Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04102 presentata da CARLESI NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990722
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: in agro di San Salvo (Chieti), in contrada Marinella, insistono numerosi ed estesi insediamenti abitativi, destinati prevalentemente all'uso turistico residenziale dei rispettivi proprietari; sulla base di una verifica effettuata presso i competenti uffici catastali, si e' appurato che le costruzioni prospicienti il mare sono di proprieta' del demanio pubblico; tale e', infatti, l'intestazione della scheda censuaria relativa alle particelle immobiliari comprese in tale ambito territoriale. tale registrazione catastale troverebbe la sua fonte in una voltura del 1998 (n. 7433.001.98), operata in forza della sentenza n. 373 del 5 dicembre 1988 della Corte di Cassazione, di riconoscimento della demanialita'; invero, il titolo giurisdizionale, seppure "volturato", non appare trascritto, tant'e' che si e' determinata una discrasia, per cui, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, risulta ancora proprietario di un'ipotetica particella compresa in quell'ambito territoriale lo sventurato che per ultimo ha acquistato e trascritto il suo titolo; ad una piu' attenta valutazione della questione, e' emerso che il Commissario regionale per gli usi civici, con sentenza n. 21/28 ottobre 1953 (1953: sic!), dichiarava la nullita' dell'atto col quale era stata costituita un'enfiteusi perpetua sui fondi in parola, attesane la natura demaniale; l'applicazione del principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis fa si' che la risoluzione a ritroso degli acquisti derivativi fondati sull'invalida ed inefficace enfiteusi caduchi anche l'acquisto dell'ultimo proprietario (che, pertanto, diventa "apparente"); giova sottolineare che il principio generale di accessione (superfices solo cedit) comporta che la proprieta' dell'area di sedime (demaniale) attragga la proprieta' anche degli edifici che su di essa vengono realizzati: demaniale l'una, demaniali gli altri; e' appena il caso, inoltre, di ricordare che i beni demaniali non possono formare oggetto di acquisto per effetto del possesso continuato o - fattispecie assimilabile - di usucapione; in definitiva, e' venuto emergendo il seguente paradosso: lo Stato, attraverso il demanio, o comunque le regioni (cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 ha trasferito ogni competenza in materia di usi civici) dispongono di numerose e confortevoli villette sul litorale chietino; immobili che "infingardi" inquilini, per il sol fatto di aver pagato onerosi corrispettivi di acquisto, si ostinano ad occupare "abusivamente", senza versare alcun canone, come sarebbe giusto nella normalita' dei casi; la situazione denunziata coinvolge responsabilita', a tutti i livelli, degli Enti locali abruzzesi, i quali hanno omesso qualsiasi intervento per impedire che un simile misfatto si compisse ai danni di tanti ignari cittadini (e' bene sottolineare che, prima della voltura della fine del 1998, della vicenda nulla si sapeva, anche da parte del piu' diligente dei compratori che avesse a compulsare i pubblici registri); ad esempio, il comune di San Salvo era edotto della sentenza del 1953, sull'esistenza di usi civici sull'area in parola e sulla conseguente sua demanialita': tale consapevolezza tuttavia non ha costituito ostacolo al rilascio delle necessarie autorizzazioni ad edificare (va detto che, per l'attuale disciplina in materia di compravendite immobiliari, il notaio non puo' rogare l'atto se non gli vengono forniti gli estremi della concessione urbanistica); dalla situazione descritta discende che qualcuno, nemmeno particolarmente avveduto, potrebbe iniziare a sollecitare la promozione di giudizi risarcitori - per centinaia di milioni ciascuno - nei confronti del comune di San Salvo, per aver contribuito, con l'inerte esercizio dei suoi poteri in materia urbanistica, a determinare una situazione di apparente legittimita' dell'acquisto; e' facile profetizzare che il comune di San Salvo soccomberebbe finanziariamente - di fronte a tale sua enorme responsabilita'; peraltro, anche se la questione non ha formato oggetto di altrettanto adeguata indagine, sembra che la medesima situazione sia riscontrabile in un'ampia estensione di territorio, che va da Vasto (Chieti) sino a Termoli (Campobasso); la situazione che si e' venuta a verificare e' particolarmente delicata per quanti, ignari della vicenda, si sono resi acquirenti di una casa che non e', allo stato, in loro proprieta'; hanno pagato somme non esigue per gli acquisti, hanno stipulato i rogiti ed hanno provveduto alla rituale trascrizione; in sostanza, le case in parola appartengono al Demanio e sono occupate da proprietari "abusivi", che non corrispondono alcun canone: ogni altra considerazione sull'ingiustizia della vicenda appare superflua; la situazione e' a dir poco paradossale: coloro che risiedono in quelle case non ne sono proprietari; quelle abitazioni non si possono vendere (per effetto della voltura catastale, per quanto non automaticamente estensibile, nessun notaio rogherebbe un atto di vendita); in un'ipotesi limite, ma non del tutto peregrina, si potrebbe avere un effetto grottesco: il sedicente proprietario - privatosi, per inerzia, delle azioni possessorie - se agisse dopo l'anno dall'occupazione nei confronti dell'occupante, non avrebbe alcuna speranza di avere ragione con la residuale azione petitoria: non potrebbe dimostrare un diritto di proprieta' che non gli compete; perderebbe la causa e, soprattutto, l'abitazione che riteneva essere sua; a fronte della descritta situazione si impone, pertanto, l'adozione di ogni utile provvedimento amministrativo o normativo che determini la soluzione del problema denunziato, che coinvolge tanti cittadini che hanno ritenuto di acquistare una casa di villeggiatura, nella zona di cui trattasi, confidando: 1) negli enti locali che rilasciavano le concessioni; 2) nei notai che rogavano gli atti di acquisto; 3) nelle conservatorie che operavano le richieste trascrizioni; 4) negli uffici del Catasto che eseguivano, volta per volta, le necessarie volture.... fino a quando un funzionario decide di trascrivere una sentenza di dieci anni prima e precipita tutti nella disperazione piu' atroce: ospiti abusivi nella casa pagata profumatamente e dalla quale si potrebbe, ora, essere cacciati ad nutum; per le ragioni anzidette, la situazione prospettata si appalesa radicalmente differente da qualsiasi ipotesi di acquisto di immobili abusivi strictu sensu e, pertanto, meritevole di ben altra considerazione, in sede di determinazione delle necessarie ed auspicate soluzioni -: se al Governo risulti - ed in che termini - la situazione descritta in premessa; se e quali verifiche le rispettive strutture periferiche e centrali, nonche' gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano effettuato in merito alla situazione medesima; quali provvedimenti normativi e/o amministrativi intendano adottare al fine di consentire il definitivo e pieno trasferimento di proprieta' degli immobili sostanzialmente demaniali di cui trattasi in capo ai soggetti che, sulla scorta delle risultanze dei pubblici registri immobiliari, ne risultano formalmente intestatari. (3-04102)