Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01945 presentata da BERLUSCONI SILVIO (FORZA ITALIA) in data 19990921

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: la legge 3 novembre 1988, n. 498 ha ratificato e dato esecuzione alla "Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti", firmata a New York il 10 dicembre 1984; l'articolo 1 di tale Convenzione definisce torture "qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona, informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o e' sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale o su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito"; l'articolo 3 della suddetta legge di ratifica punisce il cittadino italiano che commette all'estero un fatto qualificato tortura ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione; lo straniero che commette torture all'estero in danno di un cittadino italiano; lo straniero che commette tortura all'estero, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione; non e' stata ancor introdotta nel nostro ordinamento l'autonoma ed espressa ipotesi delittuosa del reato di "tortura", definita in conformita' al fondamento, alle finalita' e alla tipologia di cui alla Convenzione anzidetta; severe critiche nei confronti dell'Italia sono state mosse anche nell'ultimo rapporto del Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni unite, a causa di tale mancata previsione; rilievi altrettanto gravi sono esposti nella relazione presentata dalla Federazione internazionale dei diritti dell'uomo, Lega italiana, a proposito di tale omissione; lo Stato e' impegnato dall'articolo 4 della Convenzione a considerare reato tutti gli atti di tortura sopra descritti; la Federazione internazionale dei diritti dell'uomo, Lega italiana, ha denunciato "la resistenza di alcuni settori della magistratura a questa innovazione con il pretesto che tanto in Italia non si tortura nessuno, mentre l'introduzione del reato di tortura comporta l'accettazione di tutte le fattispecie previste dalla Convenzione, per esempio la carcerazione preventiva al fine di estorcere confessioni"; alcuni progetti di legge giacciono in Parlamento per introdurre il reato di tortura; il rapporto del Comitato per i diritti umani dell'ONU ha giudicato inaccettabili le giustificazioni che sarebbero state fornite a riguardo dall'Italia -: quale sia la posizione ufficiale del Governo su tale inqualificabile inadempimento; quali decisioni il Governo, in conformita' dell'articolo 10 della Costituzione, intenda adottare per adempiere con urgenza gli obblighi internazionali assunti in una materia cosi' intimamente connessa al rispetto dei diritti inviolabili della persona, garantiti dall'articolo 2 della Costituzione stessa, ed alla civilta' umana e giuridica. (2-01945)