Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27723 presentata da VENDOLA NICOLA (MISTO) in data 20000111
Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: con decreto ministeriale del 9 dicembre 1998 e' stato bandito il concorso per la copertura di 350 posti di uditore giudiziario; con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 398/1997 e' stato inserito nell'ordinamento giudiziario l'articolo 123-bis ove e' stato previsto che i candidati espletassero una "prova preliminare" sulle materie oggetto della prova scritta al fine di accertarne il possesso dei "requisiti culturali" dati; le domande della prova preliminare avrebbero dovuto riguardare, quindi, sia il diritto civile, sia il diritto penale, sia il diritto amministrativo; sulla base di una norma transitoria (articolo 17 del decreto legislativo n. 398 del 1997) la prova preliminare e' stata effettuata utilizzando l'archivio delle domande predisposte per la prova preliminare del concorso notarile: quindi, la prova preliminare degli uditori giudiziari ha avuto ad oggetto il solo "diritto civile" con particolare riguardo al "diritto commerciale"; i 5066 quesiti tratti per la massima parte (con alcuni adattamenti marginali) dall'archivio predisposto per il concorso notarile sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1999 con la indicazione delle relative risposte esatte; la prova preliminare del concorso per uditori giudiziari si e' svolta nell'arco di due mesi (dal 3 maggio 1999 al 9 luglio 1999) sicche' i candidati che sono stati chiamati a sostenere tra i primi la prova, sono stati penalizzati e discriminati rispetto a quelli chiamati per ultimi; la prova preliminare si e' svolta con l'ausilio di mezzi informatici ed i relativi risultati sono stati affissi presso il ministero della giustizia il 20 luglio 1999; la graduatoria ha generato risultati che non corrispondono ad alcuna regola statistica: circa 3000 candidati hanno realizzato il massimo punteggio non commettendo alcun errore, circa 1000 hanno commesso un solo errore, circa 800 due errori; invero, mentre la "curva" disegna un andamento normale a cominciare da due errori, non trova alcuna "giustificazione" la differenza di oltre 2000 unita' tra chi ha commesso un errore e chi non ha commesso alcun errore; tutti i Tribunali amministrativi regionali sono stati investiti da una massa di ricorsi (che sono andati crescendo in misura esponenziale) da parte dei candidati che, per aver commesso uno e piu' errori, sono stati estromessi dal prosieguo della procedura concorsuale; i giudici amministrativi di primo grado hanno adottato una serie di decisioni difformi, ora respingendo ogni domanda in sede cautelare, ora accogliendo le domande di ammissione con riserva alle prove scritte, ora limitando tale ammissione ai soggetti che avevano commesso una pluralita' di errori; in particolare il Tar della Liguria, il Tar Abruzzo (sia la sede di l'Aquila, sia la sede di Pescara), il Tar Marche, il Tar Basilicata hanno ammesso alle prove scritte candidati che avevano commesso due o piu' errori. Da ultimo il Tar Calabria - sezione di Reggio Calabria - ha ammesso alle prove scritte un candidato che aveva commesso 17 errori -: quale "societa' informatica" abbia gestito la prova di preselezione per gli uditori giudiziari; quali oneri abbia comportato per il ministero della giustizia la convenzione con la predetta societa' informatica; se vi siano ulteriori impegni contrattuali con la predetta societa' informatica e con quali oneri in previsione di successive prove di preselezione; quale "ragione" giustifichi la discrepanza nella curva statistica tra candidati che non hanno commesso alcun errore e candidati che hanno commesso uno o piu' errori nella prova di preselezione in questione; quali determinazioni il ministero della giustizia intenda assumere di fronte alle disparate pronunce cautelari dei giudici amministrativi; in quali tempi il ministero della giustizia assumera' le proprie determinazioni atteso che la data di espletamento delle prove scritte e' stata fissata per il prossimo mese di febbraio 2000; se il ministero della giustizia abbia la consapevolezza che l'articolo 17, comma 113, della legge del 15 maggio 1997 n. 127 prevedeva unicamente una "semplificazione" del procedimento concorsuale in questione e non certamente l'inserimento di una "nuova prova" da aggiungere alle prove scritte ed orali previste dall'ordinamento giudiziario per il concorso di uditore giudiziario; se il ministero della giustizia abbia la consapevolezza che il superamento della delega avvenuto con il decreto legislativo n. 398 del 1997 e' suscettibile d'essere rilevato nei futuri giudizi di merito pendenti dinanzi ai giudici amministrativi si' da condurre alla caducazione dell'intero procedimento concorsuale da parte di quei candidati che avendo proposto ricorso non siano stati, al momento, ammessi alle prove scritte a causa delle diverse decisioni assunte dagli organi giudiziari in sede cautelare; quali rimedi intenda, conseguentemente, assumere il ministero della giustizia per evitare l'inficiamento dell'intera procedura con grave danno all'erario e al buon andamento dell'amministrazione della giustizia, compromesso da una procedura di reclutamento dei magistrati che si sta rivelando non solo inefficace, sotto il profilo della rapidita' e dello snellimento, ma - soprattutto - non imparziale per effetto delle clamorose divergenze tra le decisioni dei Tribunali amministrativi regionali. (4-27723)