Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00059 presentata da PACE CARLO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19991213
La VI Commissione, rilevato che: a seguito della messa in liquidazione di ISVEIMER spa, i liquidatori hanno proceduto a liquidare il fondo di previdenza per il personale, senza trasferire le posizioni pensionistiche ad altro Fondo o Compagnia di assicurazione ma versando agli iscritti una somma in capitale; i liquidatori hanno applicato agli importi versati il trattamento fiscale di cui agli articoli 16 (tassazione separata), 18 comma 1 (aliquota media del biennio) e 48-bis, lettera d) (imponibile pari allo 87,5 per cento dell'importo liquidato), del Testo unico delle imposte sui redditi; il ministero delle finanze con risoluzione n. 161/E del 1^ dicembre 1999 ha riconosciuto errato il detto trattamento fiscale, ritenendo invece applicabile il trattamento previsto dall'articolo 17, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, che riguarda le altre indennita' e somme, comprese le capitalizzazioni di pensioni, di cui all'articolo 16, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi medesimo; il ministero si e' quindi riferito alle indennita' e somme "percepite una volta tanto, in dipendenza della cessazione ... dei rapporti di lavoro", per la cui tassazione l'articolo 17, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi richiama in particolare l'aliquota applicata al Trattamento di fine rapporto; la risoluzione citata ha pertanto del tutto trascurato la circostanza che le somme erogate dall'ISVEIMER non sono state corrisposte in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro ne' a seguito di opzione degli interessati ma forzosamente a dipendenti collocati a riposo (anche da decenni) che gia' fruivano di rendita pensionistica, ovvero, in taluni casi, addirittura ai loro superstiti, titolari di pensioni di reversibilita' (ai quali non e' riferibile alcuna aliquota del Trattamento di fine rapporto); considerato ancora che: le somme in questione sono state corrisposte in attuazione di una atipica fattispecie di riparto del patrimonio del fondo (costituito dai capitali di copertura delle singole posizioni), conseguente allo scioglimento del fondo stesso ex articolo 4 della legge n. 588 del 1996 (cosiddetta legge Salvabanco); pertanto esse non costituiscono "prestazioni di pensione in capitale" e non possono essere assimilate alle somme percepite a seguito della volontaria capitalizzazione di una quota della propria pensione (la legge non consente capitalizzazioni totali), richiesta dal lavoratore in occasione della cessazione di rapporto di lavoro; ne' puo' essere ad esse applicata la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 124/1993, sulla previdenza complementare, relativa alle "ordinarie" prestazioni in forma di capitale di cui all'articolo 7 del medesimo decreto n. 124/93, nonche' ai riscatti delle posizioni individuali di cui al successivo articolo 10. Tale disposizione si applica infatti esclusivamente agli iscritti ai fondi dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 124/93 (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 28 febbraio 1997, n. 30); ritenuto infine che il trattamento fiscale da applicare alle somme in questione puo' essere individuato solo nelle disposizioni che disciplinano le prestazioni in forma di capitale erogate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di contratti di capitalizzazione, considerata la funzione sostanzialmente analoga svolta dai Fondi pensione preesistenti al citato decreto legislativo n. 124/93 (come il Fondo ISVEIMER); la gestione del Fondo ISVEIMER e' stata infatti del tutto conforme a quella di tipo assicurativo ed ha comportato la redazione di bilanci annuali tecnico-attuariali, per il calcolo delle riserve matematiche e dei relativi capitali di copertura, nonche' per la verifica della loro congruita' e del costante equilibrio della gestione stessa; la norma applicabile ai versamenti in esame deve quindi essere individuata nella disposizione di cui all'articolo 42 comma 4 del Tuir che stabilisce il regime imponibile per i capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita, nonche' dei contratti di capitalizzazione, assimilati ai primi come chiarito nella circolare "Guarino" n. 14 del 1987 (cfr. attualmente l'articolo 41, lettera g-quater, del Tuir che ha esplicitato la predetta assimilazione); lo stesso legislatore ha avvertito la esigenza di escludere nei confronti dei "nuovi iscritti" la applicabilita' del detto articolo 42, comma 4, per le prestazioni in forma di capitale erogate ai sensi del decreto legislativo n. 124/93, in tal modo implicitamente ma incontrovertibilmente riconoscendolo applicabile nei confronti dei "vecchi iscritti" (articolo 1, comma 5, della legge n. 30/97); l'applicabilita' ai vecchi iscritti della predetta disposizione (articolo 42, comma 4 Tuir) e' stata peraltro ribadita dallo stesso Ministero delle finanze con la risoluzione n. 144/E del 9 settembre 1998, riferita ad una analoga atipica ipotesi di restituzione, ai dipendenti che non avevano maturato il relativo diritto, di contributi correlati alla corresponsione, da parte del Comune di Milano, di un trattamento previdenziale integrativo istituito prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/93; impegna il Governo ad adottare una nuova risoluzione ministeriale, avente specifico riferimento alle somme erogate in conseguenza della liquidazione del fondo di previdenza ISVEIMER, con la quale sia stabilito definitivamente che l'imposizione fiscale su dette somme deve effettuarsi ai sensi dell'articolo 42, comma 4, primo periodo, del Tuir, assoggettando l'ammontare imponibile alla ritenuta ivi prevista. (8-00059)