Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02012 presentata da BOATO MARCO (MISTO) in data 19991020
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: il quotidiano Il Sole-24 Ore del 13 ottobre 1999 ha riportato un brano di una intervista del Presidente del Consiglio dei ministri Massimo D'Alema a 'Radio 24' nel quale lo stesso si esprimeva dicendo: 'Sulle opere di grande interesse pubblico non e' possibile avere sentenze sospensive a tempo indefinito che recano danno al Paese: bisogna prevedere tempi rapidi per un giudizio di merito'; in altra parte dello stesso giornale si poteva leggere: 'il Governo sta esaminando un disegno di legge, che potrebbe andare all'esame del Consiglio dei ministri in una delle prossime riunioni, sulla semplificazione delle procedure per l'edilizia e gli appalti pubblici', ed ancora: 'Tra le novita' potrebbe esserci proprio la norma che elimina i tempi morti legati alle sospensive dei Tar. Una delle ipotesi a lungo studiate e' quella di sostituire - in caso di aggiudicazione illegittima - la revoca dell'appalto con una penale che andrebbe versata dall'amministrazione appaltante e dall'impresa aggiudicatrice all'impresa ingiustamente esclusa'; nella materia degli appalti delle opere pubbliche il problema dei 'tempi morti' e' stato gia' affrontato e risolto dal Parlamento con l'approvazione della legge n. 135 del 1997, di conversione del disegno di legge n. 67 del 19 marzo 1995, ove, all'articolo 19, e' stata introdotta la definizione d'ufficio del giudizio nel merito, da parte del giudice di primo e secondo grado, con motivazione in forma abbreviata, sono stati inoltre ridotti tutti i termini processuali alla meta' ed e' stato stabilito che il dispositivo della sentenza debba essere pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, con deposito in cancelleria; la stessa norma, stabilisce, nel caso di accoglimento della sospensiva, che l'udienza di merito della causa debba essere celebrata entro i 60 giorni successivi; ai sensi dell'articolo 31-bis della legge n. 109 del 1994, e' consentito ai controinteressati e all'amministrazione resistente di chiedere la decisione nel merito della questione sottoposta all'esame del giudice amministrativo, con il conseguente obbligo di fissare la data di discussione della causa entro novanta giorni dal deposito dell'istanza; gia' con la normativa attualmente in vigore, qualora l'istanza di discussione della causa nel merito venisse proposta nella Camera di consiglio fissata per la discussione dell'ordinanza cautelare d'urgenza, il Presidente del collegio dovrebbe fissare l'udienza entro i successivi 60 giorni; in ogni caso, le parti del giudizio gia' oggi possono chiedere una forma abbreviata di definizione del ricorso; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 249 del 16 luglio 1999 ha respinto l'eccezione di incostituzionalita' dell'articolo 31-bis della legge n. 109 del 1994, ribadendo quanto posto in luce da tempo, vale a dire che il procedimento cautelare riveste un carattere essenziale compenetrato con il processo di merito e stabilendo, di conseguenza, l'illegittimita' di qualunque limite al potere cautelare che trova un corrispondente riconoscimento anche nella Direttiva comunitaria ricorsi n. 665 del 1989, espressamente richiamata, ove all'articolo 2 viene fatto carico agli Stati membri di garantire l'esperibilita' di azioni urgenti e cautelari a difesa degli interessi dei singoli -: se il Governo non ritenga che le ragioni di celerita' invocate non abbiano gia' trovato risposta nelle leggi suindicate; se, a prescindere dall'obbligo della tutela cautelare, il Governo non ritenga necessario tenere in considerazione il fatto che la penale in favore dell'impresa, che risultasse aggiudicataria a seguito di vincita del ricorso giurisdizionale, darebbe luogo inevitabilmente ad un costo aggiuntivo per la collettivita' e aumenterebbe la preoccupazione di sbagliare nei funzionari piu' onesti e rigorosi, accrescendo inoltre il tasso di spregiudicatezza e arbitrarieta' in altri meno scrupolosi. (2-02012)