Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27862 presentata da SAVELLI GIULIO (MISTO) in data 20000117
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il Consiglio di Stato con decisione n. 919 del 1996 della V Sezione statuiva in favore del dottor Banotti ed altri il pagamento di arretrati dovuti dal comune di Roma e delegava all'esecuzione un commissario ad acta designato dal prefetto di Roma; il prefetto di Roma comunicava che l'esecuzione dei giudicati in oggetto era di competenza dell'impiegato della prefettura Pompilio Caccialino, nominato commissario ad acta, sulla base di delega della V Sezione del Consiglio di Stato, conferita con decisione n. 919 del 13 agosto 1996; la decisione n. 919 del 1996 era eseguita tardivamente ed erroneamente per cui il Consiglio di Stato era costretto a reintervenire sulla vicenda con decisione n. 473 del 1998, fissando termini perentori al commissario ad acta perche' terminasse l'esecuzione; neppure in tal caso il commissario portava a termine l'incarico: infatti il Consiglio di Stato, ritenendo errato l'adempimento del giudicato che il commissario riteneva esatto (malgrado si fosse avvalso dell'opera di consulente tecnico), stigmatizzava gli errori commessi e con decreto n. 945 del 1999 ne ordinava la correzione e il pagamento del residuo. Neppure in tal caso il ragionier Caccialino ottemperava al giudicato; a tutt'oggi ne' il comune di Roma ne' il commissario ad acta quindi hanno deliberato la spesa e tanto meno corrisposto il dovuto stabilito dal Consiglio di Stato con grave pregiudizio dei ricorrenti e delle stesse casse pubbliche, che si troveranno a dover corrispondere sia i maggiori interessi, sia i danni per ritardato pagamento (articolo 1223 codice civile; articolo 25 T.U. 3/57), in quanto sono spirati tutti i termini previsti dalla legislazione per il compimento degli atti amministrativi per dare esecuzione alla sentenza, facendo scadere da oltre due anni i termini assegnati dal giudice amministrativo; quali provvedimenti intenda prendere il ministro interrogato affinche' la prefettura di Roma ottenga o disponga l'ottemperanza al giudicato e quali danni - per esborso di maggiore rivalutazione ed interessi - dovra' sopportare la finanza pubblica per l'omissione nell'adempimento da parte del funzionario; se non ritenga di fare immediato rapporto al pubblico ministero per violazioni dell'articolo 328 del codice di procedura civile e 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. (4-27862)