Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07211 presentata da MAMMOLA PAOLO (FORZA ITALIA) in data 20000121
Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: con decreto in data 30 dicembre 1999, a firma del capo dipartimento dei trasporti terrestri il ministero dei trasporti e della navigazione ha prorogato l'affidamento alle Ferrovie dello Stato della gestione e ristrutturazione delle aziende in regime di gestione commissariale governativa, disciplinando tale affidamento ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 10, della legge n. 662 del 1996, e del decreto ministeriale 91 del 30 dicembre 1996, espressamente citati nelle premesse; il predetto decreto non fissa alcun termine temporale all'affidamento che viene prorogato 'sino al momento dell'effettivo esercizio della delega da parte della regione competente dei compiti e delle funzioni di amministrazione e programmazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997; il comma 6 della legge n. 662 del 1996, aveva a suo tempo previsto che le competenze sulla sicurezza dell'esercizio dei trasporti fossero affidate alle Ferrovie dello Stato; l'articolo 2 comma 1 della legge n. 662 del 1996, prevede testualmente 'Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonche' l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione affida a decorrere dal 1^ gennaio 1997, con proprio decreto alle Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati'; con nota del 6 giugno 1997, l'avvocatura generale dello Stato ha definito le Ferrovie dello Stato 'persona giuridica privata' mentre dal canto suo la Corte dei conti ha piu' volte ribadito che la medesima societa' ferroviaria, la cui natura e' a carattere privatistico, e' sottoposta alla sorveglianza del ministero dei trasporti e della navigazione, si dovrebbe pertanto escludere che le Ferrovie dello Stato possano continuare ad avere il mandato di eseguire i controlli della sicurezza dei trasporti esercitando funzioni su una materia inderogabilmente attribuita allo Stato, divenendo di fatto un soggetto privato, che riveste nello stesso momento il ruolo di controllato e di controllore -: se non ritenga illegittima la suddetta proroga, di affidamento alle Ferrovie dello Stato oltre il termine massimo fissato in tre anni dalla legge n. 662 del 1997; quali siano i limiti all'azione delle regioni, cui ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1996, dovra' essere affidata la competenza del trasporto pubblico locale, vengano di fatto posti con il decreto del 30 dicembre 1999; se non si ritenga in ogni caso opportuno modificare il decreto del 30 dicembre 1999, al fine di escludere in modo tassativo la possibilita' che le Ferrovie dello Stato possano continuare ad operare i controlli di sicurezza di cui all'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, considerato che la sicurezza del trasporto ferroviario e' materia non delegabile dallo Stato ad un soggetto di carattere privato; se non si ritenga in conclusione, considerato ormai scaduto il termine triennale fissato dalla legge n. 662, ristabilire la legittimita' dei controlli sulla sicurezza delle ferrovie in gestione commissariale governativa ex decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1990, e norme correlate, affidandoli allo Stato in osservanza dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 422 del 1997. (5-07211)