Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07210 presentata da PITTINO DOMENICO (LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 20000121
Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. - Per sapere - premesso che: l'istituto dell'apprendistato e' disciplinato, in via principale, da norme di carattere legislativo contenenti precise disposizioni in merito alla durata ed alla procedura per l'instaurazione di questo tipico rapporto di lavoro; nel recente contratto collettivo nazionale del settore commercio, le parti firmatarie hanno stabilito che a fronte dell'iscrizione agli enti bilaterali, il datore di lavoro, previa autorizzazione del competente ufficio dell'ex Ispettorato del lavoro, puo' assumere in apprendistato lavoratori per un numero maggiore di qualifiche finali e con una maggiore durata del periodo di addestramento; le disposizioni contenute nel citato contratto nazionale, inoltre, prevedono particolari procedure per l'adesione dei datori di lavoro agli enti bilaterali e la relativa contribuzione, per la richiesta del parere di conformita' alla specifica commissione costituita all'interno degli enti, nonche' per l'autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro; tali procedure contengono significative novita' per i rapporti che andranno ad instaurarsi dopo il 1^ gennaio dell'anno in corso e, al tempo stesso, pongono importanti questioni circa la efficacia e l'operativita' di quelli avviati secondo le disposizioni di legge; la disciplina generale dell'apprendistato non ha subito modifiche di carattere legislativo e quindi, un Ccnl e' da considerarsi fonte secondaria rispetto alla legge -: se le autorizzazioni rilasciate in precedenza dalla competente direzione provinciale del lavoro siano valide per l'assunzione di apprendisti, prevista dalle norme contenute nel recente contratto collettivo nazionale del settore commercio; se non reputino che la disciplina dell'istituto dell'apprendistato contenuta nel citato Ccnl rappresenti una disposizione 'speciale', che istituisce una disparita' nei confronti di quei datori di lavoro che non intendano aderire agli enti in questione, dato che essi potranno instaurare rapporti di apprendistato con notevoli penalizzazioni, relativamente alla durata del tirocinio ed alle qualifiche per le quali vengono ammessi i rapporti stessi; se non ritengano opportuno adottare adeguate ed urgenti misure affinche' dagli uffici periferici non vengano applicate, in quanto contra legem, le previsioni normative del citato Ccnl, che determinano una palese discriminazione tra iscritti e non iscritti agli enti bilaterali. (5-07210)