Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02111 presentata da BECCHETTI PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19991202
Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e delle comunicazioni, per sapere - premesso che: con l'entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (recepimento direttive comunitarie) si e' completato in Italia il processo di liberalizzazione dei servizi di Telecomunicazioni; in particolare, l'articolo 4, comma 9 della suddetta legge n. 249 del 1997 prevedeva il permanere del "regime tariffario" per il solo "servizio di telefonia vocale" offerto dalla "concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni" per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della legge stessa; l'artico 1 lettera s) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 definisce "servizio di telefonia vocale" la fornitura al pubblico del "trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa"...; tale assetto regolatorio ha consentito in Italia il pieno sviluppo di questo fondamentale settore, nel quale operano oltre sessanta operatori di rete fissa e quattro di rete mobile, delineando un mercato che, con particolare riguardo alla telefonia mobile, risulta uno dei piu' evoluti e attrattivi a livello comunitario; gli interventi di natura regolatoria posti in essere dalle autorita' di regolamentazione nazionale non possono pregiudicare la naturale evoluzione dei mercati ma, in coerenza con i propri fini istituzionali, riferirsi alla verifica del rispetto della disciplina normativa -: se risponda al vero la notizia riportata nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa secondo la quale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni starebbe approvando un provvedimento sulla determinazione tariffaria delle comunicazioni telefoniche provenienti dalla rete fissa di Telecom Italia verso gli operatori mobili, Tim e Omnitel; se tale provvedimento troverebbe fondamento giuridico nella notifica dei menzionati soggetti quali "operatori aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione"; se il metodo individuato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sia quello del cosiddetto best practice che comporterebbe un allineamento delle tariffe nazionali ai livelli praticati in Europa da Paesi quali l'Irlanda, la Danimarca e la Finlandia; se, in considerazione del grado di integrazione tecnologica, economica e finanziaria a livello europeo raggiunto da questo settore, la "notevole forza di mercato" non debba piu' riferirsi ai singoli mercati domestici ma a quello comunitario; se sia accettabile un confronto dell'Italia con paesi che per dimensioni, orografia del territorio, popolazione, disponibilita' dello spettro frequenziale, valore e composizione del PIL risultano del tutto differenti dal nostro; se i livelli tariffari praticati in Italia risultino allineati a quelli di Paesi propriamente comparabili quali Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna; se siano a conoscenza delle recenti decisioni assunte dalle autorita' di regolamentazione inglese e francese (OFTEL e ART) che hanno individuato, su analoga materia, una soluzione di graduale riduzione dei prezzi per non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese di telecomunicazioni; se anche nel nostro Paese non sia opportuno prevedere un percorso di progressiva riduzione tariffaria che, in un'ottica di concreta imparzialita' dell'autorita' indipendente di settore, tenga conto di tutti gli interessi degli attori coinvolti: consumatori, investitori, imprese, eccetera, soprattutto eliminando il canone di concessione che gravando sulle imprese viene da questo scaricato sui cittadini; se siano a conoscenza che tale provvedimento significherebbe, solo per il prossimo anno, una riduzione degli introiti per i gestori interessati di circa 2300 miliardi con una conseguente riduzione per le entrate dello Stato di circa 1200 miliardi, mentre operando mediante l'azzeramento dell'iniquo canone praticato solo in Italia, si otterrebbero le stesse riduzioni tariffarie con vantaggio sia per i consumatori sia per le imprese; se siano a conoscenza dei possibili effetti distorsivi del mercato causati da tale determinazione, con particolare riguardo agli operatori nuovi entranti; se tale provvedimento, rappresentando una vera e propria scelta di politica industriale, possa essere considerato di competenza esclusiva di una autorita' di regolamentazione indipendente mentre, proprio sotto questo profilo, sarebbe piu' utile una intesa tra l'Autorita' di controllo quella di regolazione, le imprese e le associazioni di consumatori; se tale determinazione non possa pregiudicare gli ingenti investimenti richiesti agli operatori fissi e mobili per assicurare l'accesso generalizzato ad Internet e l'avvio dei nuovi sistemi Umts; se siano a conoscenza degli effetti di tale determinazione sulla capacita' finanziaria ed occupazionale dei gestori italiani nonche' sulla loro capacita' competitiva rispetto agli altri operatori europei. (2-02111)