Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02068 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (MISTO) in data 19991115
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che: in caso di separazione o divorzio, la competenza sull'affidamento dei figli spetta al tribunale ordinario, che stabilisce, oltre l'affidamento, le modalita' di frequentazione in favore del genitore non affidatario, la misura dell'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale; tali provvedimenti vengono assunti in via provvisoria gia' alla prima udienza, riducendo al minimo il periodo "non regolamentato", determinando cosi' una minore conflittualita' tra i genitori; al contrario, in caso di rottura di una convivenza more uxorio, dalla quale siano nati dei figli, la materia dell'affidamento e della frequentazione e' demandata al tribunale per i minorenni, organo che decide in composizione mista, essendo composto da due magistrati togati e da due membri laici esperti in materie psicopedagogiche; composizione questa dovuta al fatto che il tribunale per i minorenni e' chiamato a giudicare nei delicati casi previsti dagli articoli 330 e 336 del codice civile; ad ulteriore discapito per le coppie more uxorio si aggiunge il fatto che le decisioni vengono prese in Camera di Consiglio con una procedura ben poco rispettosa del diritto al contraddittorio e che gli eventuali provvedimenti in materia di assegno di mantenimento non costituiscono titolo esecutivo immediatamente azionabile, ma debbono essere ratificati dal tribunale ordinario; inoltre vanno calcolati i lunghissimi tempi delle decisioni del tribunale per i minorenni (a Roma, ad esempio, sono necessari almeno 12 mesi) che aggiunti al fatto che non vengono assunti provvedimenti provvisori immediati determinano una forte discriminazione sia nei confronti dei figli nati da convivenze more uxorio o da relazioni non formalizzate che dei loro genitori, tutto cio' in aperto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione che stabilisce identico trattamento tra figli legittimi e naturali -: se intenda modificare le competenze del tribunale per i minorenni in tema di affidamento dei figli naturali, nei casi non rientranti nell'ambito degli articoli 330 e 336 codice civile, delegando la materia al tribunale civile, prevedendo un procedimento analogo a quello della separazione con una prima fase in cui sia possibile emettere provvedimenti provvisori a mezzo di ordinanza ed una seconda fase istruttoria con la relativa sentenza definitiva. (2-02068)