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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00808 presentata da LAVAGNINI ROBERTO LUIGI (FORZA ITALIA) in data 19991020

La IV Commissione considerato che: con la legge n. 212 del 10 maggio 1983 articolo 58, furono istituiti i seguenti ruoli degli Ufficiali in servizio permanente e delle categorie in congedo: Ruolo tecnico operativo Arma dei Carabinieri; Ruolo tecnico amministrativo - Altre armi dei corpi dell'Esercito Italiano; Ruolo specialisti - Marina militare ed Aeronautica militare; Ruolo tecnico operativo - Guardia di Finanza; l'ammissione nei detti ruoli avviene mediante concorso per i titoli ed esami e possono partecipare i Marescialli maggiori o gradi corrispondenti senza limiti di eta' e con qualifica non inferiore a 'Superiore alla media'; l'articolo 58 regola l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli istituiti dall'articolo 53, avanzamento a percentuale sul numero totale senza stabilirne il periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, risultando cosi' molto differenziato fra le 'armi e corpi; purtroppo i piu' penalizzati sono risultati gli ufficiali dell'Aeronautica militare, visto il bassissimo numero di vincitori dei concorsi (30 per cento circa dei posti messi a concorso e scesi al 20 per cento negli ultimi anni); ne consegue che vincitori di concorsi banditi nello stesso anno rivestano gradi diversi secondo l'arma od il corpo a cui appartengono; con il decreto legislativo n. 490 del 30 dicembre 1997 'Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali a norma dell'articolo 1, comma 97 della legge 23 dicembre 1996 n. 662' sono stati stabiliti i periodi massimi di permanenza nel grado rivestito e la relativa procedura per l'avanzamento; pertanto, anche se dal 1^ gennaio 1998 l'avanzamento e le procedure saranno unificati per tutte le armi o corpi, non cancellano tutte le precedenti storture; lo stesso decreto legislativo n. 490/97 al Capo II norme finali articolo 65 (Disposizioni varie) punto 2, alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990 n. 231 prima delle parole 'ai Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti' sono inserite le seguenti 'ai maggiori ed' legge n. 231/90 'Omogeneizzazione stipendiale al grado di Colonnello); quanto sopra se migliorativo per tanti Ufficiali dei ruoli tecnici ha ulteriormente punito uno sparuto numero (32 per l'Aeronautica militare); infatti se alcuni riusciranno ad indossare i gradi di maggiore, non avendo 15 anni dalla nomina a Tenente, saranno comunque esclusi dai benefici della omogeneizzazione stipendiale, contrariamente al precedente comma 2 della stessa legge, dove la rideterminazione stipendiale riguarda 'Gli Ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi che al compimento del 19^ e 29^ anno di servizio militare comunque prestato rivestano i gradi di Tenente, Capitano, Maggiore e Tenente Colonnello; quindi il comma 2 riconosce importante il servizio comunque prestato mentre il comma 3 impone anni 15 dalla nomina a Tenente; anche il decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1996 n. 360 - aspetti retributivi per il personale non dirigente delle FF.AA. - all'articolo 5, comma 2 cita 'Ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi' senza alcuna limitazione di anni dalla nomina a Tenente ma tenendo conto degli anni effettivi di servizio; il decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 da' ancora maggior valore al servizio effettivo prestato concedendo il collocamento in ausiliaria anche a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, impegna il Governo: a che siano comunque inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di Maggiore i Capitani che abbiano maturato complessivamente 12 anni di anzianita' di servizio dalla nomina a Tenente; ai Maggiori, Tenenti Colonnelli a gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito, per almeno 15 anni dalla nomina a Tenente o che abbiano non meno di 40 anni di servizio effettivo sia attribuito lo stipendio di Colonnello, affinche' a tutti gli Ufficiali dei ruoli tecnici siano riconosciuti 40 anni di dedizione e fedelta' alle FF.AA. ed alle istituzioni, cio' sarebbe un disincentivo alle richieste di collocamento in congedo, categoria dell'ausiliaria ai sensi del citato decreto legislativo n. 165/1997 e non produrrebbe alcun aggravio di spese. (7-00808)

 
Cronologia
martedì 19 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera delibera l'istituzione di una commissione monocamerale d'inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis. La commissione presenterà la relazione conclusiva l'8 febbraio 2001 (Doc XXII-bis, n.1).

martedì 26 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Al processo All Iberian 1 presso la Corte d'Appello di Milano per illecito finanziamento dei partiti, cadono in prescrizione le condanne di Craxi e Berlusconi.