Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04934 presentata da PALUMBO GIUSEPPE (FORZA ITALIA) in data 20000120
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: in data 27 dicembre 1999 la Provincia Regionale di Caltanissetta a firma del responsabile del settore pubblica istruzione ha disposto il trasferimento del segretario dell'Itcg "Carafa" di Mazzarino all'Itc "Rapisardi" di Caltanissetta, sulla base di un nulla-osta del provveditore agli studi (prot. n. 15622 del 23 dicembre 1999); una scuola, Itcg "Carafa", viene privata del suo segretario di ruolo e deve ricorrere alle supplenze. Un'altra, Itc "M. Rapisardi", che ha funzionato bene per sei anni con un facente funzione, e' costretta ad accettare, ad anno scolastico inoltrato e con tutte le complicazioni e i guasti del caso, un responsabile amministrativo che non conosce nulla dell'Istituto; con la decisione illegittima adottata dalla Provincia si e' tolto a chiunque ne abbia titolo il diritto di accedere all'Itc "M. Rapisardi", per svolgervi le funzioni di Responsabile amministrativo (supplenza, nuova nomina, trasferimento, reggenza eccetera); questo trasferimento ha violato tutte le norme vigenti in materia di mobilita' del personale della scuola e di quelle prima indicate, riguardanti il passaggio del personale Ata (Ausiliari Tecnico Amministrativi) dagli Eell allo Stato, come di seguito illustrato; il personale Ata degli Itc fino al 25 maggio 1999 ha avuto un rapporto di lavoro con gli EE. LL. e un rapporto di servizio con le scuole; la legge n. 124 del 3 maggio 1999, che ha sancito il passaggio di detto personale nei ruoli dello Stato, ha reciso tutte le ambiguita' che derivavano dalla duplicita' delle appartenenze (contrattuale con gli EE. LL., organizzativi con le scuole); in ragione di questo passaggio, agli EE. LL. fino al 31 dicembre 1999 sono rimasti compiti residuali e prevalentemente contabili, come la retribuzione (articolo 3 del D.I. n. 184 del 23 luglio 1999); le possibilita' ulteriori di incidenza sullo stato giuridico del personale Ata (mobilita', nomine, eccetera) da parte degli EE. LL. sono state confinate in alcuni specifici casi previsti dall'articolo 4 del D.I. n. 184 del 1999 e nella C.M. n. 245 del 15 ottobre 1999. In tale circolare, in relazione a numerosi quesiti formulati al ministero, e' stato chiarito che il personale di ruolo degli EE. LL. poteva essere trasferito solo in sedi di nuova istituzione e solo se eccedente nella propria sede di servizio. Non esistono altri casi contemplati; ad avviso dell'interrogante la Provincia Regionale ha operato detto trasferimento tenendo all'oscuro di queste operazioni le due scuole con totale spregio di tutte le norme sull'autonomia scolastica e garantendosi solo un formale avallo del Provveditore; nelle OO. MM. (Ordinanze Ministeriali) sulle sue operazioni di avvio dell'anno scolastico da molto tempo viene disposto che il personale della scuola non possa essere messo in mobilita' dopo il 20^ giorno dell'inizio delle lezioni; l'Ite "Mario Rapisardi" non e' una sede di nuove istituzioni e il segretario oggetto del trasferimento non era soprannumerario nella sua sede di servizio (Itcg Carafa di Mazzarino) -: qual e' l'opinione del signor Ministro della pubblica istruzione su questo atto amministrativo che viola palesemente le norme in materia; per quale motivo e' stato richiesto il nulla-osta al Provveditore agli studi, se l'Ente locale aveva facolta' in materia di trasferimento del personale Ata; quale norma fonda la potesta' di concedere nulla-osta in materia di mobilita' del perosonale socolastico e nella delicata materia del passaggio degli Ata dagli EE. LL. allo Stato; quale provvedimento si intende adottare al fine di ripristinare la legalita' e pertanto di revocare il provvedimento di trasferimento del segretario dall'Itcg di Mazzarino all'Itc "M. Rapisardi" di Caltanissetta. (3-04934)