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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04118 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19990727

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e per la solidarieta' sociale. - Per sapere - premesso che: il caso che di seguito si illustra, la vicenda di Luca De Martino, sottratto ad appena cinque anni all'affetto ed alle cure del padre per essere portato dalla madre, di origine australiana, definitivamente a Sidney, ha a dir poco dell'incredibile ed e' un esempio di come minori, figli di coppie di nazionalita' diversa, poiche' lo Stato non tutela i propri connazionali, si ritrovino orfani dell'affetto di uno dei genitori; l'8 aprile 1994 Liana Matilde Andretti, moglie di Nicola De Martino, abbandonava il tetto coniugale portando via con se' il figlio Luca; il 28 luglio 1994 De Martino depositava presso la Pretura di Roma una denuncia per sottrazione di persona ed appropriazione indebita (n. rif. 63490/94) che fu ignorata per ben tre anni nonostante ripetuti solleciti ed un esposto al consiglio superiore della magistratura; il 10 giugno 1994, De Martino, tramite l'avvocato Italo Gandolfi, scriveva ai legali australiani della moglie, lo studio Pelosi & Associates, per informarli che avrebbe iniziato gli opportuni atti giudiziari al fine di ottenere dalle autorita' competenti l'affidamento del minore e che in Italia esisteva un procedimento pendente di separazione e di affidamento depositati presso il tribunale di Roma in data 7 settembre 1994; con fax del 14 dicembre 1994 lo Studio Pelosi & Associates informava che il giorno 19 dicembre, e quindi cinque giorni dopo, si sarebbe svolta la causa di affidamento; il De Martino, non riusci' a presenziare alla causa perche' cinque giorni sono insufficienti per ottenere il visto sul passaporto, le ferie in ufficio e il posto in aereo in un periodo prossimo al Natale; ad avviso dell'interrogante e' assurdo che una causa di affidamento di minore sia comunicata con soli cinque giorni di anticipo ignorando i problemi che il De Martino avrebbe di sicuro incontrato, tant'e' che non ha potuto presenziare; il giorno 20 dello stesso mese, lo Studio Pelosi & Associates comunicava la decisione della Family Court (la Corte della famiglia australiana) con cui il bambino veniva affidato esclusivamente alla madre e non poteva lasciare l'Australia fino al diciottesimo anno di eta'; il padre poteva vederlo, ma ogni qualvolta si fosse recato in Australia, gli sarebbe stato sequestrato il passaporto; usufruendo del diritto di visita nel febbraio 1995 De Martino si recava in Australia per riabbracciare Luca e, nel trovarlo in uno stato psicofisico non buono, turbato altresi' dai racconti del bambino, giuro' di riportarlo in Italia; rientrato in Italia, il 27 aprile 1995, in base alla Convenzione dell'Aia alla quale l'Italia ha aderito e che sarebbe entrata in vigore il 1^ maggio 1995, De Martino consegnava alla dottoressa Greco e al dottor Simeoni dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile la documentazione per richiedere il rimpatrio del bambino in Italia; il l^ giugno 1995 il dottor Simeoni scriveva alla competente Autorita' australiana, ai sensi della Convenzione dell'Aia pregandola di accertare presso il giudice che aveva emesso il provvedimento di affidamento del minore alla madre se lo stesso fosse stato emesso nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, ritenendosi altrimenti non valido l'atto e quindi non suscettibile di avere efficacia nei confronti del padre; nel luglio 1995, dopo una seconda visita, De Martino riportava Luca con se' in Italia e avvertiva il dottor Simeoni di aver personalmente rimpatriato il figlio e chiedeva quali pratiche dovesse espletare al riguardo, ottenendo la risposta che era necessaria una dichiarazione da parte del suo legale; appena iniziata la scuola, alle isole Tremiti, dove De Martino era solito trascorrere le vacanze, giungeva una lettera del Servizio notificazioni atti giudiziari del Tribunale di Foggia contenente un avviso di comparizione per il signor Nicola all'udienza che si sarebbe svolta il 14 settembre presso il tribunale dei minori di Bari; non sono chiare ad avviso dell'interrogante le ragioni per le quali l'avviso di comparizione era notificato alle isole Tremiti, luogo soltanto di vacanza, anziche' a Roma, ove De Martino risiede; la causa si spostava percio' dal Tribunale dei Minori di Roma a quello di Bari; questo aveva a disposizione solo la relazione dei Servizi sociali internazionali trasmessa dal dottor Simeoni che descriveva l'abitazione di Luca in Australia come del tutto adeguata alle necessita' di abitazione, mentre risulta all'interrogante trattarsi di una casa vecchissima, con piccole stanze, sita nelle vicinanze dell'aeroporto di Sydney, con rumori insostenibili ed esalazioni nocive per un bambino; il Tribunale, non essendo in possesso dei documenti raccolti da De Martino, esaminava solo il profilo relativo alla titolarita' dell'affidamento da parte della Andretti e l'aver il De Martino riportato il figlio in Italia senza consenso: non era esaminato il modo in cui la Andretti aveva ottenuto l'affidamento - nodo essenziale di tutta la vicenda - e perche' De Martino avesse riportato il figlio in Italia; andrebbe chiarito ad avviso dell'interrogante se il dottor Simeoni potesse inviare la relazione del S.S.I. al tribunale di Bari e perche' non abbia inviato anche il fascicolo del De Martino e se egli potesse inviare documentazione inerente il procedimento, come in effetti fece il 13 settembre 1995 al procuratore legale della Andretti; il tribunale dei Minori di Bari ritenne non necessaria l'audizione di Luca, in quanto, non sarebbe stato opportuno tener conto di opinioni espresse da un bimbo di appena sei anni dopo solo due mesi di convivenza con il padre, decisione che appare infondata sul piano normativo in quanto sia dal Trattato di New York che dalla Convenzione dell'Aia si evince che e' presa in considerazione non gia' l'eta' del bambino, bensi' il suo grado di maturita'; non trova conferma l'affermazione - sempre del tribunale di Bari - della inopportunita' di ascoltare un bambino dopo solo due mesi di convivenza con il padre, sia perche' il periodo trascorso dal Luca con il padre e' stato di quattro mesi (luglio-ottobre 1995) e sia perche' il bambino sin dalla nascita, e fino a quando la madre non lo ha portato in Australia, e dunque ininterrottamente per cinque anni e tre mesi, ha vissuto con il padre; in altri paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni e' da tempo causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali, come nella Repubblica federale tedesca ove le Corti hanno disposto l'audizione di un minore di tre anni e mezzo ed annullata la decisione assunta dal giudice di l^ grado che non aveva disposto l'audizione di due bambini di due anni e mezzo e di quattro anni (OLG Bayern 20 maggio 1980, in Fam., R.Z., 1980, 1064; OLG Koln 14 maggio 1980, ibidem 1153); il tribunale di Bari ha decretato che la residenza abituale di Luca De Martino era in Australia, dando un'interpretazione riduttiva e formale del concetto di "residenza abituale", che deve intendersi non gia' come il luogo ove il minore abbia ricevuto le cure materiali, bensi' il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, ovvero la sede dei suoi legami affettivi e dei suoi veri interessi. Dal che si evince che il trasferimento del piccolo Luca in Australia, deciso unilateralmente dalla madre e senza il consenso dell'altro genitore, non fa venir meno il concetto di "dimora abituale" intesa come "residenza affettiva"; dopo il ritorno del piccolo Luca in Australia il 16 ottobre 1995 De Martino presentava ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale di Bari; tale ricorso, che per le lungaggini della giustizia italiana era vagliato solo dopo 14 mesi, e quindi inevitabilmente respinto, poiche' la Convenzione de l'Aia recita che 12 mesi sono un tempo sufficiente affinche' un bambino si ambienti in un altro luogo; dopo tali decisioni negative De Martino incontro' molti ostacoli per rivedere il figlio in Italia, anche perche' il tribunale civile di Roma, presso cui si svolgeva la causa di separazione, ha emesso ordini molto restrittivi nei suoi confronti; il 12 luglio 1996, con decisione del giudice Urban del tribunale di Roma, gli e' stata concessa la possibilita' di vedersi, sia in Australia che in Italia, sotto sorveglianza, con Luca, decisione poi modificata il 28 aprile 1997 nel senso di riconoscergli la facolta' di vedere Luca senza sorveglianza in Italia per un periodo di due settimane l'anno; l'8 agosto 1997 De Martino depositava alla procura della Repubblica presso il tribunale penale istanza di procedimento per omissione d'atti d'ufficio contro l'Ufficio centrale per la giustizia minorile e con fax del 29 agosto comunicava al magistrato addetto alle Autorita' per la giustizia minorile dottor Koverech, di averlo denunciato per il suo operato; dopo due giorni il dottor Koverech inviava due guardie penitenziarie all'abitazione di De Martino, per notificargli un atto per minacce contro pubblico ufficiale (nella fattispecie contro lo stesso dottor Koverech); il 10 settembre 1997 De Martino depositava presso la procura della Repubblica in Roma un'altra denuncia contro l'Autorita' centrale per aver avvalorato la tesi dell'Autorita' centrale australiana riguardo tempi e modi del diritto di visita e, dunque, violato le disposizioni della Convenzione de l'Aia. Sennonche' con fax del 23 settembre indirizzato al dottor Koverech, l'Autorita' centrale australiana comunicava che la signora Andretti non aveva alcuna intenzione di consentire il diritto di visita, per cui "qualunque prova documentale il signor De Martino desideri produrre a sostegno della sua richiesta per il "diritto di visita" dovra' essere presentata nella forma di un affidavit" e che in Australia "una richiesta per ottenere il "diritto di visita" non viene trattata con la stessa urgenza di una richiesta relativa ad una sottrazione di minore e conseguentemente la causa non sara' giudicata immediatamente"; il 20 gennaio 1998, De Martino inviava alla dottoressa Anna Maria Gregori, nuovo magistrato addetto alle Autorita' centrali, una richiesta ai sensi dell'articolo 7, lett. e) della Convenzione de l'Aia del 1980, ratificata in Italia con legge n. 64 del 1994, di informazioni circa la ratifica della suddetta Convenzione in Australia; il 17 marzo la dottoressa Gregori rispondeva di "aver provveduto a richiedere informazioni in merito alla legislazione australiana all'omologa Autorita' centrale, pur non rientrando tale incombenza tra i compiti istituzionali di questo ufficio"; a tutt'oggi il problema principale dell'intera vicenda e' quello del diritto di visita del De Martino a Luca, in quanto, da un lato, la Family Court di Sydney, nella sua pronuncia del 4 settembre 1995, pur attribuendo anche al padre la "co-guardianship" del figlio, nulla dice circa il suo diritto di visita al piccolo e, dall'altro, pende un ricorso della signora Andretti contro la decisione dell'Autorita' italiana competente (ordinanza del 28 aprile 1997) sui tempi e le modalita' delle viste del padre al figlio in Australia; al di la' di lettere e risposte farcite di convenevoli ("L'ufficio e' a disposizione", "Stiamo facendo il possibile per ...") le varie sedi competenti (ministero di grazia e giustizia, ministero degli affari esteri, autorita' centrale, consolato) non sono ancora state in grado di rassicurare De Martino sul fatto che non dovra' aspettare fino al compimento del 18^ anno di eta' del figlio prima di poterlo rivedere; le varie querele, esposti e denuncie presentate dal De Martino vogliono colpire l'inerzia e la negligenza di funzionari e burocrati che, con il loro comportamento poco solerte, sono stati di ostacolo e di intralcio, piuttosto che di aiuto, al De Martino, come se l'utilita' di documenti o atti non dipendesse anche dai tempi in cui il richiedente ne entra in possesso; resta comunque ancora da chiarire, ad avviso dell'interrogante, perche' il dottor Giarruso non abbia dato corso tempestivamente alla denuncia del 28 luglio 1994 e per quali motivi, considerato che cio' ha permesso alla signora Andretti di rientrare in Italia nell'ottobre 1995 per riprendersi il figlio, e tranquillamente anche di riuscire, nonostante una denuncia penale a suo carico, perche' dal 27 aprile 1995 - giorno in cui fu presentata all'Autorita' centrale una richiesta di rimpatrio di Luca che era in Australia - a tutto il dicembre 1996 De Martino non abbia ricevuto comunicazione alcuna da parte del dottor Simeoni e se il magistrato Koverech ora addetto alle Autorita' centrali abbia a ragione rifiutato per due volte la richiesta di avere copia degli atti concernenti quel periodo -: se sia coerente con gli accordi internazionali in materia che la Family Court, ignorando le leggi internazionali per le quali non puo' essere aperto un processo in uno Stato estero quando un altro Stato lo abbia gia' aperto per lo stesso motivo, abbia affidato il bambino alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo gia' pendente da mesi; se consti che la relazione dei Servizi sociali internazionali corrisponda a realta' sia stata redatta secondo criteri oggettivi e conformi alla legge; se la Convenzione de l'Aia del 1980 dovesse essere applicata, contrariamente a quanto sostenuto dai legali australiani, nella vicenda in oggetto e, come sia stato possibile, altrimenti, che il magistrato dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile dottor Simeoni, abbia scritto al corrispondente ufficio australiano, il 1^ giugno 1995, avanzando richiesta ai sensi della Convenzione stessa e se, inoltre, le Convenzioni esecutive nel nostro Paese, obblighino i Tribunali dei minori, in specie quello di Bari, ad audire il minore coinvolto; se non intenda promuovere azioni ispettive per accertare l'andamento dei fatti esposti, il corretto comportamento dei magistrati indicati nelle premesse, la regolarita' delle procedure adottate con particolare riferimento sia alla validita' delle motivazioni che hanno indotto il Tribunale dei minori di Bari ad omettere l'audizione del minore Luca De Martino, sia al mancato inoltro al tribunale dei minori di Bari, da parte del consigliere Simeoni, del fascicolo relativo al signor De Martino; se non ritenga urgente ed indispensabile adottare i necessari provvedimenti affinche' venga chiarito l'esatto significato e l'ambito di applicazione di tutta la normativa vigente in materia di sottrazione internazionale di minori; se non ritenga opportuno fornire dettagliate informazioni circa il numero di bambini, figli di coppie binazionali, trasferiti all'estero da uno dei genitori contro la volonta' dell'altro che fanno ritorno in Italia. (3-04118)

 
Cronologia
giovedì 22 luglio
  • Politica, cultura e società
    Il numero degli abbonati a servizi di telefonia mobile supera in Italia quello della rete fissa.

martedì 27 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di modificazione degli articoli 126, 126-bis, 126-ter e 127-ter del Regolamento, riguardanti la Commissione politiche dell'Unione europea, l'esame del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea (Doc. II, n. 42).

martedì 17 agosto
  • Politica, cultura e società
    Dalla fusione fra Banca Intesa e Comit nasce la più grande banca italiana.