Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02130 presentata da LA MALFA GIORGIO (MISTO) in data 19991214
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che: in relazione ad una serie di decisioni in materia scolastica in corso di attuazione nella provincia autonoma di Trento, in particolare l'interrogante fa presente che: con la delibera n. 6929 del 14 ottobre 1999, la giunta della provincia autonoma di Trento ha inteso dare attuazione al regolamento per l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche. All'articolo 2, comma terzo, di tale deliberazione si afferma di voler creare "un sistema integrato al quale concorrono le scuole a carattere statale (e) le scuole ed istituti legalmente riconosciuti, parificati e pareggiati (...) sostenendo la liberta' di scelta (...) delle famiglie". A tal proposito occorre osservare che: 1) l'articolo 33, terzo comma della Costituzione contiene una riserva di legge: non e' pertanto possibile regolare con un atto normativo secondario (regolamento) la materia della parita' tra le scuole pubbliche e le scuole private; 2) l'articolo 33, secondo comma, della Costituzione pone un divieto perentorio all'erogazione di denaro pubblico a favore delle scuole private. Il regolamento provinciale prevede invece la possibilita' di concedere ulteriori finanziamenti rispetto alla legge provinciale n. 29 del 1990 (quest'ultima affermazione trova riscontro nella dizione "sostenendo la liberta' di scelta delle famiglie"); b) l'articolo 3 del regolamento provinciale impone la predisposizione del progetto d'istituto, mentre il corrispondente articolo 3 del regolamento statale fa riferimento al POF. Il progetto d'istituto pone l'accento prevalentemente sugli aspetti educativi; il POF sottolinea maggiormente gli aspetti progettuali e culturali. Insistere particolarmente sugli aspetti educativi "vincolanti" costituisce un serio pericolo per la liberta' d'insegnamento ed uno snaturamento della funzione primaria dell'istituzione scolastica. Oltre a questo l'articolo 3, terzo comma, attribuisce il potere di approvare il progetto d'istituto al consiglio d'istituto (o di circolo), "sulla base delle proposte del collegio dei docenti". Dal contesto letterale emerge quindi che il collegio docenti puo' soltanto formulare un parere obbligatorio, ma non vincolante. L'attuale composizione del consiglio d'istituto (o di circolo) puo' determinare maggioranze tali da porre la componente docente in minoranza; se cio' si verifica viene, di fatto, sminuita la "funzione docente", espressione della liberta' d'insegnamento garantita dalla Costituzione; c) il regolamento e' inoltre caratterizzato da connotazioni di tipo ideologico (ad esempio il recepimento del principio di sussidiarieta', notoriamente uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa cattolica). L'istruzione pubblica non puo' in alcun modo essere espressione di istanze dottrinarie, ma deve ispirarsi al pluralismo ed al rispetto delle diversita' anche confessionali; d) mentre l'articolo 4 del regolamento statale impone, in coerenza con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro il recupero delle riduzioni orarie soltanto per motivi inerenti alla didattica, l'articolo 4 del regolamento provinciale obbliga i docenti a recuperare le riduzioni orarie dipendenti da cause di forza maggiore (ad esempio trasporti) e comunque per motivi non contrattuali. L'orario di lavoro non e' materia regolamentare, ma e' esclusiva competenza contrattuale ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola che deve essere applicato anche in Trentino ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 433 del 1996 dichiara che ogni variazione dovuta a cause esterne alla volonta' dei contraenti non puo' costituire causa di recupero o di modifica quantitativa. Per questo, sommariamente, il richiamo regolamentare e' evidentemente illegittimo. Inoltre: 1) il recupero provoca di fatto la disintegrazione dell'impianto fondamentale del contratto nazionale (viene meno la distinzione tra attivita' d'insegnamento, attivita' funzionali, attivita' aggiuntive-volontarie, remunerate con compenso aggiuntivo); 2) conferisce di fatto maggiori poteri altamente discrezionali al capo d'istituto, modificandone con questo lo stato giuridico; 3) separa il corpo docente trentino dal corpo docente del restante territorio nazionale, modificando lo stato giuridico degli insegnanti in violazione del comma 4, articolo 1 del decreto legislativo n. 433 del 1996; e) l'articolo 1, comma 2, lettera d), del regolamento deliberato, ripropone l'invadenza in materia di natura costituzionale prospettando l'indifferenza tra scuole di comunita' e scuole pubbliche. Si dichiara inoltre l'obiettivo di integrare le "diverse risorse formative". Con cio' si prevede la possibilita' di disporre del personale per l'uno o per l'altro modello di istituzione scolastica, di adottare il modello comunitario nella scuola pubblica, di inserire gli elementi educativi privati nella scuola pubblica; i riflessi giuridici conseguenti sono estranei alle competenze del regolamento: essi infatti investirebbero i criteri di assunzione ed inciderebbero sulla mobilita' interprovinciale -: quale sia il pensiero del Governo su questi diversi aspetti e se esso non ritenga necessario che le norme di attuazione dell'autonomia speciale in Trentino in materia scolastica siano profondamente riviste evitando riferimenti ideologici e quelli che violano la Costituzione, costituendo le norme dettate dal decreto legislativo n. 433 del 1996 costituiscono un limite giuridico invalicabile che deriva da una legge costituzionale (statuto d'autonomia della provincia autonoma di Trento), per cui la provincia autonoma di Trento deve essere richiamata al loro rispetto e vanno altresi' risolti positivamente gli aspetti di incompetenza regolamentare, come quelli riservati al contratto di lavoro, dovendo essere chiariti e distinti gli aspetti relativi alle espressioni di volonta' politica rispetto a quelli di competenza del regolamento; quale sia l'avviso del Governo in materia e le eventuali azioni che esso intenda compiere per evitare le violazioni statutarie e costituzionali che stanno avvenendo. (2-02130)