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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27805 presentata da IACOBELLIS ERMANNO (UNIONE DEMOCRATICA PER L'EUROPA) in data 20000112

Ai Ministri della funzione pubblica e della giustizia. - Per sapere - premesso che: il personale dell'amministrazione giudiziaria gia' coadiutore giudiziario con undici anni di servizio e' stato inquadrata ai sensi della legge n. 312 del 1980 nella V qualifica funzionale; con decisione n. 960 del 1994 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che ex coadiutori giudiziari con undici anni di servizio hanno titolo ad ottenere l'inquadramento nella VI qualifica funzionale; alla luce dell'articolo 17, comma 2 del contratto collettivo integrativo di amministrazione 1998-2001, il quale attribuisce gli sviluppi economici sulla base di criteri ispirati alla valutazione dell'impegno e della prestazione, nonche' dell'arricchimento professionale, generato da interventi formativi di aggiornamento, di cui tale categoria di dipendenti a seguito delle riforme del comparto giudiziario attuate con la legge n. 312 del 1980 e attraverso decreti legislativi nn. 271 del 1989, 273 del 1989, 351 del 1989, 77 del 1990, 293 del 1990, 374 del 1991, e' stato sicuramente partecipe; solo ad una parte del personale con tale titolo e' stato riconosciuto tale inquadramento, attuando in tal modo una disparita' di trattamento di rapporto di lavoro, ricorribile sia in sede nazionale che in sede europea, come violazione dei diritti dei lavoratori; l'ingiustizia di tale comportamento ha fatto si' che ad una parte di persone con esperienza professionale ultradecennale non venisse riconosciuto il proprio diritto, e ad altre con i medesimi requisiti venisse riconosciuto; all'interno dell'amministrazione della giustizia esiste un criterio che vede il riconoscimento delle capacita' lavorative di persone, che prestano servizio nello stesso ministero, con il medesimo livello, con la stessa anzianita' di servizio, ma solo per alcuni; a seguito della mobilita' in entrata del ministero di giustizia, dagli enti locali, sono state assunte persone, le quali hanno preso possesso in molte qualifiche, anche nei profili superiori, dal VI in su e del cui inserimento nei ruoli ministeriali, appare da pubblicazione del Bollettino ufficiale del ministero, che a tale personale viene riconosciuta l'anzianita' pregressa maturata nelle precedenti attivita' lavorative svolte nei comparti di provenienza, sancendo quindi che l'anzianita' di servizio vede un riconoscimento di livello ed economico; a seguito dei molti interventi sul giusto processo, sul giudice unico, sulla necessita' di rendere efficiente la struttura giudiziaria, «sfruttamenti lavorativi» non appaiono consoni al comparto giudiziario; dai documenti sino ad ora diramati a seguito degli incontri tra Aran e organizzazioni sindacali in merito alla contrattazione integrativa proposta dalla delegazione di parte pubblica amministrazione giudiziaria, non si parla di considerare la professionalita' acquisita del personale giudiziario in servizio, e non sono stati presi in considerazione in alcun modo le possibili conseguenze strutturali del mancato riconoscimento di diritti, piu' volte chiesti dai legittimi richiedenti; considerato il testo della Costituzione che all'articolo 3 al secondo capoverso recita: «e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...»; articolo 36 Costituzione «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro»; articolo 35 «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori»; articolo 3 Costituzione «tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale...» -: quali iniziative il Governo intenda porre in essere perche' sia riconosciuto al personale in servizio, che ai sensi della legge n. 312 del 1980 gia' coadiutore giudiziario con undici anni di servizio e' stato inquadrato nella V qualifica funzionale, l'inquadramento nella VI qualifica funzionale con estensione del giudicato della decisione n. 960 del 1994 della IV Sezione del Consiglio di Stato. (4-27805)

 
Cronologia
venerdì 31 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Boris Eltsin si dimette dalla presidenza della Russia. Prima di allontanarsi dal potere ha nominato Primo Ministro Vladimir Vladimirovič Putin, al quale lascia la guida del paese.

mercoledì 19 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Muore ad Hammamet, in Tunisia, l'ex leader del Psi, Bettino Craxi, già Presidente del Consiglio dei ministri.