Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/26511 presentata da GAGLIARDI ALBERTO GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19991028
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge 28 febbraio 1983, n. 53 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria" recita: "a decorrere dal 1^ gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955 n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri"; inoltre, "le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786; ed infine "al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955 n. 463, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri"; l'automobilista che restituisce la propria auto per la rottamazione poco dopo la scadenza della validita' del bollo e' obbligato a pagarlo per l'intera annualita' nonostante perda il possesso dell'auto per molti mesi di quello stesso anno -: se non ritenga necessario riesaminare la normativa vigente in modo che attraverso l'introduzione di una casistica precisa e di scadenze differenziate sia possibile la corresponsione del bollo auto solo per il periodo in cui la proprieta' dell'auto risulti effettiva e non gia' anche nei tempi successivi alla perdita del possesso del veicolo. (4-26511)