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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02014 presentata da BOATO MARCO (MISTO) in data 19991020

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: il Consiglio di Stato, nel ruolo di giudice di appello e di ultima istanza, esamina le questioni affrontate in primo grado dai TAR, mentre dirime altre questioni attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, che costituisce il portato storico delle istanze in forma di placet rivolte al sovrano nelle monarchie assolute; il ricorso straordinario al Capo dello Stato e' un rimedio alternativo a quello giurisdizionale, che viene definito 'giustiziale' ma che ha natura amministrativa e inizia con una istanza della parte e si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro competente, con un contenuto conforme al parere espresso dal Consiglio di Stato, parere, che e' obbligatorio ma non vincolante in quanto puo' essere disatteso dal Consiglio dei Ministri previa deliberazione motivata; detto ricorso straordinario permane nell'ordinamento come un rimedio generale, esperibile nel termine di 120 giorni, circondato da regole che non assicurano le piu' elementari esigenze di trasparenza rispetto ad un'attivita' che ha effetti pari a quella giurisdizionale (non si conoscono, infatti, i nomi dei componenti la commissione ma solo quello del Presidente, e non si puo' valutare, pertanto, un qualunque profilo di incompatibilita'), che si pone in assoluta controtendenza rispetto alla volonta' di dare accelerazione al processo amministrativo per il quale si vogliono dimezzare, in alcune materie, i termini processuali, salvo poi consentire, per quelle stesse materie, il rimedio in esame (conferma tale tendenza, oltre al decreto-legge cosiddetto 'salvacantieri' del 1997 sugli appalti per le opere pubbliche, l'atto Camera 5956, contenente numerose norme 'acceleratorie'); utilizzando il ricorso straordinario, anziche' quello in via giurisdizionale, nove consiglieri di Stato di concorso hanno chiesto di essere allineati ai colleghi con maggiore retribuzione e minore anzianita' di un solo giorno nel Consiglio di Stato, provenienti dai Tribunali amministrativi regionali o nominati dal Governo, dotati sempre di una cospicua anzianita' (anagrafica e di lavoro); la norma richiamata ed applicata in via analogica, e' l'articolo 4, comma 9, della legge 6 agosto 1984, n. 425, riguardante il personale della magistratura ordinaria passato alla Corte di Cassazione a seguito di concorso interno (articolo 2, legge 4 gennaio 1963, n. 1), norma da ritenere implicitamente abrogata con il venir meno di quel concorso di accesso alla Corte di cassazione; il ragionamento seguito dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, che ha formulato il parere, e' di ritenere che, in mancanza di un'espressa abrogazione di tale norma, alla stregua di quanto avvenuto per le disposizioni utilizzate per l'allineamento stipendiale di tutto il restante personale pubblico (definito dalla stessa commissione 'allineamento stipendiale atipico' pur riguardando il 95 per cento del personale pubblico), soltanto l'allineamento previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 425 del 1984 possa ritenersi in vigore in quanto non espressamente eliminato; nessuna considerazione e' stato accordata alla circostanza, fatta presente anche dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri il 28 marzo 1997, che la disposizione riferita riguarda il personale della magistratura ordinaria e non quello di una magistratura speciale, nominato in Corte di cassazione a seguito di un concorso interno e non esterno come quello per l'accesso al Consiglio di Stato, norma che non ha trovato piu' applicazione a causa del venir meno di quel concorso, tanto da essere stata definita quiescente dallo stesso consesso del Consiglio di Stato, che ha espresso il parere positivo; in merito all'allineamento o galleggiamento stipendiale, cioe' all'attribuzione irreversibile, a ciascun funzionario, del trattamento economico spettante al piu' favorito fra i colleghi con pari o inferiore anzianita' nella qualifica, va ricordato che esso e' stato soppresso dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; l'abrogazione del principio in questione ha riguardato tutto il pubblico impiego, con effetto addirittura retroattivo, ed e' stato riconosciuto conforme ai principi alla nostra Costituzione dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 14-26 gennaio 1994; sia i giudici amministrativi di primo grado dei TAR (con qualche eccezione) ma soprattutto quelli di secondo grado - il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - hanno costantemente affermato che il principio dell'allineamento stipendiale doveva ritenersi eliminato dal nostro ordinamento; l'unica deroga a tale regola e', pertanto, quella che ha trovato accoglimento con il ricorso straordinario presentato dai consiglieri di Stato di concorso e solo per questi ultimi, il Consiglio di Stato ha ritenuto tale principio ancora in vita, con il risultato di riconoscere ai soli giovani del Consiglio di Stato, a mezzo del ricorso straordinario al Capo dello Stato (una via di mezzo tra un atto giudiziario e amministrativo) cio' che e' stato negato, in via giurisdizionale a tutti gli altri (compresi i magistrati); l'allineamento o galleggiamento stipendiale di tali giovani vincitori di concorso (con un'eta' pari a 28-30 anni e una retrodatazione fittizia all'atto della nomina che consente loro arrivare ad un'eta' di ingresso pari a 27 anni) avverra' comunque a carico di consiglieri di Tribunale amministrativo che approdano al Consiglio di Stato dopo venti anni di magistratura di primo grado, hanno un'eta' che si aggira attorno ai 50 anni e, quel che piu' conta, una qualifica (consigliere di Tribunale amministrativo regionale), equiparata alla qualifica di consigliere di Corte di cassazione, alla pari di quella di Consigliere di Stato e, pertanto, si pretende l'allineamento a chi ha la stessa qualifica con una retribuzione superiore maturata esclusivamente a causa della maggiore anzianita'; l'interpretazione in questione rimarca l'irraggiungibilita' della posizione del consigliere di Stato di concorso da parte di quella di ogni altro magistrato, non solo di Tribunale amministrativo, ma anche contabile e di Corte di cassazione; per questi ultimi va sottolineato che, attualmente, il concorso pubblico reintrodotto non e' riservato a giovani trentenni, ma a soggetti con una piu' solida esperienza professionale per i quali, all'atto dell'ingresso alla Corte di cassazione non e' previsto alcun allineamento stipendiale (manca, cioe', una norma simile all'articolo 4, comma 9, della legge n. 425 del 1985); il tentativo di riconoscere l'allineamento stipendiale ai consiglieri di Stato giovani e' stato fatto dal Governo attuale anche mediante un emendamento all'atto Senato 2934 (oggi atto Camera 5956) in occasione dell'esame del testo da parte del Senato e solo la ferma protesta dell'Anma, ma soprattutto la palese illegittimita' della disposizione proposta, hanno comportato il ritiro dell'emendamento in questione, appena nell'aprile scorso; solo pochi giorni fa si sono cercate risorse mediante una limatura delle pensioni 'd'oro' dei magistrati (il famoso contributo del 2 per cento per le pensioni superiori ad un certo importo), mentre contemporaneamente se ne cercavano altre per fornire la copertura ad un cospicuo incremento stipendiale di 9 consiglieri di Stato (e poi successivamente di tutti gli altri); solo un anno fa il Governo Prodi si era rifiutato di fare seguito al ricorso straordinario in questione, mediante la restituzione del parere del Consiglio di Stato al medesimo Consiglio di Stato perche' lo rivedesse -: per quale motivo il Governo attuale abbia mutato la linea assunta dal precedente governo Prodi, suffragata da pareri, quale quello del segretariato generale del dipartimento degli Affari generali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fondati su una normativa ormai unanimemente interpretata; se il nuovo atteggiamento del Governo preluda a iniziative legislative di piu' ampia applicazione, che confliggerebbero con una politica di rigore e di equita' alla quale il Governo dichiara di ispirarsi; se il Governo non intenda invece recedere dall'atteggiamento assunto, eliminando una incongruita' onerosa che appare inoltre fortemente lesiva di criteri di equita' e di giustizia. (2-02014)

 
Cronologia
martedì 19 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera delibera l'istituzione di una commissione monocamerale d'inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis. La commissione presenterà la relazione conclusiva l'8 febbraio 2001 (Doc XXII-bis, n.1).

martedì 26 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Al processo All Iberian 1 presso la Corte d'Appello di Milano per illecito finanziamento dei partiti, cadono in prescrizione le condanne di Craxi e Berlusconi.