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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02101 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 19991130

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che: dal rapporto della Corte dei conti al Parlamento del giugno 1999, nel quale sono stati monitorati i procedimenti penali dal 1995 al 1998 a carico dei dipendenti del ministero delle finanze, risulta che i dipendenti rinviati a giudizio sono 254, coloro che sono stati condannati in I e II grado sono stati 82, quelli che sono stati condannati in via definitiva sono stati 155 di cui il 34 per cento per falso, il 18 per cento per abuso d'ufficio, il 16 per cento per corruzione, l'11 per cento per truffa, il 7 per cento per concussione, il 5 per cento per peculato ed il restante 9 per cento per altri reati; la Corte dei conti ha sottolineato che, dei dipendenti del ministero rimasti inservizio dopo le condanne definitive con le stesse funzioni che avevano in precedenza, il 33 per cento sono stati condannati per concussione, il 31 per cento per corruzione, il 55 per cento per peculato, il 61 per cento per abuso d'ufficio, il 74 per cento per truffa, il 63 per cento per falso ideologico, il 57 per cento per falso materiale; la Corte dei conti, a conclusione dell'analisi, ha rilevato che tali risultati, che denunciano "un atteggiamento atarassico che non trova limiti", indicano fenomeni di "sanatoria ad personam", dagli effetti "perdonistici" e che "la situazione normativa dei dirigenti presenta margini di ambiguita' notevole" poiche' "la legge non ha mai sancito l'immunita', sotto il profilo disciplinare del dirigente", ma "un articolato processo normativo ha indirettamente prodotto una zona franca" determinante una "franchigia non assoluta, ma (che) puo' realizzarsi quando l'amministrazione, attraverso il silenzio dei propri organi, eviti la valutazione del dirigente con riguardo all'illecito commesso"; la Corte costituzionale, con giurisprudenza conforme, ha sottolineato che "anche nel campo della potesta' disciplinare, come nell'area punitiva penale, sussiste l'esigenza dell'esclusione di sanzioni rigide" cioe' della "adozione di criteri normativi idonei alla commisurazione delle misure sanzionatorie conseguenti alla irrevocabile condanna penale", e cio' "quale esigenza - ex articolo 3 della Costituzione - di adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione" (sent. n. 270 del 1986); la Corte costituzionale, con sentenza n. 971 del 1988, ha inoltre rilevato che "l'indispensabile gradualita' sanzionatoria, ivi compresa la misura massima destitutoria, importa che le valutazioni relative siano ricondotte, ognora, alla naturale sede di valutazione: il procedimento disciplinare, in difetto di che ogni relativa norma risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente irrazionale ex articolo 3 della Costituzione"; il giudice delle leggi in numerose altre pronunce (sentenze nn. 40 e 158 del 1990, n. 16 del 1991) ha ribadito, in ordine a varie fattispecie di destituzione de jure relative a categorie di impiegati o di professionisti, che "il profilo essenziale di contrasto con l'articolo 3 della Costituzione consisteva nell'automatismo della massima sanzione disciplinare, prevista, senza alcuna distinzione, per una molteplicita' di possibili comportamenti, con conseguente offesa del "principio di proporzione" che e' alla base della razionalita' che domina il principio di eguaglianza e che postula sempre l'adeguatezza della sanzione al caso concreto" (sentenza n. 197 del 19 aprile 1993); nella pronuncia del 1993 citata, la Corte costituzionale ha inoltre ribadito "l'esigenza che la valutazione della compatibilita' del comportamento del pubblico dipendente con le specifiche funzioni da lui svolte nell'ambito del rapporto di impiego va ricondotta - al fine di garantire la necessaria adeguatezza e gradualita' sanzionatoria in rapporto al caso concreto e quindi il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione - alla naturale sede del procedimento disciplinare, il quale, del resto, ben puo' concludersi con l'irrogazione della sanzione destitutoria"; le determinazioni della Corte costituzionale impongono alle singole pubbliche amministrazioni di farsi garanti dell'applicazione del principio di proporzionalita' e le ha elette sede ideale per la valutazione discrezionale della compatibilita' del comportamento del pubblico dipendente con le specifiche funzioni da lui svolte nel perseguimento effettivo dell'efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa ed in ottemperanza al principio di buon andamento della medesima sancito dalla Costituzione; le conclusioni della Corte dei conti svelano come il ministero delle finanze non abbia in alcun modo applicato il principio di proporzionalita' ne' abbia operato una verifica discrezionale sulla compatibilita' del comportamento dei dipendenti condannati con le specifiche funzioni svolte nell'ambito del rapporto di impiego; la generalizzata permanenza in servizio nelle stesse qualifiche e con le stesse funzioni in precedenza svolte dai dipendenti condannati anche per reati contro la pubblica amministrazione fa emergere un orientamento dell'amministrazione del personale nel ministero delle finanze contrario al principio di buon andamento dell'azione amministrativa e viola il principio di eguaglianza rispetto al trattamento riservato ai dipendenti di altre amministrazioni -: quali siano le motivazioni poste alla base delle decisioni assunte in sede disciplinare nei confronti dei dipendenti condannati in via definitiva, considerando che dall'analisi della Corte dei conti non emerge l'applicazione del principio di proporzionalita' ma si parla di casi di "sanatoria ad personam" dagli effetti "perdonistici"; se e in quanti casi il procedimento disciplinare si sia concluso con la destituzione del dipendente condannato; quali iniziative intenda adottare in conseguenza del rapporto presentato al Parlamento dalla Corte dei conti, considerando la gravita' delle conclusioni cui essa e' pervenuta e i rilievi circa la permanenza in capo alle pubbliche amministrazioni degli strumenti discrezionali per operare un obbligatorio giudizio disciplinare e per evitare l'immunita' del dipendente sotto questo profilo. (2-02101)





 
Cronologia
giovedì 11 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    Giuliano Vassalli è eletto Presidente della Corte costituzionale

martedì 30 novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolge a Seattle la terza Conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. I rappresentanti dei 135 Paesi membri si sono riuniti per varare il cosiddetto Millenniun Round, un nuovo negoziato globale per dare regole più certe e trasparenti al processo di mondializzazione dell'economia e degli scambi.

sabato 4 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    Muore a Rona Nilde Iotti, già Presidente della Camera dei deputati.