Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27797 presentata da RUSSO PAOLO (FORZA ITALIA) in data 20000112
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge finanziaria 2000 teste' approvata al capo II, Spese delle amministrazioni locali regionali - articolo 30 Patto di Stabilita' Interno - comma 11, aggiunge alcuni periodi all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 che al successivo articolo 11 comma 1 pone specifici adempimenti a carico del Comune per l'esercizio delle attivita' di liquidazione ed accertamento dell'Ici; la lettura della norma oggi introdotta con quella previgente richiama inequivocabilmente l'intendimento del legislatore di porre a carico degli 'uffici competenti' le comunicazioni dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari; tali comunicazioni sono condizione indispensabile per l'eventuale irrogazione di sanzioni ed interessi per effetto delle nuove determinazioni della rendita catastale; la norma in oggetto ristabilisce in modo corretto il rapporto tra fisco e contribuente; giammai e' pensabile alla luce di questa norma che alcuna sanzione devesi irrogare per effetto di inadempienze della pubblica amministrazione; tale norma presenta un solo dubbio interpretativo circa la definizione chiara ed inequivocabile dell''ufficio competente' tenuto per l'appunto ad eseguire i consequenziali adempimenti della comunicazione; le attivita' di tali 'uffici competenti' potrebbero determinare l'insorgenza di contenziosi tributari a seguito dell'irrogazione di sanzioni Ici, Irpef (il decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992 disciplina l'Ici e non l'Irpef ma la norma introdotta dalla legge finanziaria 2000 potrebbe essere applicata all'imposta Irpef per principio derivato) su terreni e fabbricati; tale determinazione certa diventa dirimente in ogni parte d'Italia e piu' precisamente nello specifico caso di Marigliano (Napoli) in assenza di tali comunicazioni sarebbe naturale intendere la impossibilita' da parte della pubblica amministrazione di irrogare pene pecuniarie a carico dei contribuenti ne' per sanzioni, ne' per interessi -: se non sia utile rapidamente definire per 'uffici competenti' gli 'uffici comunali competenti' evitando in tal modo lunghi e costosi contenziosi per i cittadini inutilmente vessati ed ancor piu' dannosi per la pubblica amministrazione oberata di ricorsi paralizzati e privi di reale prospettiva di reddito. (4-27797)