Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27946 presentata da TURRONI SAURO (MISTO) in data 20000120
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato. - Per sapere - premesso che: la superpetrolieria greco-cipriota Haven ha provocato nel 1991 il piu' grave inquinamento da idrocarburi mai verificatosi nelle nostre acque territoriali e nel Mediterraneo, con 35-50 mila tonnellate di greggio che si sono depositate sui fondali del Mar Ligure; tale danno era stato quantificato dall'Associazione temporanea di imprese IRI-ENI, su incarico del Governo in 1.200 miliardi di lire circa; l'avvocatura dello Stato nella sua partecipazione al procedimento civile per la definizione dello stato attivo aveva richiesto un risarcimento di 883 miliardi di lire; il Fondo internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (Iopcf), cui l'Italia aderisce, ha riconosciuto al nostro Paese un risarcimento di 117 miliardi e 600 milioni di lire in via stragiudiziale, escludendo esplicitamente il riconoscimento e risarcimento del danno ambientale; tali fondi sono gia' stati ottenuti dal nostro Paese e gia' destinati, con appositi atti, a interventi di bonifica e riqualificazione ambientale, secondo gli obiettivi stabiliti dalla legge n. 239/1998; la legge n. 349/86 disciplina il risarcimento del danno ambientale, stabilendo (come recita il comma 6) che il giudice determini l'entita' del danno, anche in via equitativa, disponendo il ripristino (come recita il comma 8), ove possibile, dello stato dei luoghi a carico del danneggiante; la Sentenza della Corte di cassazione del 9 aprile 1992, n. 4362 e la Corte costituzionale 30 dicembre 1987, n. 641 stabiliscono che l'ambiente e' un bene giuridico unitario, distinto dai singoli beni materiali che lo compongono, che viene protetto da norme giuridiche finalizzate a garantirne la tutela e che il danno ambientale e' un evento lesivo di rilevanza sociale la cui valutazione e' del tutto svincolata da una concezione aritmetico-contabile; la conclusione della vicenda Haven costituisce un grave precedente che rischia di risultare lesivo della normativa e della giurisprudenza italiane -: se lo Stato italiano voglia perseguire il risarcimento del danno ambientale marino provocato dall'affondamento della Haven, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349/86 e dell'articolo 21 della legge n. 979/82, rivalendosi sugli armatori greco-ciprioti Ioannou proprietari della superpetroliera, presenti in giudizio penale di fronte alla Corte d'appello di Genova con l'accusa di omicidio e disastro colposi. (4-27946)