Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06884 presentata da LAVAGNINI ROBERTO LUIGI (FORZA ITALIA) in data 19991020
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: visti il decreto ministeriale 20 gennaio 1990; la legge 405 del 20 dicembre 1990 articolo 4, comma 4, il decreto ministeriale 30 novembre 1991, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 17, comma 7, lettera a), il decreto-legge 23 novembre 1993, n. 16 convertito in legge n. 75 il 24 marzo 1993 articolo 2, il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 convertito in legge n. 596 il 28 ottobre 1994 articolo 6; l'interrogante osserva che e' stata concessa ai comuni che ritengano eccessive le rendite catastali attribuite in relazione alle diverse categorie e classi di beni immobili, la possibilita' di ricorrere sia alle Commissioni censuarie provinciali che alla Commissione censuaria centrale (legge 75 del 1993 articolo 2); la revisione, su proposte di ricorsi da parte dei comuni, ha consentito diverse variazioni come da decreto legislativo e leggi tra il 28 dicembre 1993 ed il 28 ottobre 1994; l'amministrazione, con un complesso iter legislativo, ha riconosciuto erronea la determinazione di tariffe e rendite al 1^ gennaio 1992 e cio' porta l'interrogante a ritenere che siano applicabili le nuove tariffe e rendite di trasferimenti successivi alla loro entrata in vigore ai fini delle imposte di registro, successione ed Invim; la circolare n. 3 del 18 gennaio 1993 del dipartimento delle entrate ha imposto che per i trasferimenti e successioni dopo il 13 dicembre 1992 e fino al 1^ gennaio 2003 ai fini dell'applicazione dell'Invim vengano applicate le rendite e le tariffe stabilite al 31 dicembre 1992 -: se ritenga sia giustificabile che l'amministrazione dopo avere riconosciuta errata la rendita di beni immobili, continui a tassare (per 10 anni) un incremento di valore inesistente in contrasto con ogni principio di equita' e capacita' contributiva e se intenda correggere le disposizioni della circolare n. 3 del 18 gennaio 1993. (5-06884)