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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01893 presentata da TURRONI SAURO (MISTO) in data 19990716

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente, per i beni e le attivita' culturali, e per le politiche agricole. &&T Per sapere - premesso che: la costa emiliano-romagnola e' quasi interamente edificata senza soluzioni di continuita' e per oltre 85 chilometri e' "protetta" dalla erosione da barriere artificiali; gli equilibri naturali sono irrimediabilmente compromessi, la linea della costa e' irrigidita, le dune sono scomparse, tutte le foci dei fiumi sono state artificializzate; in tanto disastro miracolosamente si salva ancora la foce del torrente Bevano che sbuca a mare compiendo anse attraverso le dune, al centro dell'unico significativo tratto di costa libero, privo di edificazioni e infrastrutture; la foce fa parte dell'unico sistema ecologico costiero integro di tutto l'alto adriatico, comprendente tutte le successioni ambientali (spiaggia, duna, retroduna, pineta costiera, zona umida retrodunale e ambiente lagunare, antica pineta), miracolosamente scampato alla manomissione, gia' iniziata nel 1974, che prevedeva la realizzazione di un porto turistico; le battaglie del Wwf di Ravenna, di Federnatura, di Italia Nostra e della magistratura dapprima impedirono che quell'unica foce libera dal cemento venisse distrutta e consentirono negli anni successivi il riconoscimento dello straordinario valore dell'area che si concretizzo' con l'apposizione del vincolo paesaggistico ex legge 1497 del 1939 nel 1976, poi con l'istituzione della riserva naturale dello Stato - "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano" - con decreto ministeriale 5 giugno 1979, poi con l'inserimento nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale della Convenzione di Ramsar con decreto ministeriale 13 giugno 1981, indi con l'inserimento all'interno del Parco regionale del Delta del Po con legge regionale n. 27 del 1988, infine con l'inserimento nell'elenco europeo dei siti di interesse comunitario (Sic) e delle zone di protezione speciale (Zps) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43 CE e 79/409 CE; lo stesso Piano paesaggistico della regione Emilia Romagna riconosce lo straordinario interesse dell'area della Foce del Bevano e dei territori limitrofi disponendone la massima tutela; il piano di difesa della costa predisposto dalla regione Emilia Romagna non prevede interventi di artificializzazione e alterazione fisica e morfologica della foce ne' della realizzazione di barriere, il raddrizzamento dei meandri, la impermeabilizzazione delle sponde; la legge n. 394 del 1997 ha riconosciuto che il Delta del Po, di cui l'area in questione fa fisicamente e ambientalmente parte, dovesse essere tutelato attraverso la costituzione di un parco interregionale entro due anni dalla sua approvazione e in caso di inadempienza che dovesse essere istituito un parco nazionale; il riconoscimento della straordinaria qualita' e valenza ambientale della zona e' quindi amplissimo e incontestabile e i livelli di tutela dovrebbero garantire l'assoluta protezione del sito e dei suoi elementi costitutivi, tra cui la foce, consentendo loro di evolvere liberamente e naturalmente; purtroppo cosi' non e' e per impulso del servizio provinciale difesa del suolo della regione Emilia Romagna, ufficio provinciale di Ravenna, e' stato predisposto un progetto di canalizzazione definito urgente e indifferibile, che prevede la artificializzazione della foce del torrente Bevano, il suo taglio e raddrizzamento per consentire uno sbocco diretto a mare e la costruzione di una arginatura con materiali di riporto alterando irrimediabilmente l'ecosistema, il paesaggio e manomettendo irreversibilmente un ambiente integro e splendido. L'unicum territoriale costituito da un intero transetto vegetazionale ed ecologico di cui la foce liberamente evolvente costituisce l'elemento naturale piu' prezioso e cosi' compromesso; il volgare progetto sembra abbia trovato l'inspiegabile assenso e sostegno, nonche' il parere favorevole del locale ufficio del Corpo forestale dello Stato di Punta Marina, preposto alla gestione dell'ex Asfd che lo approverebbe volendo tutelare dalla erosione prodotta dall'evolvere delle anse della foce una pinetina artificiale impiantata in tempi molto recenti sulle preesistenti dune; la scelta di privilegiare la difesa della pinetina artificiale a Pinus Pinaster di recente impiantato, tutelata dal decreto istitutivo della Riserva Nazionale dello stato al solo fine di protezione dal vento e decisamente contestata dal parere sul progetto espresso dal Parco regionale del Delta del Po che ritiene che l'intervento minaccerebbe e comporterebbe invece le rare praterie di Spartina Marittima, unicamente presenti in questo solo sito in tutta la costa emiliano-romagnola, e gli altri habitat tutelati dalla direttiva 92/43/CEE presenti nella zona della foce che ne hanno determinato l'individuazione come S.I.C. (sito di importanza comunitaria); la manomissione della foce inoltre interferirebbe negativamente con alcune specie ornitiche di grande importanza conservazionistica che sono presenti nella foce e nidificano sullo scanno e sulle dune della foce stessa; nell'area demaniale retrostante la duna in erosione e' presente un informe agglomerato di baracche-casette abusive di cui e' prevista, solo su carta, la demolizione, avendo da tempo il Comune di Ravenna individuato in localita' lido di Dante un sito atto al trasferimento dell'insediamento; l'intervento progettato pur non facendo cenno a tale insediamento, appare invece avere come obiettivo prioritario la difesa di tali costruzioni abusive (essendo l'erosione piu' manifesta proprio in prossimita' delle casette), magari in attesa di un qualche provvedimento che preveda l'alienazione di aree demaniali che ne potrebbe consentire la sanatoria; il Comitato tecnico scientifico del Parco regionale del Delta del Po, pur essendo quest'ultimo privo di precisi poteri al fine di inibire opere cosi' maldestramente progettate, ha espresso il proprio parere contrario con una severa relazione che condanna senza alcuna possibilita' di equivoco il progettato intervento; non risultano provvedimenti di diniego di autorizzazione o di altro genere ma di analogo significato del competente ministero dei beni culturali e ambientali, in considerazione del fatto che l'area e' sottoposta ai vincoli della legge 1497/39 ed anche della n. 431 del 1985 -: se siano a conoscenza dei fatti in premessa e quale ne sia la valutazione, in particolare in riferimento alla modalita' e tipo di progetto che si intende realizzare in un'area di cosi' alto pregio ambientale per la quale sono disposte tanti concomitanti dispositivi di tutela che invece appaiono facilmente superabili; se non ritengano di dover adottare gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l'intervento venga compiuto, in considerazione del fatto che esso riguarda una riserva naturale dello Stato, un sito di importanza comunitaria (S.I.C.), IT 4070009, incluso nella zona di protezione speciale, (ZPS), IT 4070016, facente parte integrante di una zona sottoposta alla Convenzione di Ramsar; se non ritenga quindi il Ministro dell'ambiente di dover disporre le opportune ed immediate misure inibitorie in considerazione del fatto che nel progetto (approssimativo, di larghissima massima e comunque dichiarato urgente) non e' stata ne' prevista ne' effettuata la valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 recante il Regolamento di attuazione della direttiva Habitat; se non ritenga comunque il Ministro dell'ambiente di dover disporre le medesime misure inibitorie anche in considerazione del fatto che l'intervento riguarda comunque la foce di un fiume e che in ogni caso va sottoposto a valutazione d'impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, allegato B, punto 7, lettera O; se non ritenga il Ministro dell'ambiente di dover verificare se in assenza di valutazione d'impatto ambientale, sia stata avviata la procedura di comunicazione preventiva alla Commissione Europea della decisione di escludere dalla valutazione d'impatto ambientale l'intervento in parola secondo quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 337/85 come modificata dalla direttiva 97/11/CE; se non ritenga il Ministro dell'ambiente interrogato che possano essere applicati agli edifici abusivi posti in zona protetta le stesse procedure per la loro demolizione stabilita dalla legge. Interventi urgenti in campo ambientale, che hanno consentito l'abbattimento del Fuenti, in considerazione del fatto che pur essendo non condonabili continuano ad ergersi indisturbati in un sito di straordinario valore ambientale; se non ritenga infine il Ministro dell'ambiente di dover immediatamente avviare la procedura per l'istituzione del Parco Nazionale del Delta del Po, di cui l'area in questione fa parte, in considerazione del fatto che i termini di legge sono ampiamente scaduti, che il Parco interregionale previsto non assicura alcuna tutela delle aree naturalisticamente piu' interessanti e che sono anzi gli stessi uffici della regione Emilia-Romagna a proporre interventi di manomissione di zone sottoposte alla massima tutela; se risponda al vero che l'azienda forestale dello Stato abbia dato, attraverso il proprio ufficio di Punta Marina, l'assenso al progettato intervento. In tal caso quali siano le valutazioni che hanno fatto ritenere ammissibile un intervento che minaccia un ambiente nel quale sono presenti, unico sito dell'intera regione, rare praterie di Spartina Marittima e di altri habitat assoggettati a specifiche tutele; se non ritenga il Ministro di dover assicurare un piu' adeguato livello di protezione nei confronti di territori cosi' delicati sottoposti come sono alla vigilanza del corpo forestale dello Stato; se il Ministro per i beni e le attivita' culturali non intenda immediatamente disporre l'acquisizione del progetto in parola; se non intenda contemporaneamente comunicare al proponente servizio provinciale difesa del suolo della regione Emilia Romagna che l'intervento non puo' essere in alcun modo effettuato in area tutelata ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 senza l'assenso del ministero medesimo; se non ritenga comunque di dover respingere il progetto de quo in considerazione delle manomissioni ed alterazioni paesaggistiche ed ambientali che esso provocherebbe in un ambiente unico e splendido. (2-01893)





 
Cronologia
mercoledì 14 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di modificazione degli articoli 5 e 154 del regolamento sull'integrazione dell'Ufficio di Presidenza nel corso della legislatura (Doc. II, n. 39).

martedì 20 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di modificazione degli articoli 74, 75, 85, 86, 87, 119 e 123-bis del Regolamento, riguardanti le funzioni consultive della Commissione bilancio, l'esame in Assemblea degli emendamenti aventi effetti finanziari,l'organizzazione della discussione dei disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio, del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e dei progetti di legge collegati alla manovra finanziaria, nonché il contenuto e l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai progetti di legge collegati alla manovra finanziaria (Doc. II, n. 40). Nella stessa seduta approva la proposta di modificazione degli articoli 16-bis, 96-ter e 143 del regolamento sull'esame degli schemi di atti normativi del Governo(Doc. II, n. 41).