Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27920 presentata da GRAMAZIO DOMENICO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000119
Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: nel Terzo Millennio e nella costituzione dell'ormai diventata inalienabile realta' del villaggio globale e' fondamentale uno sviluppo concreto nella direzione di una integrazione della cultura delle nazioni e dei continenti; oggigiorno la potenzialita' della vera globalita' e' resa possibile grazie al supporto della rete telematica di Internet purtroppo intesa esclusivamente per fini commerciali di beni di utilizzo, pubblicitari o pornografici; grazie alla profusione delle iniziative della Associazione Laut (Libera associazione utenti telecomunicazioni) e' stato possibile valutare come a dispetto dell'utilizzo culturale dei mass-media, il ministero della pubblica istruzione, che dovrebbe essere il principale promotore di una aperta politica verso quella necessaria integrazione non solo delle nazioni europee ma anche degli altri continenti, non sappia prendere quelle necessarie iniziative atte ad incentivare uno scambio culturale proficuo all'altezza delle aspettative del terzo millennio; soprattutto in campo universitario molti professionisti italiani laureati all'estero, in particolar modo nelle universita' americane, trovano una grandissima difficolta' ad integrarsi nei quadri dirigenziali nella stessa nazione italiana per via di una politica confusa e farraginosa degli atenei italiani che impedisce il riconoscimento della laurea straniera; il monopolio della cultura da parte del ministero della pubblica istruzione e degli atenei italiani e' da considerarsi come un vero e proprio embargo nei confronti dei tanti connazionali che per le piu' disparate circostanze hanno potuto o dovuto studiare all'estero, laureandosi in discipline prestigiose quali architettura, medicina, economia e commercio, ingegneria, psicologia, legge, scienze politiche, pubblicita', eccetera; tali professionisti, oltre ad essersi laureati all'estero, sono in possesso di master ed hanno un bagaglio culturale il piu' delle volte estremamente superiore alla media nazionale, poiche' hanno perfezionato il corso universitario con una assidua pratica vicino ai docenti professionisti come previsto dall'ordine degli studi di paesi stranieri che diversamente dalla prassi italiana, obbliga ad una formazione teorica e pratica imprescindibili l'una dall'altra; l'indiscussa professionalita' dei tanti italiani laureati all'estero che desidererebbero esercitare la loro professione nella terra d'origine, non trova la possibilita' di essere soddisfatta a meno che i laureati italiani in possesso dei diplomi di laurea estera non rinuncino ufficialmente al proprio titolo per farlo poi valutare dall'Ateneo italiano a cui si fa riferimento; solo dopo mesi ed anni il Consiglio universitario delibera quali sono le materie universitarie complementari che devono essere sostenute a spese del laureato italiano per essere ammesso ad una nuova ed estenuante tesi di laurea; per le considerazioni di cui sopra e' palese che non esiste un riconoscimento ufficiale dei titoli universitari da parte dell'Italia anche se i diplomi di laurea stranieri sono riconosciuti dalle stesse ambasciate italiane presenti all'estero che si occupano di tutte le procedure burocratiche del caso come le traduzioni giurate e le effettive presenze dei laureandi sul posto; per tale ragione questi professionisti laureati all'estero non possono essere ammessi a misurare le loro effettive capacita' professionali con l'esame di Stato in Italia, che costituisce a tutt'oggi la condizione indispensabile per l'iscrizione all'Albo professionale e all'esercizio quindi della professione in Italia; l'Italia si priva, quindi, dell'arricchimento culturale e del beneficio tecnico ed economico che verrebbe da quei connazionali che per cultura ed amore verso la propria nazione potrebbero offrire un valido contributo intellettuale per aiutarla a crescere in tutti quei settori cosi' palesemente in ritardo verso le tante esperienze del mondo: in campo architettonico, ingegneristico, medico e quant'altro possa essere considerato come fonte di investimento e di patrimonio umano nella nostra nazione -: quali iniziative intendano intraprendere per integrare i tanti professionisti italiani laureatisi all'estero che, per capacita' e titolo universitario, potrebbero contribuire fattivamente al benessere culturale e sociale dell'Italia; quali iniziative intendano adottare per rendere piu' tangibile e proficua la mondializzazione di quella concreta cultura di cui tanti professionisti italiani che ne rappresentano la vera custodia del sapere; quali iniziative per un patrimonio umano cosi' prezioso e unico, ma soprattutto di interesse nazionale come l'esperienza dei tanti connazionali laureati all'estero, si intenda intraprendere per integrare nella globalizzazione culturale l'esperienza acquisita nelle tante nazioni amiche quali U.S.A., Russia, America del Sud, Costa Rica, Giappone ecc, favorendo cosi' il bene stesso dello sviluppo italiano. (4-27920)
In merito al problema del riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in universita' estere, in specie statunitensi, si fa presente che l'istruzione universitaria in Italia, e la normativa afferente il riconoscimento accademico dei titoli esteri, rientrano nella competenza primaria del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Sembra opportuno in ogni caso richiamare alcuni elementi che possono contribuire ad una piu' corretta valutazione della questione. 1. Rispetto ai tre 'gradi' in cui viene generalmente suddivisa nelle sedi internazionali l'istruzione universitaria, il 'Master' americano si pone al 2^ grado - secondo le valutazioni condivise dagli esperti nell'ambito di organismi multilaterali quali L'UNESCO ed il Consiglio d'Europa - al livello pari, e non superiore, alla 'laurea' italiana, mentre sono titoli di 1^ grado - di livello culturale sostanzialmente corrispondente - rispettivamente il 'Bachelor' USA e il 'Diploma Universitario' triennale (impropriamente detto 'laurea breve') italiano. 2. Come noto, il sistema universitario italiano si 'appoggia' su un 'Diploma di maturita'' conseguente ad una formazione scolastica di 13 anni, il cui superiore spessore culturale, rispetto all''High School Diploma' americano (peraltro conclusivo di un ciclo scolastico di 12 anni) e' riconosciuto dalle stesse istituzioni universitarie statunitensi che spesso concedono ai titolari della nostra 'maturita'' l'iscrizione al 2^ anno di Bachelor. E' peraltro piuttosto condivisa in Europa una valutazione di inadeguatezza del Diploma di High School ai fini dell'accesso diretto alle Universita', tanto che nella maggior parte dei Paesi UE sono previste a tal fine misure compensative per integrare la formazione dei candidati con titolo di studio statunitense; nel caso dell'immatricolazione alle Universita' italiane si richiede ad esempio che gli interessati abbiano gia' completato i primi due anni di 'College' del corso di Bachelor. 3. Va poi osservato che nel sistema statunitense le Universita' Locali sono classificate in tre categorie, in base al tipo di 'riconoscimento ufficiale' loro accordato: 'autorizzazione', 'approvazione', 'accreditamento', e che solo per le Universita' 'accreditate' si puo' parlare di formazione garantita secondo standard ufficiali definiti e verificati da appositi organi di accreditamento, la cui funzione e' riconosciuta dai competenti Ministeri nei vari Stati USA. In realta' non risultano aver incontrato difficolta' particolari presso le Universita' italiane - sinora competenti in tali accreditamenti - le domande di riconoscimento di titoli accademici conseguiti negli USA presso Universita' 'accreditate', restando del resto del tutto fondate eventuali richieste di esami integrativi finalizzate a rendere il curriculum studiorum sostanzialmente coerente con quello del corrispettivo titolo accademico italiano, in considerazione della specificita' del nostro ordinamento giuridico che - diversamente da quello americano - assegna un 'valore legale' ai titoli di studio, questione che ha attinenza con gli specifici contenuti anche a prescindere da un giudizio di valore sul livello scientifico-culturale del titolo finale. 4. La contraddizione rilevata dall'interrogante per cui per i titoli universitari esteri non esisterebbe un 'riconoscimento ufficiale' in Italia, anche se essi 'sono riconosciuti dalle stesse Ambasciate italiane' non e' fondata giuridicamente e tecnicamente. Infatti: a) i provvedimenti di riconoscimento (Decreti) emessi dalle Universita' italiane per titoli esteri sono senz'altro atti ufficiali con pieno valore legale, anche se il procedimento che precede tali alti non e' - salvo il caso di accordi governativi bilaterali in materia - un semplice automatismo amministrativo, ma comporta una valutazione e integrazione curriculare in relazione ad eventuali differenze sostanziali rilevate; b) le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, non producono atti di riconoscimento dei titoli, ma hanno solo compiti istruttori nella fase iniziale della procedura, dovendo limitarsi la loro competenza all'accertamento e certificazione dell'autenticita' dei titoli esibiti dagli interessati, della durata, regolarita' e completezza dei corsi seguiti, della natura giuridica e livello della relativa Istituzione formativa, nonche' del valore dei titoli medesimi nell'ordinamento locale. 5. Infine non sembra piu' pertinente il riferimento al 'monopolio della cultura da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (citato, peraltro, in luogo del Ministero dell'Universita') e degli Atenei italiani' quale ostacolo ad un'equa ed univoca valutazione ed equiparazione dei titoli accademici conseguiti all'estero ed al conseguente diritto di accesso all'esercizio professionale in Italia. Infatti con l'entrata in vigore degli articoli 48-49-50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento applicativo del T.U. sulla condizione dello straniero di cui al D. L.gvo 25 luglio 1998 n. 286), le Universita' hanno il potere di valutare e riconoscere i titoli di studio esteri ai soli fini della prosecuzione degli studi nei gradi accademici successivi, mentre, per il riconoscimento ai fini professionali o di accesso al pubblico impiego, viene estesa ai titoli di formazione conseguiti in Paesi non comunitari la normativa interna di recepimento delle Direttive comunitarie sul riconoscimento professionale e percio' demandata la competenza per tali procedimenti ad organi centrali, e cioe' ai vari Ministeri vigilanti sulle specifiche professioni o al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.