Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/26334 presentata da ROSSIELLO GIUSEPPE (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19991021
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per le politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie. - Per sapere - premesso che: il Parlamento italiano ha approvato con voto quasi unanime la legge 3 agosto 1998, n. 313, recante disposizioni per l'etichettatura d'origine dell'olio di oliva extra-vergine e vergine allo scopo di tutelare i consumatori e difendere i prodotti di qualita'; la Commissione europea ha approvato in data 22 dicembre 1998 il regolamento n. 2815 che ha reso lecite, anche in termini di comunicazione pubblicitaria, pratiche commerciali di segno esattamente opposto rispetto alla valorizzazione dell'identita' territoriale e della tutela della sua origine, dopo aver promosso formale procedura di infrazione per "norme tecniche" che il Parlamento italiano ha ritenuto non condivisibili all'atto dell'approvazione della legge n. 313; la Commissione agricoltura della Camera dei deputati con la risoluzione n. 7-00679 approvata all'unanimita' ha impegnato il Governo ad attivare le procedure per l'impugnazione del regolamento de quo dinanzi alla Corte di giustizia CE; il Governo ha prodotto ricorso bloccando di fatto l'attuazione del regolamento CE 2815 del 1998; la Commissione agricoltura della Camera dei deputati nello schema di parere sulla legge 5619 B (Comunitaria 99) ha chiesto la soppressione dell'articolo 30 con cui fra l'altro vanno cancellati gli articoli 1, 2, 5 della legge n. 313, articolo 30 sulla cui "validita'" la Commissione per le politiche comunitarie nella discussione in corso ha gia' avuto modo di esprimere forti e condivise perplessita'; in data 15 ottobre 1999 il Governo a norma dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, ha predisposto uno schema di provvedimento con il quale vengono fissate le modalita' di attuazione del regolamento CE n. 2815 del 1998 -: se, nel rispetto dell'articolo 6 della succitata legge 5 febbraio 1999, n. 25, che delega il Governo ad emanare entro due anni le relative disposizioni attuative delle norme comunitarie, non si ritenga opportuno valutare nella sua complessita' l'intera questione dopo il pronunciamento della Corte di giustizia e la definitiva approvazione nei due rami del Parlamento della legge comunitaria 99 per difendere l'obiettivo primario della legge n. 313, paradigmatica perche' l'informazione del consumatore in merito al prodotto che sceglie sia chiara, completa e veritiera, unico strumento per garantire regole certe sui mercati, in assenza delle quali l'agricoltura italiana potrebbe pagare prezzi pesantissimi. (4-26334)