Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02125 presentata da MALAVENDA ASSUNTA (MISTO) in data 19991210
La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della giustizia, per sapere - premesso che: in data 4 ottobre 1999 il signor Raffaele Guadagni, operaio della Fiat Auto di Pomigliano d'Arco, con un ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile si rivolgeva al tribunale di Nola richiedendo al giudice del lavoro l'emissione di un provvedimento d'urgenza idoneo a tutelare il proprio diritto alla integrita' fisica ed alla conservazione del posto di lavoro e che ordinasse alla societa' resistente (Fiat Auto) di assegnarlo a mansioni compatibili col suo stato di salute; gia' nei giorni scorsi l'ispettorato provinciale del lavoro di Napoli ha inviato un proprio ispettore in fabbrica sulla postazione lavorativa del signor Guadagni in seguito ad una precedente interrogazione della scrivente; sentite le parti ed assunte le necessarie informazioni, nella relativa udienza del 26 novembre 1999 il giudice, dottoressa Manzon, nominava come consulente tecnico d'ufficio il dottor Vincenzo Fondacaro conferendogli l'incarico di verificare la compatibilita' della postazione lavorativa con lo stato di salute del signor Guadagni (addetto alla catena di montaggio del modello Alfa 156 e gia' operato di discopatia); il Ctu fissava l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 3 dicembre 1999, alle ore 10.00 e le parti, iconvenivano di effettuare il sopralluogo in fabbrica lo stesso giorno alle ore 16.00; gia' nei giorni precedenti al sopralluogo la scrivente era venuta a conoscenza della volonta' della Fiat di impedire al Ctu lo svolgimento della perizia ad impianti e linee produttive in moto in giorni lavorativi per "indurre" lo stesso a recarsi in fabbrica in giorni festivi e ad impianti "virtualmente attivi" ma senza lavoratori; il mattino del 3 dicembre 1999, presso lo studio del dottor Fondacaro, oltre al signor Guadagni ed al dottor Di Fiore (consulente di parte ricorrente), per la Fiat Auto erano presenti: il dottor Assante (consulente di parte resistente), l'avvocato Fabbrini (di parte resistente) e, ad avviso dell'interpellante, illegittimamente, in quanto "non preposto", il dottor Chiarolanza (medico di fabbrica); nel corso della visita e dall'esame della documentazione medica il consulente di parte resistente (dottor Assante) riteneva di doversi consultare continuamente col medico di fabbrica che, bisogna ribadirlo, certamente non aveva alcun titolo atto a giustificarne la presenza in loco; l'avvocato Fabbrini, poi, al chiaro scopo di interferire in maniera scorretta e strumentale sull'intervento del Ctu produceva delle note illustrative al Ctu stesso (prive di alcun fondamento) riferendo di un "clima di tensione all'interno dello stabilimento di Pomigliano d'Arco" e paventando una "situazione di pericolo per l'incolumita' dei lavoratori e dell'ordine aziendale" (inventata di sana pianta) per poi invitare il dottor Fondacaro a soprassedere dal sopralluogo in fabbrica; il dottor Fondacaro, sentito telefonicamente l'avvocato Fele (di parte ricorrente) riteneva di dover comunque visionare la postazione di lavoro; alle ore 16 del 3 dicembre 1999 gli avvocati Fele e Sodano, il dottor Di Fiore ed il dottor Fondacaro si presentavano all'ingresso n. 3 della Fiat Auto spa di Pomigliano d'Arco da dove venivano "scortati" dalla vigilanza aziendale presso gli uffici del capo del personale dottor Vecchi il quale, alla presenza degli avvocati Luciani e Di Stasio (di parte resistente) ribadiva che, "in considerazione del clima di tensione l'azienda non era in grado di garantire l'incolumita' di alcuno" invitando le parti a rinviare le operazioni peritali ad un giorno cadente di sabato o domenica, rappresentando la possibilita' di poter comunque "avviare la catena di montaggio pur in assenza dei lavoratori addetti" consentendo in pratica una perizia "virtuale"; a questo punto il Ctu, dottor Fondacaro, dichiarava ed invitava le parti a fissare un'altra data per il sopralluogo; l'estrema gravita' del comportamento aziendale e' ad avviso dell'interpellante, di tutta evidenza stante il mancato rispetto di un'ordinanza resa da un magistrato della Repubblica al fine di sottrarsi a precisi obblighi di legge perseguibili finanche penalmente; solo con una perizia sulla postazione di lavoro ad impianti a regime durante l'ordinario svolgimento del lavoro e' possibile verificare la reale compatibilita' tra lavoro svolto e condizioni di salute del signor Guadagni; l'ex articolo 650 del codice penale prevede che chi si sottrae all'adempimento di quanto disposto dalla magistratura e' punibile con la carcerazione da tre mesi a tre anni; l'articolo 388 del codice penale recita: "chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi l'autorita' giudiziaria compie, sui propri o sugli altri beni, atti simulati o fraudolenti o comunque allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 200.000 a due milioni"; la Fiat frappone illegittimi e premeditati ostacoli all'ingresso in fabbrica del Ctu disposto dalla magistratura; ad avviso dell'interpellante tutte le disposizioni della magistratura dovrebbero essere tempestivamente e correttamente eseguite -: quali immediate iniziative di propria competenza intendano attuare affinche' siano finalmente resi esecutivi, anche in Fiat Auto, un'azienda tra l'altro consistentemente finanziata da denaro pubblico, quei doverosi ed adeguati meccanismi di controllo istituzionale atti ad imporre la rigorosa e conforme applicazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori nonche' l'aderenza del comportamento dei medici del servizio sanitario aziendale agli obblighi professionali, necessariamente legati al principio morale e giuridico di correttezza e buonafede. (2-02125)