Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06738 presentata da LAVAGNINI ROBERTO LUIGI (FORZA ITALIA) in data 19990927
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: l'articolo 4 della legge 08.08.1985 n. 443 (legge quadro sull'Artigianato) prevede al comma 1 lettera d) "per l'impresa trasporto: un massimo di 8 dipendenti" e al comma 2 punto 1) "non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti in qualifica ai sensi della legge 19.01.1955 n. 25 e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana"; l'articolo 21 della legge 28.02.1987 n. 56 prevede che "i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da Leggi e contratti collettivi di lavoro .... fermo restando per il settore artigianato quanto disposto dall'articolo 4 della legge 08.08.1985 n. 443"; parte prima comma 3 lett. d della circolare Inps n. 229 del 29.09.1987 prevede per le imprese di trasporto che "non e' previsto in tale settore l'impiego di apprendisti; non puo' essere pertanto considerata artigiana l'impresa di trasporti presso la quale lavorino apprendisti qualunque sia il numero degli stessi..."; l'articolo 5 del C.C.N.L. decorrenza 01.07 1991 al 30.12.1991, poi rinnovato fino al 31.12.98, delle Imprese artigiane di trasporti merci prevede espressamente l'impiego di apprendisti per la mansione di tecnici, meccanici, motoristi, e impiegati privi di titolo professionale; l'articolo 16 della legge 196 del 24.06.1997 ha specificato che "in tutti i settori di attivita'" possono essere assunti con contratti di apprendistato i giovani di eta' compresa tra i 16 e 24 anni; se l'impresa iscritta all'albo delle imprese artigiane con oggetto l'autotrasporto di merci e deposito merci avrebbe potuto nel periodo 1993-1995, assumere apprendisti nelle mansioni previste. (5-06738)