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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/26144 presentata da RUGGERI RUGGERO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19991014

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: le "provvidenze economiche" in favore delle vittime del nazismo hanno inizio in Italia nel 1961, sedici anni dopo il rientro dei deportati e internati dalla Germania, quando tra il nostro Governo e quello della Repubblica federale tedesca fu stipulato un accordo per porre a disposizione degli italiani perseguitati dai nazisti per ragioni di razza, fede o ideologia, a titolo o di indennizzo globale, la somma di 40 milioni di marchi pari, all'epoca, a lire 6.250.440.000; i legislatori italiani provvidero a rendere l'accordo esecutivo nel febbraio 1963 e solo nell'ottobre successivo - con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 - furono stabiliti i criteri e le modalita' da osservare per la corresponsione dell'indennizzo; gli elenchi dei beneficiari, 4923 deportati superstiti e 9393 famiglie di deportati deceduti, furono pubblicati sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 130 del 25 maggio 1968; da una attenta analisi di detti elenchi risulta che essi furono nella stragrande maggioranza ebrei e civili e solo una sparuta minoranza fu rappresentata da internati militari superstiti o deceduti; tra le localita' di detenzione appaiono non solo quelle sedi dei tristemente famosi campi K Z e loro dipendenze, ma anche alcune centinaia di localita' non menzionate in alcun elenco ufficiale dell'epoca, quali sedi di campi nazionalsocialisti; dopo altri dodici anni, nel 1980, con la legge n. 791 del 18 novembre furono disposte nuove provvidenze in favore dei cittadini italiani deportati o internati in Germania, con espresso riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2043 del 1963; da questa data ad oggi l'iter burocratico e giudiziario per l'espletamento di istruttorie e accertamenti e' tuttora in corso tra rigetti, appelli e contrappelli; ai superstiti dei 13.000 indennizzati del 1968 vennero elargiti automaticamente i benefici della nuova legge. Ma agli altri, coloro che pure avendone diritto non fecero la domanda, resta l'arduo compito di provare - dopo circa quaranta anni - l'avvenuta deportazione per motivi resistenziali nei campi nazionalsocialisti finalizzati allo sterminio; cosa non facile per il difficile o impossibile reperimento di documentazione ufficiale, atta a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti; per gli internati militari italiani, adibiti in maggioranza al lavoro obbligatorio, in quanto soldati e sottufficiali, sara' molto difficile provare l'avvenuto trasferimento "nei campi nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della Gestapo o delle SS e destinati ai fini di sterminio" (articolo 1 legge n. 791 del 1980 e articolo 6 legge n. 656 del 1986), a seguito di "atto di resistenza o ritenuto tale per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca" .articolo 1 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica n. 2043.; quindi l'applicazione pratica di dette leggi ha dato luogo a numerose ed annose vertenze, cui le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti hanno tentato finora di porre la parola fine con le loro sentenze, compito non facile per i giudici della Corte, causa la disparita' delle situazioni, la lamentata penuria di documenti ufficiali e la necessita' di avvalersi di atti notori e testimonianze non sempre concordi; il recente intervento della Corte a sezioni unite - sentenza n. 6/1998 - e' servito a porre in maniera definitiva i presupposti necessari e concorrenti "per la qualificazione di campi di sterminio", che finora si e' configurata come il maggiore ostacolo nelle vertenze giudicate sovente nei modi piu' diversi; interessante sentenza, che pero' nulla ha cambiato per il contenzioso in atto. Non ha snellito gli accertamenti giudiziari, ne ha modificato o reso piu' semplice l'onere della prova agli ottantenni ricorrenti in attesa di giudizio dopo 18 anni di pastoie burocratiche. Colpa - forse - anche del polverone sollevato da giornali e tv con scarsa professionalita' e serieta' con la terrificante immagine di uno Stato votato al fallimento, a causa della elargizione della pensione di guerra a tutti i 600.000 ex internati; dei 600.000 internati solo poche centinaia hanno avuto la sfortuna di soggiornare in quei piccoli luoghi penali, gestiti direttamente o indirettamente da SS o Gestapo e dipendenti quali campi secondari dai ben noti campi principali, di cui seguivano sorti e finalita'. E di queste poche centinaia, solo alcune decine di internati militari italiani sono in grado di documentare la deportazione e suoi motivi resistenziali: certo i tedeschi non rilasciavano certificazioni delle loro malefatte, ne' "etichettavano" i campi di punizione o di rieducazione al lavoro nel modo voluto dalle nostre leggi, ne' rendevano note le finalita' di sfruttamento e sterminio con disposizioni scritte; inoltre, con la recente istituzione della sezione di appello contro le sentenze della stessa Corte, alcune vertenze, conclusesi con giudizi favorevoli ai ricorrenti, sono state appellate dal ministero del tesoro innanzi alla sezione prima giurisdizionale centrale della Corte dei conti di Roma per presunte violazioni di legge. In tale sede, pero', finora le opposte eccezioni sono state respinte e confermate, invece, le sentenze di primo grado con pronuncia finalmente definitiva a tutti gli effetti. Naturalmente questi appelli hanno il solo scopo di dilazionare all'infinito la corresponsione delle concesse pensioni nella certezza che prima o poi il decesso dell'interessato porra' fine all'iter giudiziario e burocratico instaurato da decenni; agli internati militari italiani che vorranno comunque tentare di fare emergere la loro dolorosa verita' non resta che - quale unica arma di difesa - comprovarla, in assenza di documentazione ufficiale, con atti notori o testimonianze concordi come prescrive l'articolo 4 della legge n. 791 del 1980. Purtroppo la decennale rimozione che ha afflitto gli internati, la scarsa letteratura relativa all'internamento, la difficile divulgazione della memorialista e la penuria di ricercatori e storici, interessati ai complessi problemi della prigionia, hanno pesato e pesano non poco sull'opinione pubblica e sugli stessi interessati, costretti a far valere i loro diritti tra il generale disinteresse; il Governo italiano non ha fino a questo momento attivato alcun ufficio che sia in grado di rispondere alle legittime domande e richieste del pubblico; ne' e' stata creata una commissione, come e' invece giustamente gia' avvenuto per i risarcimenti agli ebrei italiani che furono vittime delle persecuzioni; i cittadini interessati al risarcimento, internati militari e civili, si contano in Italia a migliaia, non sanno a chi rivolgersi poiche' purtroppo il Governo italiano tarda a designare un interlocutore; infine, lo Stato non deve dimenticare l'incalcolabile sacrificio degli ex internati militari -: quali misure intenda prendere con urgenza il Governo, per sanare finalmente una palese ingiustizia nei confronti dei tanti ex internati militari italiani che si sono sacrificati ed hanno contribuito con i loro cuori e le loro sofferenze, durante l'ultima guerra mondiale, a scrivere col sangue la nostra Costituzione. (4-26144)

 
Cronologia
sabato 2 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Al congresso straordinario di Rimini, Pierluigi Castagnetti è eletto segretario dei popolari.

venerdì 15 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Tampere, in Finlandia, si svolge una riunione straordinaria del Consiglio Europeo, sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione Europea. Il Consiglio Europeo approva anche la composizione e il metodo di lavoro di un organo preposto alla elaborazione di un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.