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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02016 presentata da LO PRESTI ANTONINO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19991021

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: il quotidiano Il Sole 24 Ore del 13 ottobre 1999 pubblicava un articolo nel quale riferiva di un'intervista rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri a "Radio 24" e nella quale quest'ultimo avrebbe affermato che "sulle opere di grande interesse pubblico non e' possibile avere sentenze sospensive a tempo indefinito che recano danno al Paese: bisogna prevedere tempi rapidi per un giudizio di merito. Il Governo sta esaminando un disegno di legge che potrebbe andare all'esame del Consiglio dei Ministri nelle prossime riunioni, sulla semplificazione delle procedure per l'edilizia e gli appalti pubblici"; ed ancora che "... tra le novita' potrebbe esserci proprio una norma che elimina i tempi morti legati alle sospensive dei Tar. Una delle ipotesi a lungo studiate e' quella di sostituire, in caso di aggiudicazione illegittima, la revoca dell'appalto con una penale che andrebbe versata dall'amministrazione appaltante e dall'impresa aggiudicataria all'impresa ingiustamente esclusa"; in realta' le ragioni di celerita' invocate dal Presidente del Consiglio dei ministri hanno gia' trovato risposta nel sistema, con provvedimenti legislativi di recente varati dal Parlamento che hanno affrontato e risolto, nella materia degli appalti delle opere pubbliche, il problema dei "tempi morti", ed in particolare con le innovazioni nel procedimento giurisdizionale in materia di appalti sancite dall'articolo 19 della legge n. 135 del 1997, di conversione del decreto-legge 19 marzo 1995, n. 67: 1) la definizione d'ufficio del giudizio nel merito, da parte del giudice di I e II grado, con motivazione in forma abbreviata; 2) ridotti alla meta' tutti i termini processuali; 3) e' stato stabilito che il dispositivo della sentenza deve essere pubblicato entro 7 giorni dalla data dell'udienza, con deposito in cancelleria; 4) la celebrazione dell'udienza di merito entro i 60 giorni successivi dall'accoglimento della sospensiva; la normativa vigente - con la legge n. 109 del 1994 (articolo 31-bis) - consente inoltre ai controinteressati ed all'amministrazione resistente di chiedere la decisione nel merito della questione sottoposta all'esame del giudice amministrativo, con il conseguente obbligo per quest'ultimo di fissare la data di discussione della causa entro novanta giorni dal deposito dell'istanza ed, ancora, che la normativa che regola la materia prevede che, nel caso in cui l'istanza di discussione della causa nel merito sia proposta nella Camera di Consiglio fissata per la discussione dell'ordinanza cautelare d'urgenza, il Presidente del collegio deve fissare l'udienza entro i successivi 60 giorni -: se quanto riportato dal predetto quotidiano rispecchi fedelmente il pensiero del Presidente del Consiglio dei ministri; se non ritenga che la proposta di soppressione della tutela cautelare riportata dal quotidiano Il Sole 24 Ore sia ultronea rispetto alla normativa esistente riportata in premessa e sia in ogni caso confliggente con i principi costituzionali che tutelano il carattere essenziale del procedimento cautelare in quanto compenetrato con il processo di merito, di recente ribaditi dalla decisione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 249 del 16 luglio 1996 e dalla Direttiva comunitaria ricorsi n. 665 del 1989, espressamente richiamata dalla Corte costituzionale, ove all'articolo 2 e' fatto carico agli Stati membri di garantire l'esperibilita' di azioni urgenti e cautelari a difesa degli interessi dei singoli; se non ritenga, infine, che la introduzione di una penale in favore dell'impresa illegittimamente esclusa ed a carico dell'amministrazione e dell'impresa aggiudicataria dell'appalto con procedura illegittima, sia contraria ai principi di diritto che il nostro ordinamento pone a tutela della legalita' e della trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, e possa, per converso, legittimare intese scellerate tra soggetti privati e pubblici amministratori che incentivino il ricorso doloso a procedure illegali che portino ad illegittimi arricchimenti in favore sia delle imprese aggiudicatarie sia di quelle che risultino illegittimamente escluse, e ad un duplice danno a carico delle amministrazioni. (2-02016)

 
Cronologia
martedì 19 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera delibera l'istituzione di una commissione monocamerale d'inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis. La commissione presenterà la relazione conclusiva l'8 febbraio 2001 (Doc XXII-bis, n.1).

martedì 26 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Al processo All Iberian 1 presso la Corte d'Appello di Milano per illecito finanziamento dei partiti, cadono in prescrizione le condanne di Craxi e Berlusconi.