Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00428 presentata da FINI GIANFRANCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000118
La Camera, considerato l'ultimo comma dell'articolo 44 della Costituzione, che dispone provvedimenti speciali a favore delle zone montane; considerati i disagi che gli abitanti dei territori montani quotidianamente affrontano ad ogni livello, dai trasporti all'istruzione, dalla sicurezza alla sanita', disagi che il piu' delle volte si concretizzano in aggravi di spesa a carico dei gia' precari bilanci delle famiglie; considerato che una delle maggiori voci di spesa nell'economia dei nuclei familiari montani e', gioco forza, costituita dagli oneri riguardanti il riscaldamento domestico, che deve essere protratto per tempi e periodi notevolmente piu' lunghi rispetto alle altre zone climatiche del Paese, data la rigidita' delle temperature raggiunte e la loro persistenza; considerato che la legge n. 448 del 1998 ha previsto degli sgravi fiscali per i combustibili da riscaldamento a favore dei residenti in comuni montani e che tale provvedimento ha trovato attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361; considerato che l'articolo 1 di tale decreto del Presidente della Repubblica recita: "Il beneficio derivante dalla compensazione dell'aumento progressivo dell'accisa per consentire le riduzioni di costo previste dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' fissato, per l'anno 1999, in lire 200 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed in lire 258 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento e distribuiti anche miscelati ad aria mediante reti canalizzate omissis" e che di tale articolo e' stata data un'interpretazione restrittiva, escludendo dagli sgravi i cittadini che si approvvigionano di Gpl tramite i cosiddetti "bomboloni" ad utenza singola; considerato che tale esclusione discrimina ingiustamente e senza alcun fondamento logico i cittadini che si riscaldano mediante Gpl ad utenza singola da chi usa lo stesso combustibile, magari nell'abitazione a fianco, ma e' allacciato ad una rete di almeno 5 contatori; considerato che la soluzione di sanatoria proposta dal Governo, con il comma IV, articolo 12, della Legge Finanziaria 2000, si presenta assai fumosa in quanto ai termini e comunque prolunga questa disparita' sino all'emanazione del prossimo decreto attuativo; impegna il Governo ad emanare nell'immediato un provvedimento di sanatoria che consenta alle utenze singole di Gpl nelle aree montane di accedere ai benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 16 gennaio 1999, cosi' come permesso alle utenze Gpl multiple o alle singole utenze di gasolio da riscaldamento; a procedere nell'arco del prossimo triennio verso l'adeguamento dei costi dei combustibili da riscaldamento alla media europea, cosi' come auspicato dalla stessa Unione, eliminando finalmente questa vera e propria tassa sul freddo che grava particolarmente proprio sulle fasce sociali a piu' basso reddito e meno protette, come quelle residenti in zone climaticamente disagiate. (1-00428)