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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27745 presentata da GAZZILLI MARIO (FORZA ITALIA) in data 20000111

Ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Per sapere - premesso che: secondo notizie ripetutamente pubblicate dalla stampa locale, il 9 dicembre 1999 sarebbero pervenute al comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) le dimissioni dall'incarico di componente la commissione elettorale comunale apparentemente presentate da alcuni membri di quel civico consesso; il 17 successivo, senza che fosse intervenuta la rituale presa d'atto delle dimissioni in parola, i componenti la predetta commissione, esclusi i dimissionari, sarebbero stati convocati per la revisione dinamica delle liste elettorali la quale sarebbe stata regolarmente approvata; successivamente gli interessati avrebbero negato di aver volontariamente inoltrato le dimissioni in questione e, almeno in un caso, avrebbero addirittura denunciato la falsita' della firma apposta in calce alla relativa dichiarazione; se quanto sopra esposto rispondesse a verita', sarebbero assolutamente incontestabili le gravissime irregolarita' presenti nella revisione delle liste dalle quali potrebbero derivare pesanti conseguenze negative per le ormai imminenti consultazioni elettorali; nonostante lo scalpore indotto dalle citate notizie di stampa, nessun intervento risulta attuato dalla prefettura e dalla competente autorita' giudiziaria; viceversa, poiche' in passato erano gia' state segnalate anomalie ascrivibili alla amministrazione in carica, sarebbe stato quanto meno opportuno il tempestivo avvio di approfonditi accertamenti non solo rispetto alla specifica vicenda, ma soprattutto sulla intera gestione comunale, anche in vista dello scioglimento del consiglio e del conseguenziale commissariamento dell'ente -: quali provvedimenti intendano adottare per rimuovere l'inerzia del prefetto e per ricondurre a legalita' l'operato della suddetta amministrazione. (4-27745)

In data 10 novembre 1999, n. 5 consiglieri, componenti della commissione elettorale comunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), rassegnavano le loro dimissioni da membri dello stesso consesso. Il successivo 21 dicembre, uno dei cinque consiglieri comunicava al comune di non aver mai sottoscritto le citate dimissioni. In merito a tale affermazione l'ente, in data 24 dicembre, relazionava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, nella stessa giornata, disponeva il sequestro degli atti. Nel frattempo, il giorno 17 dicembre, la Commissione veniva convocata senza la presenza dei dimissionari, al fine di provvedere, nei termini di legge, agli adempimenti previsti dalla seconda revisione semestrale delle liste elettorali. Al riguardo si ritiene utile precisare che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante 'Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali', nei comuni al cui consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri (il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere e' composto da 30 consiglieri, oltre il sindaco), la commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco, e' composta da sei membri effettivi e sei supplenti. Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che per la validita' delle riunioni della commissione e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti e, cioe', nel caso di specie, di quattro membri. Per la validita' delle sedute di seconda convocazione e' richiesto l'intervento di almeno tre componenti. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Republbica regola le ipotesi di decadenza dei singoli componenti della commissione. Al riguardo, il Consiglio di Stato, con parere n. 969 espresso nell'adunanza Generale del 31 agosto 1967, ha ritenuto che il consiglio comunale non puo' procedere a rinnovazioni parziali per la sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica della commissione stessa. Il divieto di sostituzione in parola si estende anche al componente che rappresenta la minoranza consiliare, nella considerazione che la norma che impone la rappresentanza della minoranza in commissione e' operativa soltanto all'atto della costituzione della stessa. Potra' procedersi, pertanto, alla rinnovazione integrale della commissione solo quando per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti - compresi i supplenti - si siano ridotti in un numero inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni di prima convocazione. In tal caso la commissione decade ed il consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 223/67, deve procedere alla sua rinnovazione nel termine massimo di un mese. Nel caso di specie, considerato che, a seguito delle dimissioni, sono restati in carica 7 membri - tra effettivi e supplenti - oltre il sindaco, la commissione elettorale comunale ha continuato a funzionare, non essendo necessaria l'elezione di nuovi membri per le considerazioni gia' svolte. Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.



 
Cronologia
venerdì 31 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Boris Eltsin si dimette dalla presidenza della Russia. Prima di allontanarsi dal potere ha nominato Primo Ministro Vladimir Vladimirovič Putin, al quale lascia la guida del paese.

mercoledì 19 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Muore ad Hammamet, in Tunisia, l'ex leader del Psi, Bettino Craxi, già Presidente del Consiglio dei ministri.