Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00845 presentata da VALPIANA TIZIANA (MISTO) in data 20000112
La XII Commissione, premesso che: il Piano sanitario nazionale da' molta importanza alle attivita' preventive; per dare nuovo impulso all'azione preventiva e' necessario adottare nell'ambito delle attivita' preventive l'atteggiamento etico e scientifico di una medicina basata su prove di efficacia, gia' utilizzato con successo nel campo della prescrizione farmacologica; particolarmente aggiornata deve essere l'evidenza scientifica dell'utilita' di quei provvedimenti sanitari che vengono imposti dallo Stato; il nostro attuale sistema sanitario include un gran numero di provvedimenti obbligatori da tempo considerati non efficaci dalla comunita' scientifica; questi trattamenti sanitari obbligatori interessano ogni anno diverse centinaia di migliaia di cittadini e possono quindi per alcuni divenire addirittura nocivi; una soluzione, realizzabile in poco tempo, di riduzione dei trattamenti obbligatori aumenterebbe l'autorevolezza delle proposte fatte agli utenti da parte del Servizio sanitario nazionale e libererebbe urgenti risorse economiche: impegna il Governo ad assumere una forte iniziativa politica per superare almeno i trattamenti sanitari obbligatori piu' superati quali l'obbligo del controllo sanitario biennale per il personale della scuola (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, articolo 18), che prevede visita medica biennale con controllo radiologico del torace per circa mezzo milione di persone, nonostante l'Oms abbia documentato l'inutilita' di questa forma di screening che comporta un rischio di irnmotivata esposizione a radiazioni ionizzanti; ad abolire l'obbligo di ricerca dei casi di sifilide ignorata (legge 25 luglio 1956, n. 837, articolo 7) che prevede per diverse categorie di cittadini quali militari, detenuti, eccetera la verifica della positivita' sierologica per sifilide, ormai anacronistica; ad abolire l'obbligo di controllo sanitario per barbieri, parrucchieri e affini (legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modifiche e integrazioni) ormai trasformato in un momento burocratico sganciato da qualsiasi evidenza epidemiologica; ad abolire l'obbligo di controllo sanitario per addetti alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari (legge 30 aprile 1962, ti. 283, e decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327) che comporta un rilevante impegno di personale per il Servizio sanitario nazionale e una inutile perdita di tempo per i lavoratori a fronte di una universalmente riconosciuta inutilita' in termini di prevenzione; ad abolire l'obbligo della vaccinazione contro la tubercolosi (legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 447) che, secondo la letteratura scientifica, e' inefficace ed evitare l'infezione, lasciando la scelta di vaccinare ai Dipartimenti di prevenzione e alle direzioni sanitarie ospedaliere tranne che nei confronti di operatori che operano in ambiente ad alto rischio, neonati e bambini di eta' inferiore ai 5 anni, con teSt tubercolipico negativo conviventi o a contatto stretto con tubercolosi in fase contagiosa o appartenenti a gruppi ad alto rischio affidando, secondo quanto gia' predisposto nelle linee guida per il controllo della tubercolosi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai Dipartimenti di prevenzione e alle direzioni sanitarie ospedaliere l'adozione di programmi vaccinali adeguati alla situazione epidemiologica locale; ad abolire l'obbligo della vaccinazione contro il tifo prevista come forma di profilassi per alcune categorie (DCG 2 dicembre 1926), ormai sconsigliato dall'andamento epidemiologico di questa infezione nel nostro Paese, cosi' come gia' giustamente previsto dalla legge finanziaria per il 1998 per il personale addetto alla produzione, manipolazione e somministrazione di alimenti; ad abolire le modalita' di richiamo della vaccinazione contro il tetano previste dalla legge 5 marzo 1963, a. 292, che demandava la delinizione delle modalita' di esecuzione ad un regolamento decreto del Presidente della Repubblica n. 1301 del 7 settembre 1965, che determinava la cadenza dei richiami vaccinali ad intervalli di quattro anni, smentito nel 1982 da una circolare ministeriale che consigliava di aumentare l'intervallo a dieci anni ma che, purtroppo, non e' correttamente e ovunque applicata. (7-00845)