO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19990715
Al Ministro per le politiche agricole. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1 della legge n. 5 del 1998, finalizzato al ripristino della liquidita', ha previsto che "le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare a partire dal periodo 1995-1996, finche' permangono nella disponibilita' dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore"; l'obbligo di corrispondere gli interessi legali a carico degli acquirenti e' sorto in ragione del godimento di somme la cui "imputazione" e' stata dal legislatore sospesa in attesa dell'espletamento della complessa attivita' di indagine (Commissione governativa) e successivamente di accertamento (Commissioni regionali), che ha riguardato anche "le eventuali irregolarita' nella commercializzazione di latte"; nelle comunicazioni inviate dall'Aima sui risultati delle compensazioni e' contenuta una nota sul calcolo degli interessi legali sulle somme trattenute a titolo di prelievo supplementare in cui viene precisato che il calcolo degli interessi legali decorre dal giorno di pagamento del latte in esubero fino al giorno dell'effettivo versamento e/o restituzione delle somme trattenute; da tali indicazioni deriva che gli interessi legali sono dovuti sulle stesse somme per tutto il periodo di tempo intercorso dalla trattenuta per l'esubero da parte dell'acquirente alla restituzione al produttore in base alle leggi nn. 204 del 1997 e 5 del 1998, al versamento da parte dell'acquirente a seguito della compensazione nazionale e della procedura prevista dalla legge n. 118 del 1999; in tal modo, si finisce con interpretare estensivamente il dettato della normativa e pretendere la corresponsione degli interessi legali anche per periodi di tempo non considerati dal legislatore, con insostenibili aggravi per gli allevatori -: quali misure urgenti intenda adottare per fare in modo che il calcolo degli interessi legali debba riguardare soltanto il rapporto tra acquirente e produttore relativamente alle somme trattenute e rimaste nella disponibilita' dell'acquirente cosi' come disposto nella originaria previsione normativa di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 della legge n. 5 del 1998. (3-04071)