Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02086 presentata da BUTTIGLIONE ROCCO (MISTO) in data 19991119
I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della giustizia, per sapere - premesso che: il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania RG 4150 del 1999 ha pronunciato l'ordinanza per l'annullamento della delibera n. 79 dell'8 luglio 1993 di approvazione della mozione di sfiducia, dell'atto di promozione della sfiducia del 23 giugno 1999 e del provvedimento dell'Assessorato regionale agli enti locali che ha disposto l'insediamento del commissario straordinario presso il comune di Avola; Il collegio ha ritenuto che non appaiono fondate le censure con le quali si lamentano vizi del procedimento per le seguenti motivazioni: il sindaco e' posto nelle condizioni di partecipare al procedimento di approvazione della mozione di sfiducia; la mozione di sfiducia e la delibera di approvazione che la fa propria evidenziano le ragioni che la supportano; sfugge alla cognizione del giudizio di legittimita' la valutazione di adeguatezza delle ragioni che supportano la mozione di sfiducia; il collegio ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'articolo 10 comma 2 della legge regionale siciliana n. 35 del 1997 che prevede la disciplina dell'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione; secondo il Tar di Catania per ridare legittimita' costituzionale all'istituto della mozione di sfiducia occorrerebbe o modificare la lettera della legge o operare una correzione in termini parziali di illegittimita' costituzionale; il tribunale amministrativo ha anche sottolineato "come la stabilita' delle istituzioni implica che il patto tra corpo elettorale e organi eletti fulcro del sistema democratico, si esplichi nei tempi fissati dall'ordinamento senza interruzioni che si ripercuotono in termini di efficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche"; il provvedimento ha determinato la sospensione del giudizio in corso e la relativa trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; cio' ha impedito il libero confronto tra le forze politiche, lo svolgimento delle elezioni dopo l'avvenuta apertura della campagna elettorale con l'impegno di risorse dei singoli candidati; all'avviso dell'interrogante tale ordinanza rappresenta una grave anomalia rispetto ai casi di scioglimento dei consigli comunali per approvazione di mozione di sfiducia; ed e' suscettibile creare solo confusione determinando un pericoloso vulnus alla normativa vigente, al funzionamento del sistema democratico, alla vita delle singole comunita' locali; nell'opinione pubblica puo' sorgere il dubbio che si siano state interferenze di qualsiasi tipo sul Tar di Catania nell'ordinanza sospensiva al fine di mantenere in carica l'attuale sindaco di Avola e impedire lo svolgimento di libere elezioni; eventuali ritardi della Corte costituzionale nel giudizio di costituzionalita' determinare condizioni di disorientamento nei confronti dei consigli comunali che hanno sfiduciato il sindaco con atto deliberativo -: se risulti che sia stato presentato ricorso al consiglio di giustizia amministrativa, organo gerarchico superiore, al fine di valutare se esistano le condizioni per dichiarare la norma incostituzionale e per verificare se sussistano le condizioni per il reintegro del sindaco di Avola, della giunta e del consiglio comunale che di fatto aveva sfiduciato il sindaco con atto deliberativo; se non ritenga che nell'attesa del giudizio del consiglio di giustizia amministrativa le funzioni amministrative della citta' di Avola dovrebbero essere esercitate dal commissario ad acta nominato dalla Regione Sicilia. (2-02086)