Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07235 presentata da RIZZI CESARE (LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 20000125
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: nelle ultime elezioni amministrative del 13 giugno 1999 sul candidato a sindaco di Cortona (Arezzo) Mauro Turenci confluivano 599 voti mentre la lista civica denominata 'Insieme per Cortona' collegata alla sua candidatura riportava 528 voti, ben oltre lo sbarramento del 3 per cento previsto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 120 per partecipare alla attribuzione dei seggi e che l'ufficio elettorale centrale attribuiva alle liste collegate al Sindaco vincente 13 seggi su un totale di 20 nonostante la legge 25 maggio 1993, n. 81, articolo 7, comma 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 120, comma 1, preveda espressamente quanto segue: 'Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo a lui collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegata abbia superato il 50 per cento di voti validi'; tale decisione ha penalizzato le forze di minoranza che si sono state viste attribuire soltanto 7 consiglieri anziche' 8 con l'esclusione del rappresentante della lista 'Insieme per Cortona', privando centinaia di cittadini di un punto di riferimento certo in Consiglio Comunale e che il signor Mauro Turenci si e' recato immediatamente in prefettura all'indomani dell'attribuzione dei seggi, affinche' venisse effettuato il dovuto controllo sugli atti dell'amministrazione comunale, sentendosi dire dalla responsabile del settore elettorale 'e' stata commessa un'irregolarita' ma non possiamo adottare alcun provvedimento perche' a questo punto e' competente il Tar'; veniva presentato in data 28 giugno 1999 un ricorso al Tar della Toscana respinto in data 21 ottobre con questa incredibile motivazione: 'il ricorso si appalesa esposto ad un manifesto profilo di inammissibilita' risultando generico in riferimento alle deduzioni sulle quali, proprio per questo, non puo' sostenersi la pretesa dedotta in giudizio che, come gia' in pregresso rilevato, intende contestare l'operato dell'ufficio elettorale centrale in ordine all'attribuzione dei seggi tra raggruppamenti di maggioranza e di minoranza' e che il ricorrente decideva, pertanto di avvalersi della consulenza di un avvocato cassazionista per presentare ulteriore ricorso al Consiglio di Stato del quale si attende sentenza -: se ritenga che l'ufficio elettorale centrale nell'attribuzione dei seggi abbia correttamente applicato l'articolo 1 della legge n. 120 del 1999. (5-07235)